TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 2225/2015
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.R.G 2225/2015 avente ad oggetto : impugnazione delibera assembleare e vertente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALDERAZZO EMANUELE attore
CONTRO
TRIPOLI N. 44 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. DE CILLIS MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, , agiva in giudizio Parte_1 nei confronti dell'odierno convenuto al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 nullità o annullabilità della delibera condominiale del 18-19/12 del 2014 per violazione del combinato disposto di cui agli artt.1136 c.c. e 66 disp. Att. C.c., per non aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale nei termini di legge.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che l'amministratore del condominio aveva notificato allo stesso avviso di convocazione assembleare prevista per il giorno 18 dicembre 2014 (prima convocazione) e 19 dicembre (seconda convocazione) mediante posta raccomandata solo in data 15.12.2014, non rispettando quindi il termine di cinque giorni prima dell'adunanza, che deve riguardare tanto la prima quanto la seconda convocazione.
In particolare, l'attore deduceva che stante l'assenza dello stesso, l'Ufficiale giudiziario procedeva a notificargli la convocazione assembleare ai sensi dell'art.140 cpc immettendo avviso nella cassetta del destinatario in data 11.12.2014 e inviando raccomandata informativa al condomino, il quale tuttavia ritirava tale missiva solo il 15 dicembre del 2014, ovvero tre giorni prima della data fissata per l'assemblea condominiale.
Deducendo pertanto la violazione dei termini sanciti dall'art.66 disposizioni di attuazione al cc, chiedeva l'annullamento della delibera assembleare.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 delle pretese attoree, rilevando che l'avviso di convocazione era stato inviato all'attore con congruo anticipo rispetto all'assemblea.
In particolare, precisava che, in data 28/11/2014 stante l'assenza del destinatario,
l'Ufficiale giudiziario depositava la copia dell'atto nella casa comunale dandone avviso con raccomandata (all.2) e che in data 11.12.2014 l'avviso veniva immesso nella cassetta del destinatario.
Precisava, pertanto, che laddove l'avviso di convocazione di assemblea condominiale fosse stato inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, il momento in cui l'atto si intende conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario e non già con il momento in cui successivamente l'atto viene ritirato.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e la condanna dello stesso ai sensi dell'art.96 co 1 cpc.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 15.09.2016 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa di natura documentale.
Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, il giudice titolare del fascicolo in data
23.01.2020 delegava alla trattazione dello stesso il G.O.T. . Dopo numerosi Per_1
pag. 2/7 rinvii per esigenze di ruolo, con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente Magistrato, il quale con ordinanza del 31 gennaio 2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
***************
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale si osserva che la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n.
4806 del 07 marzo 2005, resa a Sezioni Unite, ha definitivamente posto fine al contrasto giurisprudenziale registratosi in materia ponendo una netta linea di confine tra delibere condominiali nulle e annullabili e statuendo che: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ” CP_1
(Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
pag. 3/7 Il vizio denunciato dall'attore comporterebbe, qualora provato, non la nullità della delibera ma inerendo alla convocazione ed alla costituzione dell'assemblea,
l'annullabilità della stessa, da far valere ai sensi dell'art.1137c.c.
Fatta tale doverosa premessa occorre verificare se nel caso in esame sussiste la violazione dell'art. 66 disp attuaz. al cc.
Invero, il disposto dell'art.66 disp. att. c.c. statuisce che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art.1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati….”.
La ratio della norma è quella di consentire a ciascun condomino una partecipazione effettiva all'assemblea; infatti, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con avviso di convocazione, che è atto unilaterale recettizio e deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, intendendosi per tale la prima convocazione, in base al principio di strumentalità delle due convocazioni, “a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata”. Corte App. Trieste, 07/12/2010).
Ebbene, per comprendere se il termine di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp di attuazione sia stato rispettato è necessario individuare il momento a partire dal quale occorre computare i cinque giorni previsti dalla legge.
La giurisprudenza maggioritaria a cui questo giudice aderisce, precisa che qualora l'avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del pag. 4/7 relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario e non nel momento in cui il destinatario provveda al ritiro.
In particolare, la Corte di Cassazione con ordinanza n.20001 del 24.09.2020 ha statuito che: il termine per la convocazione dell'assemblea decorre dalla data in cui l'avviso di giacenza è stato lasciato nella cassetta postale del condomino, non dalla data del ritiro
o dalla compiuta giacenza. Anche se il condomino non ritira la raccomandata l'avviso di giacenza è sufficiente per considerare valida la convocazione e far decorrere il termine di 5 giorni prima dell'assemblea.
Ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'onere di provare che il condomino sia stato tempestivamente avvisato incombe sul convenuto con l'azione di CP_1 impugnazione della delibera.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che il ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente, dimostrando di aver CP_1 immesso in data 11.12.2014 nella cassetta del destinatario l'avviso di comunicazione dell'assemblea, rispettando quindi i termini di legge richiesti per la convocazione assembleare.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il termine di cinque CP_1 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui il ha immesso l'avviso nella CP_1 cassetta del destinatario e non dal giorno in cui lo stesso ha provveduto a ritirare l'atto.
Ne consegue pertanto che la delibera assembleare risulta valida.
Non meritevole di accoglimento è la domanda del convenuto di condannare parte attrice per lite temeraria ex art 96 co 1 cpc.
È noto che, secondo un'opinione molte volte ribadita dalla S.C , l'art. 96 Cpc contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata, la quale si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 Cc, di modo che tale responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti (tra le molte,
Cassazione Civ. 13455/04).
L'art. 96 Cpc nell'ambito del paradigma aquiliano, secondo quest'inquadramento, comporta dunque che il danno al quale la norma fa riferimento debba essere identificato pag. 5/7 con la perdita ed il mancato guadagno di cui all'art. 1223 Cc, per il tramite dell'art. 2056 Cc, e che l'onere della prova debba essere ripartito secondo la regola generale stabilita dall'articolo 2697 Cc.
Per questo, si trova sovente ripetuto che l'art 96 Cpc, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum: ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza degli stessi.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che la domanda di risarcimento danni ex art.96 co.1 cpc non può trovare accoglimento se la parte istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa del danno lamentato.
L'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, peraltro postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ebbene, nel caso in esame il non ha dato prova dei danni subiti per effetto CP_1 della condotta dell'istante. Ne consegue che la domanda di risarcimento danni per lite temeraria non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M 55/2014 e in applicazione dei valori minimi, stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea e per l'effetto ritiene valida la delibera oggetto di impugnazione . pag. 6/7 2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96 co.1 cpc avanzata da parte convenuta.
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 4.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 2225/2015
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.R.G 2225/2015 avente ad oggetto : impugnazione delibera assembleare e vertente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALDERAZZO EMANUELE attore
CONTRO
TRIPOLI N. 44 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. DE CILLIS MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, , agiva in giudizio Parte_1 nei confronti dell'odierno convenuto al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 nullità o annullabilità della delibera condominiale del 18-19/12 del 2014 per violazione del combinato disposto di cui agli artt.1136 c.c. e 66 disp. Att. C.c., per non aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale nei termini di legge.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che l'amministratore del condominio aveva notificato allo stesso avviso di convocazione assembleare prevista per il giorno 18 dicembre 2014 (prima convocazione) e 19 dicembre (seconda convocazione) mediante posta raccomandata solo in data 15.12.2014, non rispettando quindi il termine di cinque giorni prima dell'adunanza, che deve riguardare tanto la prima quanto la seconda convocazione.
In particolare, l'attore deduceva che stante l'assenza dello stesso, l'Ufficiale giudiziario procedeva a notificargli la convocazione assembleare ai sensi dell'art.140 cpc immettendo avviso nella cassetta del destinatario in data 11.12.2014 e inviando raccomandata informativa al condomino, il quale tuttavia ritirava tale missiva solo il 15 dicembre del 2014, ovvero tre giorni prima della data fissata per l'assemblea condominiale.
Deducendo pertanto la violazione dei termini sanciti dall'art.66 disposizioni di attuazione al cc, chiedeva l'annullamento della delibera assembleare.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 delle pretese attoree, rilevando che l'avviso di convocazione era stato inviato all'attore con congruo anticipo rispetto all'assemblea.
In particolare, precisava che, in data 28/11/2014 stante l'assenza del destinatario,
l'Ufficiale giudiziario depositava la copia dell'atto nella casa comunale dandone avviso con raccomandata (all.2) e che in data 11.12.2014 l'avviso veniva immesso nella cassetta del destinatario.
Precisava, pertanto, che laddove l'avviso di convocazione di assemblea condominiale fosse stato inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, il momento in cui l'atto si intende conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario e non già con il momento in cui successivamente l'atto viene ritirato.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e la condanna dello stesso ai sensi dell'art.96 co 1 cpc.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 15.09.2016 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa di natura documentale.
Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, il giudice titolare del fascicolo in data
23.01.2020 delegava alla trattazione dello stesso il G.O.T. . Dopo numerosi Per_1
pag. 2/7 rinvii per esigenze di ruolo, con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente Magistrato, il quale con ordinanza del 31 gennaio 2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
***************
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale si osserva che la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n.
4806 del 07 marzo 2005, resa a Sezioni Unite, ha definitivamente posto fine al contrasto giurisprudenziale registratosi in materia ponendo una netta linea di confine tra delibere condominiali nulle e annullabili e statuendo che: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al ” CP_1
(Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
pag. 3/7 Il vizio denunciato dall'attore comporterebbe, qualora provato, non la nullità della delibera ma inerendo alla convocazione ed alla costituzione dell'assemblea,
l'annullabilità della stessa, da far valere ai sensi dell'art.1137c.c.
Fatta tale doverosa premessa occorre verificare se nel caso in esame sussiste la violazione dell'art. 66 disp attuaz. al cc.
Invero, il disposto dell'art.66 disp. att. c.c. statuisce che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art.1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati….”.
La ratio della norma è quella di consentire a ciascun condomino una partecipazione effettiva all'assemblea; infatti, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con avviso di convocazione, che è atto unilaterale recettizio e deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, intendendosi per tale la prima convocazione, in base al principio di strumentalità delle due convocazioni, “a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata”. Corte App. Trieste, 07/12/2010).
Ebbene, per comprendere se il termine di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp di attuazione sia stato rispettato è necessario individuare il momento a partire dal quale occorre computare i cinque giorni previsti dalla legge.
La giurisprudenza maggioritaria a cui questo giudice aderisce, precisa che qualora l'avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del pag. 4/7 relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario e non nel momento in cui il destinatario provveda al ritiro.
In particolare, la Corte di Cassazione con ordinanza n.20001 del 24.09.2020 ha statuito che: il termine per la convocazione dell'assemblea decorre dalla data in cui l'avviso di giacenza è stato lasciato nella cassetta postale del condomino, non dalla data del ritiro
o dalla compiuta giacenza. Anche se il condomino non ritira la raccomandata l'avviso di giacenza è sufficiente per considerare valida la convocazione e far decorrere il termine di 5 giorni prima dell'assemblea.
Ancora, la giurisprudenza ha precisato che l'onere di provare che il condomino sia stato tempestivamente avvisato incombe sul convenuto con l'azione di CP_1 impugnazione della delibera.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che il ha assolto l'onere probatorio su di esso incombente, dimostrando di aver CP_1 immesso in data 11.12.2014 nella cassetta del destinatario l'avviso di comunicazione dell'assemblea, rispettando quindi i termini di legge richiesti per la convocazione assembleare.
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il termine di cinque CP_1 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui il ha immesso l'avviso nella CP_1 cassetta del destinatario e non dal giorno in cui lo stesso ha provveduto a ritirare l'atto.
Ne consegue pertanto che la delibera assembleare risulta valida.
Non meritevole di accoglimento è la domanda del convenuto di condannare parte attrice per lite temeraria ex art 96 co 1 cpc.
È noto che, secondo un'opinione molte volte ribadita dalla S.C , l'art. 96 Cpc contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata, la quale si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 Cc, di modo che tale responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti (tra le molte,
Cassazione Civ. 13455/04).
L'art. 96 Cpc nell'ambito del paradigma aquiliano, secondo quest'inquadramento, comporta dunque che il danno al quale la norma fa riferimento debba essere identificato pag. 5/7 con la perdita ed il mancato guadagno di cui all'art. 1223 Cc, per il tramite dell'art. 2056 Cc, e che l'onere della prova debba essere ripartito secondo la regola generale stabilita dall'articolo 2697 Cc.
Per questo, si trova sovente ripetuto che l'art 96 Cpc, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum: ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza degli stessi.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che la domanda di risarcimento danni ex art.96 co.1 cpc non può trovare accoglimento se la parte istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa del danno lamentato.
L'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, peraltro postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Ebbene, nel caso in esame il non ha dato prova dei danni subiti per effetto CP_1 della condotta dell'istante. Ne consegue che la domanda di risarcimento danni per lite temeraria non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M 55/2014 e in applicazione dei valori minimi, stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea e per l'effetto ritiene valida la delibera oggetto di impugnazione . pag. 6/7 2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96 co.1 cpc avanzata da parte convenuta.
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 4.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 7/7