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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 13898/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13898/2023 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bologna alla via Pallotti n. 6/2, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giampiero Barile del Foro di
Bologna (C.F. ) presso il cui studio, sito in Bologna alla Via Castiglione 27, è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/10/2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/10/2023 dava atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il sig. dalla quale, in data 12.11.2020 è nata in [...] CP_1
Adriana; la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: 1) affidasse alla madre la minore in regime di affidamento esclusivo, con conseguente collocamento presso di lei;
2) stabilisse che il padre potesse pagina 1 di 5 vedere la minore coerentemente con la calendarizzazione da lei proposta;
3) che il padre fosse obbligato a versare mensilmente a titolo di mantenimento ordinario della figlia, l'importo di 250,00 euro, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con il ricorso in questione, la sig.ra riportava della indifferenza del padre nei Parte_1
confronti delle esigenze della minore e dell'ex compagna, sottraendosi ad ogni tipo di contributo emotivo e economico verso la figlia. L'assenza del SI. dalla vita di si acuiva a seguito CP_1 CP_1 del suo arresto presso la Casa Circondariale di Modena, avvenuto nell'aprile 2022 in seguito ad un provvedimento definitivo della Corte d'Appello di Bologna relativamente ad una fattispecie di rapina aggravata allo stesso attribuita.
Pt_ All'udienza del 05/03/2024, compariva solamente la SI.ra , la quale dichiarava di svolgere una doppia attività lavorativa: come badante, per cui percepisce uno stipendio mensile di 500,00 euro e come aiuto-pasticcera per cui percepisce 1400-1500 euro al mese. Aggiungeva di vivere con la figlia e la madre in un appartamento in locazione, per cui versa circa 500, 00 euro mensili.
Il giudice, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo che: a) la minore fosse affidata in via esclusiva alla madre, concedendole così la facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario e scolastico;
b) obbligava il padre a versare per il mantenimento della minore 150,00 euro al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) il padre potesse vedere la figlia tramite l'ausilio dei Servizi Sociali, dunque con incontri da svolgersi in modalità protetta. Il Giudice, incaricava in questa sede, i Servizi Sociali di monitorare l'andamento degli incontri padre-figlia.
Alla successiva udienza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero in data 27/11/2023.
§
Pt_ Deve essere accolta la richiesta della RA di ottenere l'affido esclusivo rafforzato della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e
pagina 2 di 5 all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia che è cresciuta solamente con la madre.
Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Pt_ D'altra parte, la RA si è dimostrata pienamente in grado di prendersi cura di di cui si CP_1
è sempre occupata in assenza della collaborazione affettiva. Pertanto, nell'assenza della figura paterna, appare aderente all'interesse della prole attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo della figlia e il potere di autonomamente assumere ogni decisione in materia di salute, istruzione, residenza della prole e sbrigare le pratiche burocratiche.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, così come suggerito dagli assistenti sociali incaricati di vigilare circa gli incontri padre-figlia, appare doveroso disporre che questi continuino ad avvenire in modalità protetta, sotto la vigilanza degli assistenti sociali.
Quanto al mantenimento ordinario della figlia, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto stabilito in prima udienza, nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti: appare infatti Pt_ coerente confermare l'obbligo in capo al SI. di versare alla SI. l'importo mensile di CP_1
150,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Pt_ Inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia comporterà che la RA potrà usufruire dell'intero assegno unico, fino a ora spettante per il 50% al resistente.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto:definitivamente pronunciando :
pagina 3 di 5 1) affida la minore in via esclusiva alla madre attribuendo alla stessa la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria e di residenza e di svolgere le pratiche burocratiche (ad esempio per il rilascio il rinnovo dei documenti);
2) colloca presso la madre;
CP_1
3) dispone che, qualora il signor esprima il desiderio di vedere la figli, i Servizi Sociali CP_1 valutino l'opportunità di organizzare incontri tra quest'ultima e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e, qualora ve ne siano le condizioni, ne stabiliscano le modalità e i tempi;
Pt_
4) obbliga il SI. a corrispondere alla SI.ra l'importo mensile di 150,00 euro, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
b) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
c) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
d) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
f) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
g) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
h) Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 i) tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
j) Rimborso delle spese straordinarie:
k) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
l) La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
m) Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
n) La documentazione fiscale deve essere intestata a figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
a) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Condanna il sig a corrispondere alla ricorrente le spese legali nella misura di euro CP_1
3500,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 13898/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 13898/2023 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bologna alla via Pallotti n. 6/2, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giampiero Barile del Foro di
Bologna (C.F. ) presso il cui studio, sito in Bologna alla Via Castiglione 27, è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 23/10/2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/10/2023 dava atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il sig. dalla quale, in data 12.11.2020 è nata in [...] CP_1
Adriana; la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: 1) affidasse alla madre la minore in regime di affidamento esclusivo, con conseguente collocamento presso di lei;
2) stabilisse che il padre potesse pagina 1 di 5 vedere la minore coerentemente con la calendarizzazione da lei proposta;
3) che il padre fosse obbligato a versare mensilmente a titolo di mantenimento ordinario della figlia, l'importo di 250,00 euro, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con il ricorso in questione, la sig.ra riportava della indifferenza del padre nei Parte_1
confronti delle esigenze della minore e dell'ex compagna, sottraendosi ad ogni tipo di contributo emotivo e economico verso la figlia. L'assenza del SI. dalla vita di si acuiva a seguito CP_1 CP_1 del suo arresto presso la Casa Circondariale di Modena, avvenuto nell'aprile 2022 in seguito ad un provvedimento definitivo della Corte d'Appello di Bologna relativamente ad una fattispecie di rapina aggravata allo stesso attribuita.
Pt_ All'udienza del 05/03/2024, compariva solamente la SI.ra , la quale dichiarava di svolgere una doppia attività lavorativa: come badante, per cui percepisce uno stipendio mensile di 500,00 euro e come aiuto-pasticcera per cui percepisce 1400-1500 euro al mese. Aggiungeva di vivere con la figlia e la madre in un appartamento in locazione, per cui versa circa 500, 00 euro mensili.
Il giudice, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo che: a) la minore fosse affidata in via esclusiva alla madre, concedendole così la facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario e scolastico;
b) obbligava il padre a versare per il mantenimento della minore 150,00 euro al mese da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) il padre potesse vedere la figlia tramite l'ausilio dei Servizi Sociali, dunque con incontri da svolgersi in modalità protetta. Il Giudice, incaricava in questa sede, i Servizi Sociali di monitorare l'andamento degli incontri padre-figlia.
Alla successiva udienza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero in data 27/11/2023.
§
Pt_ Deve essere accolta la richiesta della RA di ottenere l'affido esclusivo rafforzato della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e
pagina 2 di 5 all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.
27/2017).
È dunque in relazione all'interesse della minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia che è cresciuta solamente con la madre.
Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Inoltre, si deve osservare che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Pt_ D'altra parte, la RA si è dimostrata pienamente in grado di prendersi cura di di cui si CP_1
è sempre occupata in assenza della collaborazione affettiva. Pertanto, nell'assenza della figura paterna, appare aderente all'interesse della prole attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo della figlia e il potere di autonomamente assumere ogni decisione in materia di salute, istruzione, residenza della prole e sbrigare le pratiche burocratiche.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, così come suggerito dagli assistenti sociali incaricati di vigilare circa gli incontri padre-figlia, appare doveroso disporre che questi continuino ad avvenire in modalità protetta, sotto la vigilanza degli assistenti sociali.
Quanto al mantenimento ordinario della figlia, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto stabilito in prima udienza, nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti: appare infatti Pt_ coerente confermare l'obbligo in capo al SI. di versare alla SI. l'importo mensile di CP_1
150,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Pt_ Inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia comporterà che la RA potrà usufruire dell'intero assegno unico, fino a ora spettante per il 50% al resistente.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto:definitivamente pronunciando :
pagina 3 di 5 1) affida la minore in via esclusiva alla madre attribuendo alla stessa la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria e di residenza e di svolgere le pratiche burocratiche (ad esempio per il rilascio il rinnovo dei documenti);
2) colloca presso la madre;
CP_1
3) dispone che, qualora il signor esprima il desiderio di vedere la figli, i Servizi Sociali CP_1 valutino l'opportunità di organizzare incontri tra quest'ultima e il padre, tenendo conto dei desideri e della volontà della minore, e, qualora ve ne siano le condizioni, ne stabiliscano le modalità e i tempi;
Pt_
4) obbliga il SI. a corrispondere alla SI.ra l'importo mensile di 150,00 euro, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
b) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
c) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
d) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
f) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
g) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
h) Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 4 di 5 i) tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
j) Rimborso delle spese straordinarie:
k) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
l) La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
m) Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
n) La documentazione fiscale deve essere intestata a figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
a) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Condanna il sig a corrispondere alla ricorrente le spese legali nella misura di euro CP_1
3500,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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