Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1001
TAR
Sentenza 21 giugno 2022
>
CS
Parere definitivo 9 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata motivazione della sentenza in ordine all’individuazione dello stato legittimo dell’immobile – Travisamento dei fatti

    Il TAR ha correttamente ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento comunale, basata sul confronto tra elaborati grafici, fotografie e dati geometrici, escludendo che l'altezza al colmo sia stata ridotta. La Corte ha respinto l'eccezione di motivazione postuma del provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Errata ed insufficiente motivazione della sentenza in ordine all’istruttoria eseguita dal Comune di Verona. Errata ricostruzione dei fatti e dei luoghi. Omessa effettuazione della richiesta di verificazione – consulenze

    Il motivo è infondato poiché l'istruttoria comunale è considerata congrua e non vi è contraddizione tra i rilievi della polizia municipale e gli accertamenti successivi. L'istanza di consulenza tecnica è ritenuta superflua e inammissibile per carenza di principio di prova.

  • Inammissibile
    Errata motivazione della sentenza. Errata ricostruzione e lettura del progetto presentato – Travisamento di fatti ed atti – Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione

    La censura è inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello. Inoltre, la soluzione progettuale invocata non era rappresentata graficamente e non era entrata nel procedimento amministrativo.

  • Inammissibile
    Errata motivazione della sentenza per erronea applicazione dell’art. 75, lett. c) delle NTO del P.I. del Comune di Verona – Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione

    La doglianza è inammissibile perché introduce nuove censure non proposte in primo grado. Nel merito, si ribadisce che l'art. 75 esclude alterazioni volumetriche e di sagoma, e che nel caso di specie vi è stato un aumento di volume e un'alterazione della quota di imposta della gronda.

  • Rigettato
    Errata motivazione della sentenza sul 5° e 6° motivo di ricorso. Omessa pronuncia – Errata declaratoria di carenza di interesse – Violazione art. 73, co. 3 cpa.

    Il motivo è infondato. La carenza d'interesse era stata eccepita dal controinteressato in primo grado. La parte del provvedimento relativa al mancato avvio del procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica è priva di contenuto provvedimentale. L'aumento volumetrico su immobile vincolato osta alla fiscalizzazione dell'abuso. La contestazione sulla competenza del dirigente è inammissibile per carenza d'interesse.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026

    FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Verona, direzione attività edilizia SUAP-SUEP, del 4 aprile 2017 (pratica n. 06.03/010076/2016, prot. istanza n. 353743/2016), avente ad oggetto: «Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (SCIA) con domanda di accertamento di compatibilità ambientale ai sensi artt. 167, 181, D. Lgs. 42/2004 e di validazione dell'intervento realizzato consistente in modifiche interne ed esterne, presentata in data 30 novembre 2016 da G. Marcella - Divieto». 2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle …

     Leggi di più…

  • 2Segnalazione certificata di inizio attività: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1001
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1001
Data del deposito : 9 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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