Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2060/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) difeso dall'avv. Franca Patrizia Formica. Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE
Contro
( ) nella qualità di legale rappresentante p.t. della MARIZ Controparte_1 C.F._2
, ( difesa dall'avv. Roberto Di Berardino Controparte_2 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Vendita di beni mobili
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. a pagamento di somme a titolo di corrispettivo per l'acquisto di un dipinto come meglio infra.
1
acquisto invero oggetto in seguito di ripensamento, come da email in atti;
disconosce la sottoscrizione nonché il contenuto della cedola di commissione assunta dall'opposto a fondamento della vendita del bene;
contesta il completamento abusivo dei titoli con conseguente nullità ed inefficacia dunque a dar prova del credito, non potendo valere quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c..
Conclude chiedendo la revoca del decreto opposto, nonché di dichiararsi l'abusivo riempimento dei titoli in violazione agli accordi.
Parte opposta contesta, deducendo l'intercorsa vendita del dipinto in oggetto al Pt_1
al prezzo pattuito in euro 9000,00 come da “cedola di commissione” firmata dal medesimo
[...] in data 10 settembre 2016; spiega che al momento della consegna del dipinto presso l'abitazione, avvenuta il 21 ottobre 2016, il consegnò al tre assegni, il primo dei quali per Pt_1 CP_1
l'importo di euro 3.000,00 rimaneva impagato per difetto di provvista e il secondo per mancanza di autorizzazione così, decaduto dal beneficio del termine, si provvedeva ad esigere immediatamente il pagamento anche del terzo assegno.
Sostiene la regolarità degli assegni emessi, in ogni caso efficaci quali promessa di pagamento;
deduce comunque l'avvenuta conclusione del contratto di compravendita, giusta anche la proposta di acquisto e l'accettazione del bene regolarmente consegnato;
nega l'esercizio dell'invocato diritto di ripensamento come email richiamata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione ed, in subordine, in ipotesi di inefficacia del contratto di vendita, la condanna alla restituzione del bene consegnato.
Deve preliminarmente evidenziarsi come non assuma carattere dirimente nel presente giudizio la dedotta insussistenza dei postulati di cui all'art. 633 c.p.c. ai fini della domanda, in forza della eccepita nullità dei titoli in esame.
Come per ferma giurisprudenza, il decreto ingiuntivo integra un accertamento di natura anticipatoria pur se con attitudine al giudicato. Il contraddittorio instaurato a seguito dell'opposizione apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, il cui oggetto non è tanto costituito dalla valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto dalla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di
2 fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Dunque il diritto del creditore, attore in senso sostanziale, deve essere comunque adeguatamente provato, nei limiti del principio di non contestazione, indipendentemente dai presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Incidentalmente deve pur rilevarsi come la sottoscrizione di un assegno valga a qualificarlo come promessa di pagamento, che non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. In forza dell'art. 1988 c.c. si opera un'astrazione meramente processuale della causa debendi, così che il possesso del titolo da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione delle somme. Il destinatario della promessa è dunque dispensato dall'onere di provare il rapporto che si presume fino a prova contraria. E' onere invece della parte opponente dimostrare che il prenditore non abbia diritto alle somme oggetto di promessa di pagamento. Prova, che potrà desumersi da qualsiasi elemento acquisito al processo e da chiunque fornito, diretta a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto (così tra le altre Cass. n. 21098/2013).
Ciò precisato, la compilazione postuma degli assegni, come dedotta dall'opponente, pur, invero, non sostenuta da compiuti elementi di riscontro, non assume in ogni caso rilievo determinante ai fini dell'opposizione, dovendosi comunque procedersi in via di cognizione sulla domanda e statuire in ordine al rapporto sottostante da cui, secondo chiare allegazioni, trae il credito azionato in giudizio.
Nel merito alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta, si osserva.
La domanda azionata in giudizio, come da ricorso monitorio, risulta fondata sulla vendita del dipinto dell'artista intercorsa tra l'acquirente odierno opponente e l'azienda opposta in CP_3 data 10 settembre 2016 per il prezzo di euro 9.000,00, come da cedola di commissione prodotta in atti, assunta a fonte negoziale del credito.
Deduce l'opposto come il bene venne regolarmente consegnato presso l'abitazione dell'opponente in data 21 ottobre 2016 ed ivi ad oggi trattenuto. Il dato non risulta in contestazione e può essere assunto ai fini della decisione.
A fronte del rituale disconoscimento della cedola di commissione da parte opponente, apertasi la conseguente procedura di verificazione, giusta rituale istanza di parte opposta che ha dichiarato di volersene avvalere, la c.t.u. grafologica, con argomentazioni oggettivamente condivisibili, fondate su dati cognitivi di carattere tecnico-scientifico come ivi richiamate e di natura obiettiva, quali le scritture di comparazione anche rilevate in udienza, ha accertato che la “sigla in
3 verifica comparata con le firme autografe apposte dal risultano riconducibili alla Parte_1 mano del Sig. ” (cfr c.t.u. - risposte ai quesiti). Giudizio che può essere accreditato, Parte_1 dovendosi disattendere i contrari rilievi sul punto dedotti dall'opponente, sulla scorta degli argomenti tecnici esposti in c.t.u. cui si rimanda (cfr c.t.u. pag. 30).
Ciò accertato, può essere pacificamente asseverata la conclusione del contratto di acquisto dell'opera d'arte, come in domanda, intercorso tra il e la parte opposta, per il corrispettivo di Pt_1 euro 9.000,00, attestato in seno alla cedola di commissione ed il compiuto adempimento della prestazione da parte della venditrice con la consegna del bene, come sopra indicato.
Contratto da ritenersi valido ed efficace, dovendosi disattendere sul punto la contraria deduzione dell'opponente ad invocare un asserito esercizio del diritto di ripensamento all'acquisto così come da trarsi dal contenuto di un messaggio e-mail come prodotto in atti. La lettura della comunicazione, rivolta dalla parte opponente all'azienda creditrice in data 26 luglio 2016, a seguito del sollecito del legale del 6 luglio 2016, per l'insoluto sul primo assegno, dà ragione piuttosto, con dichiarazione di contenuto confessorio, del riconoscimento dell'inadempimento per l'assegno impagato, chiedendosi al fine una moratoria (così testualmente: Vi preghiamo di avere ulteriore pazienza, in questi giorni vi contatteremo per definire il tutto. Scusandoci dell'accaduto, lontano dalle nostre volontà e con l'intento di risolvere al più presto lo spiacevole equivoco...”). Locuzione in nulla interpretabile, evidentemente, quale volontà di ripensamento sull'acquisto.
Raggiunta la prova del contratto e dell'esecuzione della prestazione da parte della venditrice, la domanda creditoria può essere riconosciuta, restando fermo l'inadempimento in ordine al pagamento del prezzo da parte del debitore opponente, come da univoco riscontro in atti.
L'opposizione dovrà essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto, confermato come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, liquidate secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si pongono a carico della parte opponente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo n. 391/2017 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione e ne dichiara l'esecutorietà.
4 Condanna al pagamento in favore di nella qualità di legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. della MARIZ snc di Luigi Berardinelli & C delle spese del giudizio liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore del difensore anticipatario, giusta dichiarazione in atti e ponendo definitivamente a carico della medesima parte opponente quelle di c.t.u. grafologica.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 21 giugno 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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