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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 386/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Umberto Parte_1
Cucè;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò;
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2023 premetteva di aver svolto Parte_1 servizio, in favore dell'amministrazione resistente per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, sulla base di contratti a tempo determinato raggiugendo, per gli anni di cui è causa, “l'annualità di servizio” cosi come disciplinata dall'art. 489 del D.L. n. 297 del 16 aprile del 1994 e dall'art. 11, comma 14, L. 3 maggio
1999, n. 124. In particolare riferiva di avere svolto la propria attività in virtù dei contratti di seguito specificati: a) anno scolastico 2017/2018, presso Istituto Scientifico Luigi Cremona
1 - MIIS02600Q; b) anno scolastico 2018/2019, presso Istituto M. Bianchi;
c) anno scolastico 2019/2020, Istituto Scientifico Luigi Cremona); d) anno scolastico 2020/2021,
Istituto Scientifico Luigi Cremona. Rilevava che nel vigente a.s. 2022/2023 prestava servizio in qualità di docente di ruolo a decorrere dal 23 Settembre 2021 e attualmente prestava servizio presso il . Controparte_2
Lamentava di non aver mai beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della “carta del docente”, che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 282 d.lgs. 297/1994 e artt.1,63 e 64 CCNL personale scolastico.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97
Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire della carta del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto, di Controparte_1 condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità, quantificato nella complessiva somma di € 2.000,00. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Il , Controparte_1 [...]
, si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata in data 1.10.2023.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. del diritto a percepire qualsiasi importo maturato con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, atteso che la ricorrente avrebbe potuto far valere la propria pretesa all'assegnazione della carta docente, in applicazione del criterio di cui all'art. 2935 del Codice civile dal 1° settembre
2017, ossia dalla scadenza del termine per la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata, e quindi il termine di prescrizione era maturato il 1 settembre 2022.
2 Richiamava la normativa di riferimento relativa alla Carta Docente ed affermava la non equiparabilità del servizio prestato dai docenti a tempo determinato con quello prestato dai docenti a tempo indeterminato. Spiegava che l'art. 15, D.L. n. 69/2023 avesse riconosciuto la Carta Docente, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ovvero a quelli con contratto recante scadenza 31 agosto, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Rilevava che i principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (inerenti supplenze al 30 giugno o al 31 agosto ad orario completo) non trovavano applicazione al caso sub judice, atteso che dalla lettura dello stato matricolare emerge che la ricorrente ha prestato servizio (presso la scuola primaria, di I grado e di II grado) per un monte ore ben più basso di quello ricoperto da un insegnante di ruolo (rispettivamente 24 ore e 18 ore).
Escludeva che il mancato riconoscimento del beneficio ai docenti a tempo determinato rappresentasse una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, sussistendo ragioni oggettive che giustificavano il differenziato trattamento.
Eccepiva la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio, non avendo il docente richiesto di registrarsi sull'applicazione web dedicata, ed essendo cessato dal servizio al momento della proposizione del giudizio.
Esponeva che, a norma dell'art. 6, D.P.C.M. del 28/11/2016, le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento rimanessero disponibili solo per l'anno scolastico successivo e che, pertanto, il ricorrente fosse decaduto dal diritto al beneficio per le annualità pregresse. Deduceva che, in ogni caso, l'importo eventualmente dovuto non potesse essere maggiorato di interessi e/o rivalutazione.
Contestava la richiesta di condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo specificato in ricorso, atteso che l'obbligazione cui era tenuto il nei CP_1 confronti dei docenti di ruolo, ossia l'assegnazione della Carta Docente, può essere eseguita soltanto in forma specifica, e non attribuendo al docente la somma corrispondente per ogni anno di servizio, senza alcuna condizione.
Concludeva chiedendo in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le somme richieste riconducibili agli a.a.s.s. 2016/2017 e 2017/18 e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
L'udienza del 07.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, in conformità ad altro precedente dell'Ufficio (sentenza n. 2047 del 8.11.2023 – nrg. 3904/2023), pronunciata in fattispecie analoga, che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
3 In via preliminare va dato atto che il ricorso è limitato alle annualità 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come specificato da parte ricorrente.
Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_6
[..
[...]
[...] attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...]
dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
5 l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n.
165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss.,
l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione
è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra
6 tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
7 fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno o svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per le intere annualità scolastiche considerate (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
8 Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con plurimi contratti a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per ciascuno degli anni considerati. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
Quanto all'eccepita prescrizione essa va rigettata in quanto la prescrizione, decorrente dal
1 settembre 2017, è stata interrotta con diffida inviata in data 30.5.2022 a mezzo pec, come documentato in atti.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo documentato che la ricorrente sia attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascuna della annualità scolastiche considerate), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il ricorso va dunque accolto e il va condannato a Controparte_1
costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Tenuto conto della novità della questione, le spese di lite vanno compensate in ragione di metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione del pronunciamento giurisprudenziale di legittimità intervenuto in corso di causa e della limitata attività processuale espletata. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 4 comma 1-bis D-M- 55/2014, richiesta nelle note dal procuratore della ricorrente, atteso che nella fattispecie manca il requisito della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare
9 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con CP_5
accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_5
tempore, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in € 24,50 per spese ed € 656,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario;
compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 08.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La
Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 386/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Umberto Parte_1
Cucè;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò;
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2023 premetteva di aver svolto Parte_1 servizio, in favore dell'amministrazione resistente per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, sulla base di contratti a tempo determinato raggiugendo, per gli anni di cui è causa, “l'annualità di servizio” cosi come disciplinata dall'art. 489 del D.L. n. 297 del 16 aprile del 1994 e dall'art. 11, comma 14, L. 3 maggio
1999, n. 124. In particolare riferiva di avere svolto la propria attività in virtù dei contratti di seguito specificati: a) anno scolastico 2017/2018, presso Istituto Scientifico Luigi Cremona
1 - MIIS02600Q; b) anno scolastico 2018/2019, presso Istituto M. Bianchi;
c) anno scolastico 2019/2020, Istituto Scientifico Luigi Cremona); d) anno scolastico 2020/2021,
Istituto Scientifico Luigi Cremona. Rilevava che nel vigente a.s. 2022/2023 prestava servizio in qualità di docente di ruolo a decorrere dal 23 Settembre 2021 e attualmente prestava servizio presso il . Controparte_2
Lamentava di non aver mai beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della “carta del docente”, che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 282 d.lgs. 297/1994 e artt.1,63 e 64 CCNL personale scolastico.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97
Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire della carta del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto, di Controparte_1 condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità, quantificato nella complessiva somma di € 2.000,00. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Il , Controparte_1 [...]
, si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata in data 1.10.2023.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. del diritto a percepire qualsiasi importo maturato con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, atteso che la ricorrente avrebbe potuto far valere la propria pretesa all'assegnazione della carta docente, in applicazione del criterio di cui all'art. 2935 del Codice civile dal 1° settembre
2017, ossia dalla scadenza del termine per la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata, e quindi il termine di prescrizione era maturato il 1 settembre 2022.
2 Richiamava la normativa di riferimento relativa alla Carta Docente ed affermava la non equiparabilità del servizio prestato dai docenti a tempo determinato con quello prestato dai docenti a tempo indeterminato. Spiegava che l'art. 15, D.L. n. 69/2023 avesse riconosciuto la Carta Docente, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ovvero a quelli con contratto recante scadenza 31 agosto, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Rilevava che i principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (inerenti supplenze al 30 giugno o al 31 agosto ad orario completo) non trovavano applicazione al caso sub judice, atteso che dalla lettura dello stato matricolare emerge che la ricorrente ha prestato servizio (presso la scuola primaria, di I grado e di II grado) per un monte ore ben più basso di quello ricoperto da un insegnante di ruolo (rispettivamente 24 ore e 18 ore).
Escludeva che il mancato riconoscimento del beneficio ai docenti a tempo determinato rappresentasse una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, sussistendo ragioni oggettive che giustificavano il differenziato trattamento.
Eccepiva la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio, non avendo il docente richiesto di registrarsi sull'applicazione web dedicata, ed essendo cessato dal servizio al momento della proposizione del giudizio.
Esponeva che, a norma dell'art. 6, D.P.C.M. del 28/11/2016, le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento rimanessero disponibili solo per l'anno scolastico successivo e che, pertanto, il ricorrente fosse decaduto dal diritto al beneficio per le annualità pregresse. Deduceva che, in ogni caso, l'importo eventualmente dovuto non potesse essere maggiorato di interessi e/o rivalutazione.
Contestava la richiesta di condanna del alla corresponsione Controparte_1 dell'importo specificato in ricorso, atteso che l'obbligazione cui era tenuto il nei CP_1 confronti dei docenti di ruolo, ossia l'assegnazione della Carta Docente, può essere eseguita soltanto in forma specifica, e non attribuendo al docente la somma corrispondente per ogni anno di servizio, senza alcuna condizione.
Concludeva chiedendo in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le somme richieste riconducibili agli a.a.s.s. 2016/2017 e 2017/18 e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
L'udienza del 07.01.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, in conformità ad altro precedente dell'Ufficio (sentenza n. 2047 del 8.11.2023 – nrg. 3904/2023), pronunciata in fattispecie analoga, che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
3 In via preliminare va dato atto che il ricorso è limitato alle annualità 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come specificato da parte ricorrente.
Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_6
[..
[...]
[...] attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...]
dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
5 l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n.
165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss.,
l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione
è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra
6 tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
7 fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno o svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per le intere annualità scolastiche considerate (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
8 Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con plurimi contratti a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per ciascuno degli anni considerati. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
Quanto all'eccepita prescrizione essa va rigettata in quanto la prescrizione, decorrente dal
1 settembre 2017, è stata interrotta con diffida inviata in data 30.5.2022 a mezzo pec, come documentato in atti.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo documentato che la ricorrente sia attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascuna della annualità scolastiche considerate), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il ricorso va dunque accolto e il va condannato a Controparte_1
costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Tenuto conto della novità della questione, le spese di lite vanno compensate in ragione di metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione del pronunciamento giurisprudenziale di legittimità intervenuto in corso di causa e della limitata attività processuale espletata. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 4 comma 1-bis D-M- 55/2014, richiesta nelle note dal procuratore della ricorrente, atteso che nella fattispecie manca il requisito della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare
9 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con CP_5
accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_5
tempore, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in € 24,50 per spese ed € 656,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario;
compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 08.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La
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