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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Izzo in virtù di procura in calce all'atto di citazione per revocazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74;
- impugnante contro
e , in qualità di genitori esercenti la potestà CP_1 Controparte_2 sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Persona_1
Pianura in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via J. Palach n. 35;
- impugnati
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 27-3-2019 n. 639, la Corte d'Appello di
Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal nei confronti di a Parte_1 CP_1 CP_2
n.q., avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 466/2016
[...]
R.G. Sent., con la quale era stata accertata la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. e statuita a carico di esso la condanna al pagamento in favore dei predetti, a titolo di risarcimento del danno, delle somme in essa indicate, oltre che delle spese di lite e di Ctu, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione, con condanna del appellante al pagamento Pt_1
delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva impugnazione per revocazione ex art. 395
n. 4 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato in data 30-4-2019, il censurandone le statuizioni con essa Parte_1
adottate poiché viziate da errore di fatto per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Gli impugnati e si costituivano in giudizio, CP_1 Controparte_2 come da comparsa di risposta in atti, per resistere all'avversa impugnazione, di cui chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di appello impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 12-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del 26-3-2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di e , con atto di citazione CP_1 Controparte_2
notificato in data 30-4-2019, avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro, depositata il 27-3-2019 n. 639, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Izzo in virtù di procura in calce all'atto di citazione per revocazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74;
- impugnante contro
e , in qualità di genitori esercenti la potestà CP_1 Controparte_2 sul figlio minore rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Persona_1
Pianura in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via J. Palach n. 35;
- impugnati
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 27-3-2019 n. 639, la Corte d'Appello di
Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal nei confronti di a Parte_1 CP_1 CP_2
n.q., avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 466/2016
[...]
R.G. Sent., con la quale era stata accertata la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. e statuita a carico di esso la condanna al pagamento in favore dei predetti, a titolo di risarcimento del danno, delle somme in essa indicate, oltre che delle spese di lite e di Ctu, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione, con condanna del appellante al pagamento Pt_1
delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponeva impugnazione per revocazione ex art. 395
n. 4 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato in data 30-4-2019, il censurandone le statuizioni con essa Parte_1
adottate poiché viziate da errore di fatto per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Gli impugnati e si costituivano in giudizio, CP_1 Controparte_2 come da comparsa di risposta in atti, per resistere all'avversa impugnazione, di cui chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di appello impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 12-3-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del 26-3-2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008
n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
confronti di e , con atto di citazione CP_1 Controparte_2
notificato in data 30-4-2019, avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro, depositata il 27-3-2019 n. 639, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)