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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG 4950/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. TU ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Carlo Zambelli, con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
ZZ CO
RICORRENTE contro
), con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv.to Alberto Fumagalli, con domicilio eletto in ZZ CO
e contro
), con l'Avv.to Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Oddo, con domicilio eletto in Catania, Viale XX Settembre 43
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/04/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche ) e
[...] CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
06820240138249242000 dell'importo complessivo di euro 27.425,56; spese rifuse. Si sono ritualmente costituite in giudizio Controparte_1
e contestando in
[...] Controparte_2 fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che ha svolto sino a luglio 2014 attività di avvocato, Parte_1 allorquando si cancellava dall'albo degli avvocati;
dal successivo 18 luglio si cancellava anche dall'albo dei cassazionisti e dalla CP_1
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che, da luglio 2014 sino al pensionamento in data 19/12/2019, svolgeva attività quale revisore legale, provvedendo, quindi, ad assoggettare alla CP_ contribuzione i relativi redditi prodotti, anche per il periodo dal 9 luglio 2014 al 31 dicembre
2014; dal 13 novembre 2017 cancellava poi la casella Pec dell'ordine degli avvocati;
dal 19 dicembre 2019 si trasferiva, infine, a Lugano presso la residenza di via Clemente Maraini 13 e, da ottobre 2021, presso la residenza di via Mazzini 2/C.
Nel presente giudizio il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento in questa sede opposta sia in quanto i prodromici atti di accertamento rinvenuti dopo l'accesso al sito della cassa forense non gli erano mai stati notificati se non presso una casella pec già chiusa ovvero presso l'indirizzo di residenza di Lugano dal quale si era già trasferito;
nel merito, ha contestato la richiesta relativa ai redditi del 2014 in quanto, in parte, relativi all'attività di avvocato per la quale aveva già versato quanto dovuto e, per il resto, riconducibili all'attività di revisore CP_ contabile già assoggettata a contribuzione
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
È pacifico in causa che nel presente giudizio non sono in contestazione i redditi prodotti dal ricorrente in relazione al periodo fino a luglio 2014, ovvero fino alla cancellazione dall'albo del professionista, il quale ultimo fino ad allora questi aveva presentato correttamente il mod. 5/2015
e versato, sulla base del reddito dichiarato, il contributo soggettivo e oggettivo.
La contestazione concerne, invece, il fatto che, a fronte di un reddito professionale dichiarato per l'anno 2014 di euro 877.013,00, dopo un accesso all'Anagrafe Tributaria, CP_1 accertava che per l'anno 2014 il professionista aveva dichiarato il maggior importo di euro
1.401.257,00.
2 Sulla base della differenza, la ha rideterminato la contribuzione dovuta pari ad euro CP_1
15.708,00 a titolo di contributo soggettivo oltre ad euro 7854,00 per sanzioni e interessi sul medesimo contributo.
*
Tanto detto, al fine del decidere si osserva che la difesa di si è CP_1 laconicamente limitata a dedurre che non vi sarebbe prova alcuna che il ricorrente, dopo la cancellazione dall'albo, avrebbe svolto attività di revisore legale così come l'assenza di elementi che dimostrino che questi, nel medesimo periodo, non avrebbe ricevuto incassi per l'attività forense svolta antecedentemente alla cancellazione.
Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte della pacifica cancellazione dall'albo dei professionisti e dalla da parte del professionista, l'onere di provare la sussistenza CP_1 del credito gravava senza ombra di dubbio sulla parte convenuta.
La difesa del ricorrente ha versato in atti la dichiarazione dei redditi 2015 (doc. 12), nel cui riquadro RR viene esposto il reddito e l'ammontare dovuto all' (euro 22.027,00). CP_3
In tale scenario, la pretesa della Cassa Forense di invertire gli oneri della prova appare priva di fondamento giuridico alcuno, in quanto la documentazione in atti supporta le deduzioni di parte ricorrente, certamente non onerata di dare una prova negativa (ovvero il fatto che i redditi da revisore non sarebbero redditi riconducibili all'attività quale avvocato).
*
Per quanto detto, la domanda di parte ricorrente è da ritenersi fondata nel merito, il che, in virtù del principio della ragione più liquida, esime dal valutare tutte le ulteriori eccezioni anche preliminari di cui al ricorso.
Ciò anche avendo riguardo al fatto che, pur considerando i rilevanti vizi formali eccepiti dal ricorrente, è stata formulata domanda riconvenzionale dalla convenuta per i medesimi CP_1 importi, il che, comunque, imporrebbe di valutare il merito della vicenda.
*
L'opposizione è, pertanto, fondata e va dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n.
06820240138249242000 nulla dovendo il ricorrente a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma della sola (non essendovi CP_1 eccezioni specificamente relative alla posizione della convenuta Controparte_2
) e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento del DM
[...]
3 55/14, potendosi collocare sui minimi atteso il valore del presente giudizio e con esclusione delle fasi di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 06820240138249242000 nulla dovendo il ricorrente a tale titolo;
condanna a Controparte_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre spese generali e accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
TU ER
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. TU ER ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Carlo Zambelli, con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
ZZ CO
RICORRENTE contro
), con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv.to Alberto Fumagalli, con domicilio eletto in ZZ CO
e contro
), con l'Avv.to Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Oddo, con domicilio eletto in Catania, Viale XX Settembre 43
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/04/2025,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche ) e
[...] CP_1 [...]
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
06820240138249242000 dell'importo complessivo di euro 27.425,56; spese rifuse. Si sono ritualmente costituite in giudizio Controparte_1
e contestando in
[...] Controparte_2 fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che ha svolto sino a luglio 2014 attività di avvocato, Parte_1 allorquando si cancellava dall'albo degli avvocati;
dal successivo 18 luglio si cancellava anche dall'albo dei cassazionisti e dalla CP_1
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che, da luglio 2014 sino al pensionamento in data 19/12/2019, svolgeva attività quale revisore legale, provvedendo, quindi, ad assoggettare alla CP_ contribuzione i relativi redditi prodotti, anche per il periodo dal 9 luglio 2014 al 31 dicembre
2014; dal 13 novembre 2017 cancellava poi la casella Pec dell'ordine degli avvocati;
dal 19 dicembre 2019 si trasferiva, infine, a Lugano presso la residenza di via Clemente Maraini 13 e, da ottobre 2021, presso la residenza di via Mazzini 2/C.
Nel presente giudizio il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento in questa sede opposta sia in quanto i prodromici atti di accertamento rinvenuti dopo l'accesso al sito della cassa forense non gli erano mai stati notificati se non presso una casella pec già chiusa ovvero presso l'indirizzo di residenza di Lugano dal quale si era già trasferito;
nel merito, ha contestato la richiesta relativa ai redditi del 2014 in quanto, in parte, relativi all'attività di avvocato per la quale aveva già versato quanto dovuto e, per il resto, riconducibili all'attività di revisore CP_ contabile già assoggettata a contribuzione
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
È pacifico in causa che nel presente giudizio non sono in contestazione i redditi prodotti dal ricorrente in relazione al periodo fino a luglio 2014, ovvero fino alla cancellazione dall'albo del professionista, il quale ultimo fino ad allora questi aveva presentato correttamente il mod. 5/2015
e versato, sulla base del reddito dichiarato, il contributo soggettivo e oggettivo.
La contestazione concerne, invece, il fatto che, a fronte di un reddito professionale dichiarato per l'anno 2014 di euro 877.013,00, dopo un accesso all'Anagrafe Tributaria, CP_1 accertava che per l'anno 2014 il professionista aveva dichiarato il maggior importo di euro
1.401.257,00.
2 Sulla base della differenza, la ha rideterminato la contribuzione dovuta pari ad euro CP_1
15.708,00 a titolo di contributo soggettivo oltre ad euro 7854,00 per sanzioni e interessi sul medesimo contributo.
*
Tanto detto, al fine del decidere si osserva che la difesa di si è CP_1 laconicamente limitata a dedurre che non vi sarebbe prova alcuna che il ricorrente, dopo la cancellazione dall'albo, avrebbe svolto attività di revisore legale così come l'assenza di elementi che dimostrino che questi, nel medesimo periodo, non avrebbe ricevuto incassi per l'attività forense svolta antecedentemente alla cancellazione.
Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che, a fronte della pacifica cancellazione dall'albo dei professionisti e dalla da parte del professionista, l'onere di provare la sussistenza CP_1 del credito gravava senza ombra di dubbio sulla parte convenuta.
La difesa del ricorrente ha versato in atti la dichiarazione dei redditi 2015 (doc. 12), nel cui riquadro RR viene esposto il reddito e l'ammontare dovuto all' (euro 22.027,00). CP_3
In tale scenario, la pretesa della Cassa Forense di invertire gli oneri della prova appare priva di fondamento giuridico alcuno, in quanto la documentazione in atti supporta le deduzioni di parte ricorrente, certamente non onerata di dare una prova negativa (ovvero il fatto che i redditi da revisore non sarebbero redditi riconducibili all'attività quale avvocato).
*
Per quanto detto, la domanda di parte ricorrente è da ritenersi fondata nel merito, il che, in virtù del principio della ragione più liquida, esime dal valutare tutte le ulteriori eccezioni anche preliminari di cui al ricorso.
Ciò anche avendo riguardo al fatto che, pur considerando i rilevanti vizi formali eccepiti dal ricorrente, è stata formulata domanda riconvenzionale dalla convenuta per i medesimi CP_1 importi, il che, comunque, imporrebbe di valutare il merito della vicenda.
*
L'opposizione è, pertanto, fondata e va dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n.
06820240138249242000 nulla dovendo il ricorrente a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma della sola (non essendovi CP_1 eccezioni specificamente relative alla posizione della convenuta Controparte_2
) e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento del DM
[...]
3 55/14, potendosi collocare sui minimi atteso il valore del presente giudizio e con esclusione delle fasi di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 06820240138249242000 nulla dovendo il ricorrente a tale titolo;
condanna a Controparte_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre spese generali e accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
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