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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
nato a [...] in data [...], res. in EL, Largo Parte_1
Giusti n. 11, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CodiceFiscale_1
Mezzano, del Foro di EL, (C.F.: ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in EL (Vc), Via Galileo Ferraris n. 63 (FAX: 0161 600940, e-mail: , pec: Email_1
), come da delega del 15.03.2022 allegata alla Email_2 busta contenente il ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed inviata telematicamente, ex art.83 co. III c.p.c.
- appellante-
contro
:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Tripoli n.48 (c.f. , rappresentata e difesa giusta delega in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Davide Balzaretti del Foro di EL (codice fiscale (p.e.c. ) e presso C.F._4 Email_3 il cui studio in EL, via F. di Gattinara n.l è elettivamente domiciliata con indicazione del seguente numero di fax 0161/25.48.10 a fini della trasmissione delle notifiche e delle comunicazioni relative alla causa in eventuale alternativa all'invio
- appellata-
1 con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottoressa , che ha dichiarato di non intendere Controparte_2 presentare conclusioni,
avverso
la sentenza n. 230/2024 del Tribunale di EL, emessa il 27 maggio 2024 nella causa n. 420/2022 di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
e pubblicata il 30 maggio 2024. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Riformare la sentenza n. 230/2024 del 27.05.2024 emessa dal Tribunale di EL R.G.N. 420/2022, mai notificata, ed in sua riparazione revocare il contributo al mantenimento in favore della OR , a carico del Sig. Controparte_1 Parte_1
per le ragioni ed i motivi di cui in atti.
[...]
In subordine, e per l'ipotesi in cui non si ritenga di revocare integralmente l'assegno divorzile, ridurre l'ammontare dello stesso, tenuto conto della consistenza patrimoniale e delle capacità reddituali della OR , come da documentazione Controparte_1 prodotta. Si reiterano, in via istruttoria, le istanze non accolte in primo grado:
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio che accerti e valuti il valore di mercato dei seguenti immobili:
• Villadossola, Via Maglietto n. 20, di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
in ragione del 50% ciascuno;
Controparte_1
• EL, Via Tripoli n. 48, di proprietà della OR;
Controparte_1
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio che accerti e valuti il valore dei preziosi (due orologi Rolex, gioielli) appartenenti alla OR . Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per parte appellata: Rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado di appello.
2 MOTIVAZIONE
La presente causa di appello tra e coniugi Parte_1 Controparte_1 divorziandi, concerne esclusivamente la debenza dell'assegno divorzile a carico del signor ed in favore della IG , tanto che il Procuratore Generale Pt_1 CP_1 ha dichiarato di non voler presentare conclusioni.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di EL ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti ponendo, per quel che interessa in questa sede, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG un Pt_1 CP_1 assegno divorzile pari ad € 400 mensili (accollandogli inoltre, per intero, l'obbligo di mantenimento della LI maggiorenne della coppia). Il Giudice di prime cure osservava che la situazione reddituale delle parti era del tutto squilibrata in favore del sig. , il quale poteva fare affidamento su risorse più Pt_1 che solide. Evidenziava che “il possibile svolgimento di attività lavorativa da parte della
[...]
, circostanza assai improbabile perlomeno in relazione ad attività un minimo CP_1 qualificate, non è di per sé sufficiente, come chiarito anche dalla Suprema Corte, ad escludere l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della ex moglie”. Dall'istruttoria era emerso che la IG era disoccupata e che la CP_1 stessa si era dedicata alle esigenze della famiglia per la durata del matrimonio, di circa 23 anni. Per contro, le affermazioni del sig. , relative ad eventuali disponibilità Pt_1 reddituali della moglie, erano rimaste prive di riscontro – come rappresentato, in sede di escussione dei testi, dalle amiche del sig. e, soprattutto, dalla LI . Pt_1 Per_1
Avverso la citata pronuncia interponeva gravame il signor , chiedendo, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, di respingere ogni richiesta di mantenimento della moglie divorzianda e reiterando le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Il sig. evidenziava che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le reali Pt_1 potenzialità reddituali della IG e, in particolare, non aveva tenuto CP_1 conto:
1. della piena ed esclusiva proprietà dell'ampio appartamento in EL già adibito a residenza famigliare, non gravato da mutuo e a suo tempo pagato con denaro del signor e della di lui madre. Tale immobile è costituito da Pt_1 due unità abitative un tempo separate e ora congiunte, sicché la IG
[...]
avrebbe potuto e potrebbe ripristinare la suddivisione CP_1 dell'immobile in due appartamenti distinti, al fine di darne uno in locazione a terzi per trarne una fonte di reddito periodica;
2. dell'immobile di villeggiatura in Villadossola, di cui la controparte è comproprietaria al 50%, acquistato, in costanza di matrimonio, sempre con denaro donato dalla madre del Sig. ; Pt_1
3. della somma di €60.000,00 percepita dalla IG per la CP_1 vendita della sua quota di proprietà dell'appartamento di Cesenatico, che era stato acquistato dai coniugi con denaro del marito;
4. della somma di €7.000,00 erogata dal signor alla IG Pt_1 [...]
in occasione della separazione. CP_1 Ma soprattutto l'appellante evidenziava che la moglie divorzianda era capace di svolgere attività lavorativa, come da lei stessa dimostrato con il lavoro alle dipendenze di CP_3
3
[...] dall'ottobre 2021 all'ottobre 2022, per uno stipendio mensile di circa €1.500,00, e poi con il lavoro alle dipendenze del Bar Leon D'Oro di Asigliano Vercellese (Vc) nella recente primavera 2024. Il signor precisava, sul punto, che nessuna delle predette Pt_1 attività gli era stata comunicata dalla IG , che, anzi, aveva sempre CP_1 negato di percepire un reddito, persino nelle repliche ex art. 190 c.p.c. Il sig. rappresentava, inoltre, che la IG risultava Pt_1 CP_1 occupata presso il bar Vibe Cafè di Piazza Pajetta n. 3, EL. Proseguendo, l'appellante sottolineava che la moglie aveva svolto in costanza di matrimonio “taluni lavoretti”, ma il licenziamento da essi era sempre avvenuto in modo volontario, preferendo la donna restare a casa ad occuparsi della famiglia, trovando in ciò sempre il suo appoggio, avendola egli sempre assecondata nelle scelte e supportata economicamente negli studi di ragioneria e contabilità: dunque, la IG
[...]
, secondo la tesi dell'appellante, non aveva mai rinunciato ad ipotetiche CP_1 aspettative di lavoro per dedicarsi alla famiglia, ma aveva sempre liberamente scelto di non lavorare. D'altra parte, il Giudice di prime cure, nel ritenere la situazione reddituale delle parti squilibrata in favore dell'appellante, non aveva tenuto conto del fatto che il sig.
, dopo la separazione, era rimasto proprietario di un appartamento di Pt_1 dimensioni molto più ridotte rispetto a quello coniugale e stava provvedendo per intero al mantenimento, sia ordinario sia straordinario, della LI (condizione, Per_1 quest'ultima, concordata in sede di separazione e che non era neppure mutata nel momento in cui la IG aveva iniziato a svolgere alcune attività CP_1 lavorative).
Si costituiva la IG , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellata osservava che il Tribunale di EL aveva correttamente valutato le condizioni reddituali dei coniugi, giungendo a ritenere che le attività saltuarie e occasionali, “a chiamata”, da lei svolte per brevi periodi, non fossero tali da rappresentare un'attività lavorativa qualificata e continuativa, tale da assicurarle redditi certi e adeguati. Secondo l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado era emerso che, per decisione presa di comune accordo tra coniugi, la moglie si era occupata della famiglia nell'arco dei ventitré anni di matrimonio, rinunciando alla possibilità di costruirsi una carriera e privandosi di un reddito autonomo. L'appellata evidenziava, inoltre, che l'assegno divorzile, per consolidata giurisprudenza, oltre ad avere funzione assistenziale, ha anche funzione compensativa e perequativa: pertanto, esso deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui il coniuge richiedente non sia autosufficiente, ma anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad una situazione di disparità o di squilibrio economico tra i coniugi derivato da scelte condivise che hanno caratterizzato la vita familiare e matrimoniale. Secondo la IG , il principio appena esposto era stato fatto proprio CP_1 dal Tribunale di EL che si era pronunciato sul punto, riconoscendo l'evidente disparità reddituale tra i coniugi, dipesa anche e soprattutto dal fatto che l'odierna appellata aveva svolto l'attività di casalinga per l'intera vita matrimoniale, giungendo ad un'età (58 anni) in cui era difficile reperire un'occupazione stabile e dignitosa in grado di garantire un'adeguata fonte di reddito. Ne era prova il fatto che, in seguito alla separazione, la IG aveva reperito solamente lavori saltuari e a CP_1 tempo determinato, per i quali percepiva uno stipendio estremamente esiguo.
4 Rappresentava, poi, di essere attualmente ancora disoccupata dal mese di settembre 2024 e rilevava che non vi erano future prospettive lavorative, nonostante i propri sforzi di ricercare un'occupazione stabile. Inoltre, l'assegno versatole dal marito non era sufficiente né al suo sostentamento, né al pagamento delle utenze domestiche, né al mantenimento per l'intero del cane e del gatto di proprietà di entrambi i coniugi collocati presso di sé (nonostante nelle condizioni di separazione, confermate in sede di divorzio, fosse stabilito il mantenimento dei predetti animali per il 50% da parte dei coniugi). La IG contestava l'assunto di controparte secondo cui ella si CP_1 sarebbe limitata ad allegare la propria iscrizione alle “liste di collocamento” solo per dimostrare l'assenza di lavoro: anzi, il fatto che ella avesse beneficiato delle occasioni di lavoro che le venivano presentate, avendole, anzi, cercate, dimostrava il contrario, ossia che si era prodigata nel reperire un lavoro sicuro e, ciononostante, non era riuscita a trovarlo non per sua colpa o per sua inerzia.
La Corte richiedeva alle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi del 2022, del 2023 e del 2024 (riferite, rispettivamente, ai redditi prodotti nel 2021, nel 2022 e nel 2023). L'appellante ottemperava a tale richiesta. Dalla documentazione prodotta si evince che il signor ha dichiarato, nei tre anni indicati, un reddito da lavoro di circa 30 Pt_1 mila euro all'anno, oltre a vari redditi da proprietà immobiliari, mentre la parte appellata (che aveva già prodotto in primo grado le dichiarazioni 2022 e 2023, rispettivamente, per gli anni 2021 e 2022) si è limitata, per i redditi riferiti al 2023, a produrre un attestato del Centro per l'impiego di EL del 14 febbraio 2025 in cui si dichiara, con riferimento alla IG , che “lo status attuale è ”. CP_1 Parte_2
Tra le condizioni stabilite negli accordi omologati di separazione, si prevedeva espressamente che l'erogazione dell'assegno di mantenimento sarebbe cessata completamente nel momento in cui la OR avesse reperito CP_1 un'occupazione lavorativa che le avesse consentito un introito mensile netto di almeno
€1.000,00. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di divorzio, il Presidente del Tribunale ha preso atto del fatto che la IG stava CP_1 svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di e percepiva uno stipendio CP_3 superiore a €1.000,00 al mese. Per tale ragione, l'assegno di mantenimento a carico del marito era stato sospeso. Questo impiego lavorativo si è protratto dall'ottobre 2021 all'ottobre 2022, con uno stipendio mensile superiore a €1.500,00. L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in primo grado dalla IG , relativa all'anno 2022, CP_1 attesta un reddito annuo complessivo superiore a €18.600,00, di cui €17.567,00 da lavoro dipendente. Successivamente, la IG ha svolto lavori saltuari: presso il Bar Leon D'Oro nella primavera 2024 (marzo: €157, aprile: €293), e presso il Bar Vibe Cafè di EL, prestando attività "a chiamata". Ha svolto questa attività per soli tre mesi, nel periodo compreso tra giugno e agosto 2024. Gli importi mensili che ha percepito da questa occupazione, come risultante dalle relative buste-paga, sono stati:
• Euro 445,00 per il primo mese (giugno 2024).
• Euro 627,00 per il secondo mese (luglio 2024).
• Euro 638,00 per il terzo mese (agosto 2024). Durante il processo d'appello, la stessa IG ha comunicato di aver CP_1 reperito una nuova occupazione lavorativa a tempo determinato dal 1° giugno 2025 al 1°
5 ottobre 2025 come commessa di panetteria, chiedendo la sospensione dell'assegno di mantenimento per tale periodo.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente valutato l'an dell'assegno. La teste , sentita dal Tribunale all'udienza del 26 settembre 2023, alla Testimone_1 domanda: “vero che dalla nascita della LI alla data della separazione coniugale, Per_1
[la ] ha svolto prevalentemente l'attività di casalinga”, ha risposto: “è CP_1 vero, perché il marito non voleva che andasse a lavorare e voleva che accudisse la LI e lui, ma nel frattempo [la ] trovava dei lavoretti, ma poi il marito non ha più CP_1 voluto”. In assenza di elementi concreti di segno contrario, non risulta quindi che la condizione di inoccupazione della sia stata una sua scelta di comodo, CP_1 come sostenuto, in sostanza, dal , emergendo piuttosto la dedizione della Pt_1 IG per ventitré anni alla propria famiglia. Deve presumersi in linea di fatto che la moglie che, per ventitré anni, ha svolto in via esclusiva attività domestiche e di cura all'interno del nucleo familiare, abbia fornito un apporto economico rilevante alla vita coniugale. Infatti, l'impegno profuso nella gestione della casa e nell'accudimento della prole costituisce una forma di contribuzione indiretta ma concreta al mantenimento della famiglia, con effetti patrimoniali apprezzabili, atteso che tale attività esonera l'altro coniuge dal sostenere costi per servizi altrimenti delegabili a terzi (quali, ad esempio, collaboratori domestici, babysitter, assistenti familiari). Emerge, poi, che la IG , una volta separatasi, non ha contato solo CP_1 sul mantenimento del marito, ma si è prodigata per cercare un'occupazione lavorativa, riuscendovi solo per brevi periodi (al massimo di un anno) e rinunciando al mantenimento totalmente o parzialmente in funzione del reddito da lavoro da lei percepito, talora davvero irrisorio. Non è poi contestato che il marito divorziando abbia una posizione reddituale e patrimoniale sicuramente più solida di quella della moglie, avendo un lavoro dipendente da oltre trent'anni e ricoprendo la posizione di quadro, con uno stipendio netto di circa 2.000,00 euro al mese, oltre a vari immobili di proprietà.
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno (determinato dal Tribunale in 400 euro al mese), occorre però tenere in considerazione che l'odierna parte appellata è incontestatamente esclusiva proprietaria di un appartamento a EL, non gravato da mutuo, un tempo suddiviso in due distinte unità immobiliari contigue. Deve ragionevolmente ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, che il ripristino della suddivisione di tale appartamento in due separate unità immobiliari consentirebbe alla IG non soltanto di soddisfare più che dignitosamente le proprie CP_1 esigenze abitative ma anche di ricavare un reddito non irrilevante. La IG è anche proprietaria al 50% di un immobile in Villadossola, CP_1 pacificamente acquistato in costanza di matrimonio con denaro della madre del marito. Non emergono ragioni ostative a che anche questo immobile sia messo a reddito. È emerso poi che l'odierna appellata ha ricavato €60.000,00 dalla vendita di un immobile a Cesenatico nel febbraio 2022. In sede di separazione, ha ricevuto un'ulteriore somma di
€7.000,00. Inoltre, la IG non sostiene alcuna spesa per la LI, totalmente a carico del padre. Quanto agli animali domestici (un cane e un gatto), la sentenza appellata le ha sostanzialmente accollate ai due coniugi divorziandi in parti eguali.
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, appare equo ridurre l'assegno di mantenimento a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata a complessivi euro 300,00 mensili.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata in parte qua. Si sottolinea che l'efficacia della decisione sull'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di misura accessoria strettamente collegata allo status di ex coniuge, che si acquisisce solo con la definitività della sentenza di divorzio (sul punto, vedasi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 21/01/2025, pubbl. 27/01/2025, n. 1889).
L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza n. 230/2024 del Tribunale di EL, emessa il 27 maggio 2024 nella causa n. 420/2022 di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e e pubblicata il 30 maggio 2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
A) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile pari ad euro 300,00 (trecento/00), da versarsi entro
[...] il 5 di ogni mese a far tempo dalla definitività della sentenza di divorzio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. B) DICHIARA compensate tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Famiglia e Minori, del 16 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
nato a [...] in data [...], res. in EL, Largo Parte_1
Giusti n. 11, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CodiceFiscale_1
Mezzano, del Foro di EL, (C.F.: ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in EL (Vc), Via Galileo Ferraris n. 63 (FAX: 0161 600940, e-mail: , pec: Email_1
), come da delega del 15.03.2022 allegata alla Email_2 busta contenente il ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed inviata telematicamente, ex art.83 co. III c.p.c.
- appellante-
contro
:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Tripoli n.48 (c.f. , rappresentata e difesa giusta delega in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Davide Balzaretti del Foro di EL (codice fiscale (p.e.c. ) e presso C.F._4 Email_3 il cui studio in EL, via F. di Gattinara n.l è elettivamente domiciliata con indicazione del seguente numero di fax 0161/25.48.10 a fini della trasmissione delle notifiche e delle comunicazioni relative alla causa in eventuale alternativa all'invio
- appellata-
1 con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore Generale dottoressa , che ha dichiarato di non intendere Controparte_2 presentare conclusioni,
avverso
la sentenza n. 230/2024 del Tribunale di EL, emessa il 27 maggio 2024 nella causa n. 420/2022 di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
e pubblicata il 30 maggio 2024. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Riformare la sentenza n. 230/2024 del 27.05.2024 emessa dal Tribunale di EL R.G.N. 420/2022, mai notificata, ed in sua riparazione revocare il contributo al mantenimento in favore della OR , a carico del Sig. Controparte_1 Parte_1
per le ragioni ed i motivi di cui in atti.
[...]
In subordine, e per l'ipotesi in cui non si ritenga di revocare integralmente l'assegno divorzile, ridurre l'ammontare dello stesso, tenuto conto della consistenza patrimoniale e delle capacità reddituali della OR , come da documentazione Controparte_1 prodotta. Si reiterano, in via istruttoria, le istanze non accolte in primo grado:
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio che accerti e valuti il valore di mercato dei seguenti immobili:
• Villadossola, Via Maglietto n. 20, di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
in ragione del 50% ciascuno;
Controparte_1
• EL, Via Tripoli n. 48, di proprietà della OR;
Controparte_1
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio che accerti e valuti il valore dei preziosi (due orologi Rolex, gioielli) appartenenti alla OR . Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per parte appellata: Rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado di appello.
2 MOTIVAZIONE
La presente causa di appello tra e coniugi Parte_1 Controparte_1 divorziandi, concerne esclusivamente la debenza dell'assegno divorzile a carico del signor ed in favore della IG , tanto che il Procuratore Generale Pt_1 CP_1 ha dichiarato di non voler presentare conclusioni.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di EL ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti ponendo, per quel che interessa in questa sede, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG un Pt_1 CP_1 assegno divorzile pari ad € 400 mensili (accollandogli inoltre, per intero, l'obbligo di mantenimento della LI maggiorenne della coppia). Il Giudice di prime cure osservava che la situazione reddituale delle parti era del tutto squilibrata in favore del sig. , il quale poteva fare affidamento su risorse più Pt_1 che solide. Evidenziava che “il possibile svolgimento di attività lavorativa da parte della
[...]
, circostanza assai improbabile perlomeno in relazione ad attività un minimo CP_1 qualificate, non è di per sé sufficiente, come chiarito anche dalla Suprema Corte, ad escludere l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della ex moglie”. Dall'istruttoria era emerso che la IG era disoccupata e che la CP_1 stessa si era dedicata alle esigenze della famiglia per la durata del matrimonio, di circa 23 anni. Per contro, le affermazioni del sig. , relative ad eventuali disponibilità Pt_1 reddituali della moglie, erano rimaste prive di riscontro – come rappresentato, in sede di escussione dei testi, dalle amiche del sig. e, soprattutto, dalla LI . Pt_1 Per_1
Avverso la citata pronuncia interponeva gravame il signor , chiedendo, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, di respingere ogni richiesta di mantenimento della moglie divorzianda e reiterando le istanze istruttorie non accolte in primo grado. Il sig. evidenziava che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le reali Pt_1 potenzialità reddituali della IG e, in particolare, non aveva tenuto CP_1 conto:
1. della piena ed esclusiva proprietà dell'ampio appartamento in EL già adibito a residenza famigliare, non gravato da mutuo e a suo tempo pagato con denaro del signor e della di lui madre. Tale immobile è costituito da Pt_1 due unità abitative un tempo separate e ora congiunte, sicché la IG
[...]
avrebbe potuto e potrebbe ripristinare la suddivisione CP_1 dell'immobile in due appartamenti distinti, al fine di darne uno in locazione a terzi per trarne una fonte di reddito periodica;
2. dell'immobile di villeggiatura in Villadossola, di cui la controparte è comproprietaria al 50%, acquistato, in costanza di matrimonio, sempre con denaro donato dalla madre del Sig. ; Pt_1
3. della somma di €60.000,00 percepita dalla IG per la CP_1 vendita della sua quota di proprietà dell'appartamento di Cesenatico, che era stato acquistato dai coniugi con denaro del marito;
4. della somma di €7.000,00 erogata dal signor alla IG Pt_1 [...]
in occasione della separazione. CP_1 Ma soprattutto l'appellante evidenziava che la moglie divorzianda era capace di svolgere attività lavorativa, come da lei stessa dimostrato con il lavoro alle dipendenze di CP_3
3
[...] dall'ottobre 2021 all'ottobre 2022, per uno stipendio mensile di circa €1.500,00, e poi con il lavoro alle dipendenze del Bar Leon D'Oro di Asigliano Vercellese (Vc) nella recente primavera 2024. Il signor precisava, sul punto, che nessuna delle predette Pt_1 attività gli era stata comunicata dalla IG , che, anzi, aveva sempre CP_1 negato di percepire un reddito, persino nelle repliche ex art. 190 c.p.c. Il sig. rappresentava, inoltre, che la IG risultava Pt_1 CP_1 occupata presso il bar Vibe Cafè di Piazza Pajetta n. 3, EL. Proseguendo, l'appellante sottolineava che la moglie aveva svolto in costanza di matrimonio “taluni lavoretti”, ma il licenziamento da essi era sempre avvenuto in modo volontario, preferendo la donna restare a casa ad occuparsi della famiglia, trovando in ciò sempre il suo appoggio, avendola egli sempre assecondata nelle scelte e supportata economicamente negli studi di ragioneria e contabilità: dunque, la IG
[...]
, secondo la tesi dell'appellante, non aveva mai rinunciato ad ipotetiche CP_1 aspettative di lavoro per dedicarsi alla famiglia, ma aveva sempre liberamente scelto di non lavorare. D'altra parte, il Giudice di prime cure, nel ritenere la situazione reddituale delle parti squilibrata in favore dell'appellante, non aveva tenuto conto del fatto che il sig.
, dopo la separazione, era rimasto proprietario di un appartamento di Pt_1 dimensioni molto più ridotte rispetto a quello coniugale e stava provvedendo per intero al mantenimento, sia ordinario sia straordinario, della LI (condizione, Per_1 quest'ultima, concordata in sede di separazione e che non era neppure mutata nel momento in cui la IG aveva iniziato a svolgere alcune attività CP_1 lavorative).
Si costituiva la IG , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellata osservava che il Tribunale di EL aveva correttamente valutato le condizioni reddituali dei coniugi, giungendo a ritenere che le attività saltuarie e occasionali, “a chiamata”, da lei svolte per brevi periodi, non fossero tali da rappresentare un'attività lavorativa qualificata e continuativa, tale da assicurarle redditi certi e adeguati. Secondo l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado era emerso che, per decisione presa di comune accordo tra coniugi, la moglie si era occupata della famiglia nell'arco dei ventitré anni di matrimonio, rinunciando alla possibilità di costruirsi una carriera e privandosi di un reddito autonomo. L'appellata evidenziava, inoltre, che l'assegno divorzile, per consolidata giurisprudenza, oltre ad avere funzione assistenziale, ha anche funzione compensativa e perequativa: pertanto, esso deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui il coniuge richiedente non sia autosufficiente, ma anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad una situazione di disparità o di squilibrio economico tra i coniugi derivato da scelte condivise che hanno caratterizzato la vita familiare e matrimoniale. Secondo la IG , il principio appena esposto era stato fatto proprio CP_1 dal Tribunale di EL che si era pronunciato sul punto, riconoscendo l'evidente disparità reddituale tra i coniugi, dipesa anche e soprattutto dal fatto che l'odierna appellata aveva svolto l'attività di casalinga per l'intera vita matrimoniale, giungendo ad un'età (58 anni) in cui era difficile reperire un'occupazione stabile e dignitosa in grado di garantire un'adeguata fonte di reddito. Ne era prova il fatto che, in seguito alla separazione, la IG aveva reperito solamente lavori saltuari e a CP_1 tempo determinato, per i quali percepiva uno stipendio estremamente esiguo.
4 Rappresentava, poi, di essere attualmente ancora disoccupata dal mese di settembre 2024 e rilevava che non vi erano future prospettive lavorative, nonostante i propri sforzi di ricercare un'occupazione stabile. Inoltre, l'assegno versatole dal marito non era sufficiente né al suo sostentamento, né al pagamento delle utenze domestiche, né al mantenimento per l'intero del cane e del gatto di proprietà di entrambi i coniugi collocati presso di sé (nonostante nelle condizioni di separazione, confermate in sede di divorzio, fosse stabilito il mantenimento dei predetti animali per il 50% da parte dei coniugi). La IG contestava l'assunto di controparte secondo cui ella si CP_1 sarebbe limitata ad allegare la propria iscrizione alle “liste di collocamento” solo per dimostrare l'assenza di lavoro: anzi, il fatto che ella avesse beneficiato delle occasioni di lavoro che le venivano presentate, avendole, anzi, cercate, dimostrava il contrario, ossia che si era prodigata nel reperire un lavoro sicuro e, ciononostante, non era riuscita a trovarlo non per sua colpa o per sua inerzia.
La Corte richiedeva alle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi del 2022, del 2023 e del 2024 (riferite, rispettivamente, ai redditi prodotti nel 2021, nel 2022 e nel 2023). L'appellante ottemperava a tale richiesta. Dalla documentazione prodotta si evince che il signor ha dichiarato, nei tre anni indicati, un reddito da lavoro di circa 30 Pt_1 mila euro all'anno, oltre a vari redditi da proprietà immobiliari, mentre la parte appellata (che aveva già prodotto in primo grado le dichiarazioni 2022 e 2023, rispettivamente, per gli anni 2021 e 2022) si è limitata, per i redditi riferiti al 2023, a produrre un attestato del Centro per l'impiego di EL del 14 febbraio 2025 in cui si dichiara, con riferimento alla IG , che “lo status attuale è ”. CP_1 Parte_2
Tra le condizioni stabilite negli accordi omologati di separazione, si prevedeva espressamente che l'erogazione dell'assegno di mantenimento sarebbe cessata completamente nel momento in cui la OR avesse reperito CP_1 un'occupazione lavorativa che le avesse consentito un introito mensile netto di almeno
€1.000,00. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di divorzio, il Presidente del Tribunale ha preso atto del fatto che la IG stava CP_1 svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di e percepiva uno stipendio CP_3 superiore a €1.000,00 al mese. Per tale ragione, l'assegno di mantenimento a carico del marito era stato sospeso. Questo impiego lavorativo si è protratto dall'ottobre 2021 all'ottobre 2022, con uno stipendio mensile superiore a €1.500,00. L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in primo grado dalla IG , relativa all'anno 2022, CP_1 attesta un reddito annuo complessivo superiore a €18.600,00, di cui €17.567,00 da lavoro dipendente. Successivamente, la IG ha svolto lavori saltuari: presso il Bar Leon D'Oro nella primavera 2024 (marzo: €157, aprile: €293), e presso il Bar Vibe Cafè di EL, prestando attività "a chiamata". Ha svolto questa attività per soli tre mesi, nel periodo compreso tra giugno e agosto 2024. Gli importi mensili che ha percepito da questa occupazione, come risultante dalle relative buste-paga, sono stati:
• Euro 445,00 per il primo mese (giugno 2024).
• Euro 627,00 per il secondo mese (luglio 2024).
• Euro 638,00 per il terzo mese (agosto 2024). Durante il processo d'appello, la stessa IG ha comunicato di aver CP_1 reperito una nuova occupazione lavorativa a tempo determinato dal 1° giugno 2025 al 1°
5 ottobre 2025 come commessa di panetteria, chiedendo la sospensione dell'assegno di mantenimento per tale periodo.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente valutato l'an dell'assegno. La teste , sentita dal Tribunale all'udienza del 26 settembre 2023, alla Testimone_1 domanda: “vero che dalla nascita della LI alla data della separazione coniugale, Per_1
[la ] ha svolto prevalentemente l'attività di casalinga”, ha risposto: “è CP_1 vero, perché il marito non voleva che andasse a lavorare e voleva che accudisse la LI e lui, ma nel frattempo [la ] trovava dei lavoretti, ma poi il marito non ha più CP_1 voluto”. In assenza di elementi concreti di segno contrario, non risulta quindi che la condizione di inoccupazione della sia stata una sua scelta di comodo, CP_1 come sostenuto, in sostanza, dal , emergendo piuttosto la dedizione della Pt_1 IG per ventitré anni alla propria famiglia. Deve presumersi in linea di fatto che la moglie che, per ventitré anni, ha svolto in via esclusiva attività domestiche e di cura all'interno del nucleo familiare, abbia fornito un apporto economico rilevante alla vita coniugale. Infatti, l'impegno profuso nella gestione della casa e nell'accudimento della prole costituisce una forma di contribuzione indiretta ma concreta al mantenimento della famiglia, con effetti patrimoniali apprezzabili, atteso che tale attività esonera l'altro coniuge dal sostenere costi per servizi altrimenti delegabili a terzi (quali, ad esempio, collaboratori domestici, babysitter, assistenti familiari). Emerge, poi, che la IG , una volta separatasi, non ha contato solo CP_1 sul mantenimento del marito, ma si è prodigata per cercare un'occupazione lavorativa, riuscendovi solo per brevi periodi (al massimo di un anno) e rinunciando al mantenimento totalmente o parzialmente in funzione del reddito da lavoro da lei percepito, talora davvero irrisorio. Non è poi contestato che il marito divorziando abbia una posizione reddituale e patrimoniale sicuramente più solida di quella della moglie, avendo un lavoro dipendente da oltre trent'anni e ricoprendo la posizione di quadro, con uno stipendio netto di circa 2.000,00 euro al mese, oltre a vari immobili di proprietà.
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno (determinato dal Tribunale in 400 euro al mese), occorre però tenere in considerazione che l'odierna parte appellata è incontestatamente esclusiva proprietaria di un appartamento a EL, non gravato da mutuo, un tempo suddiviso in due distinte unità immobiliari contigue. Deve ragionevolmente ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, che il ripristino della suddivisione di tale appartamento in due separate unità immobiliari consentirebbe alla IG non soltanto di soddisfare più che dignitosamente le proprie CP_1 esigenze abitative ma anche di ricavare un reddito non irrilevante. La IG è anche proprietaria al 50% di un immobile in Villadossola, CP_1 pacificamente acquistato in costanza di matrimonio con denaro della madre del marito. Non emergono ragioni ostative a che anche questo immobile sia messo a reddito. È emerso poi che l'odierna appellata ha ricavato €60.000,00 dalla vendita di un immobile a Cesenatico nel febbraio 2022. In sede di separazione, ha ricevuto un'ulteriore somma di
€7.000,00. Inoltre, la IG non sostiene alcuna spesa per la LI, totalmente a carico del padre. Quanto agli animali domestici (un cane e un gatto), la sentenza appellata le ha sostanzialmente accollate ai due coniugi divorziandi in parti eguali.
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, appare equo ridurre l'assegno di mantenimento a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata a complessivi euro 300,00 mensili.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado riformata in parte qua. Si sottolinea che l'efficacia della decisione sull'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di misura accessoria strettamente collegata allo status di ex coniuge, che si acquisisce solo con la definitività della sentenza di divorzio (sul punto, vedasi, ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 21/01/2025, pubbl. 27/01/2025, n. 1889).
L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza n. 230/2024 del Tribunale di EL, emessa il 27 maggio 2024 nella causa n. 420/2022 di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e e pubblicata il 30 maggio 2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
A) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile pari ad euro 300,00 (trecento/00), da versarsi entro
[...] il 5 di ogni mese a far tempo dalla definitività della sentenza di divorzio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. B) DICHIARA compensate tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Sezione Famiglia e Minori, del 16 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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