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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 193/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 10 ottobre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa AN RU , sono comparsi l'avv. DESANTIS TIZIANA per parte attrice, nonché l'avv. NADIA
SPATARO in sostituzione dell'avv. SACCA' ALIDA in sostituzione
L'avv. DESANTIS TIZIANA si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria integrativa e chiede che la sia decisa.
L'avv. NADIA SPATARO si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritra in camera di cosniglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
AN RU
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.22 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10.10.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO Nr. 193/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa AN RU e in composizione monocratica, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. De Santis Tiziana;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Saccà Alida;
OPPOSTO
E
Controparte_3
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, introduceva la fase CP_1
di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da , al Controparte_2
fine di sentire accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del pignoramento presso terzi intrapreso da nei confronti di CP_1 CP_2
(nr. 2024/19201), con riferimento a tutti gli atti sottesi e per l'effetto, ottenere
[...]
il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché della fase cautelare. remetteva che, in data 02.04.2024, essa opponente, nella qualità di CP_1
concessionario della riscossione del Comune di Rosarno, aveva notificato a CP_2
e al terzo pignorato, Ulteriore, un
[...] Controparte_3
atto di pignoramento dei crediti per la somma di € 10.667,92. In particolare, gli atti sottesi al pignoramento attenevano il mancato pagamento dell'IMU per le annualità che vanno dal 2014 al 2016, della Tari dal 2013 al 2021. Avverso il detto atto di pignoramento proponeva opposizione affidandola a diversi motivi Controparte_2
tra cui l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento.
Evidenziava, inoltre, che, con provvedimento del 29.01.2025, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva con riferimento alle somme portate dalle ingiunzioni di pagamento recanti i n. e n. PartitaIVA_2
20210606700007723, e accolto l'istanza con riferimento alle somme portate dalle restanti ingiunzioni esattoriali sottese all'atto di pignoramento e comunque assegnato termine di giorni 30 per l'introduzione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva.
L'odierno opponente depositava, dinnanzi a questo giudice, il ricorso in riassunzione in data 19.02.2025 e insisteva nelle conclusioni già rassegnate dinnanzi al g.e, evidenziando, in particolare, come tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento de quo erano stati ritualmente notificati alla parte.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e l'illegittimità della citazione per intervenuto giudicato a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in relazione agli atti contrassegnati dai nr 20230606700001327, 20230606700010152,
20230606700010153, 20230606700010154, 20230606700010155; nel merito, parte opposta eccepiva l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento impugnato, la prescrizione nonché l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento.
All'udienza odierna le parti si riportavano ai rispettivi scritti
Il tribunale ritiene di potere decidere la causa sulla base dei documenti in atti secondo le motivazioni che seguono.
§§§§§§
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico- giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente in via preliminare.
Posta la legittimazione della al giudizio de quo avendo la stessa depositato in atti CP_1
gli atti necessari, e rilevato che quanto alla prospettazione della opposizione al pignoramento presso terzi la stessa aveva sollevato vizi relativi al pignoramento stesso ed in ogni caso eccezioni successive alla cartella incardinando la competenza del tribunale ordinario.
Tanto detto, però, risulta in atti che la questione attinente i titoli sottesi al pignoramento di che trattasi sia stata decisa già con sentenza dalla Corte di Giustizia Tributaria del 6.5.25 con la quale è stato annullato il carico tributario facente parte delle ingiunzioni di pagamento sottese al pignoramento di che trattasi.
Pertanto, stando così le cose ed in applicazione del più recente orientamento il quale prevede che : << In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione. >> ( Cass. n.
9899 del 28/03/2022), questo tribunale ritiene di dovere procedere decidendo circa la cessazione della materia del contendere avendo la Corte di Giustizia Tributaria già provveduto a decidere sulla sorte del titolo sotteso.
Quanto alle spese di lite ritiene questo Tribunale che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione tra e parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di così provvede: Controparte_2
-Dichiara cessata la materia del contendere
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.10.25 .
IL GIUDICE
DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 10 ottobre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa AN RU , sono comparsi l'avv. DESANTIS TIZIANA per parte attrice, nonché l'avv. NADIA
SPATARO in sostituzione dell'avv. SACCA' ALIDA in sostituzione
L'avv. DESANTIS TIZIANA si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria integrativa e chiede che la sia decisa.
L'avv. NADIA SPATARO si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritra in camera di cosniglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
AN RU
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16.22 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 10.10.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO Nr. 193/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa AN RU e in composizione monocratica, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. De Santis Tiziana;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Saccà Alida;
OPPOSTO
E
Controparte_3
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, introduceva la fase CP_1
di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da , al Controparte_2
fine di sentire accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del pignoramento presso terzi intrapreso da nei confronti di CP_1 CP_2
(nr. 2024/19201), con riferimento a tutti gli atti sottesi e per l'effetto, ottenere
[...]
il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché della fase cautelare. remetteva che, in data 02.04.2024, essa opponente, nella qualità di CP_1
concessionario della riscossione del Comune di Rosarno, aveva notificato a CP_2
e al terzo pignorato, Ulteriore, un
[...] Controparte_3
atto di pignoramento dei crediti per la somma di € 10.667,92. In particolare, gli atti sottesi al pignoramento attenevano il mancato pagamento dell'IMU per le annualità che vanno dal 2014 al 2016, della Tari dal 2013 al 2021. Avverso il detto atto di pignoramento proponeva opposizione affidandola a diversi motivi Controparte_2
tra cui l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento.
Evidenziava, inoltre, che, con provvedimento del 29.01.2025, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva con riferimento alle somme portate dalle ingiunzioni di pagamento recanti i n. e n. PartitaIVA_2
20210606700007723, e accolto l'istanza con riferimento alle somme portate dalle restanti ingiunzioni esattoriali sottese all'atto di pignoramento e comunque assegnato termine di giorni 30 per l'introduzione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva.
L'odierno opponente depositava, dinnanzi a questo giudice, il ricorso in riassunzione in data 19.02.2025 e insisteva nelle conclusioni già rassegnate dinnanzi al g.e, evidenziando, in particolare, come tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento de quo erano stati ritualmente notificati alla parte.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e l'illegittimità della citazione per intervenuto giudicato a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in relazione agli atti contrassegnati dai nr 20230606700001327, 20230606700010152,
20230606700010153, 20230606700010154, 20230606700010155; nel merito, parte opposta eccepiva l'omessa notifica degli atti sottesi al pignoramento impugnato, la prescrizione nonché l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento.
All'udienza odierna le parti si riportavano ai rispettivi scritti
Il tribunale ritiene di potere decidere la causa sulla base dei documenti in atti secondo le motivazioni che seguono.
§§§§§§
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico- giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente in via preliminare.
Posta la legittimazione della al giudizio de quo avendo la stessa depositato in atti CP_1
gli atti necessari, e rilevato che quanto alla prospettazione della opposizione al pignoramento presso terzi la stessa aveva sollevato vizi relativi al pignoramento stesso ed in ogni caso eccezioni successive alla cartella incardinando la competenza del tribunale ordinario.
Tanto detto, però, risulta in atti che la questione attinente i titoli sottesi al pignoramento di che trattasi sia stata decisa già con sentenza dalla Corte di Giustizia Tributaria del 6.5.25 con la quale è stato annullato il carico tributario facente parte delle ingiunzioni di pagamento sottese al pignoramento di che trattasi.
Pertanto, stando così le cose ed in applicazione del più recente orientamento il quale prevede che : << In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione. >> ( Cass. n.
9899 del 28/03/2022), questo tribunale ritiene di dovere procedere decidendo circa la cessazione della materia del contendere avendo la Corte di Giustizia Tributaria già provveduto a decidere sulla sorte del titolo sotteso.
Quanto alle spese di lite ritiene questo Tribunale che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione tra e parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1
confronti di così provvede: Controparte_2
-Dichiara cessata la materia del contendere
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.10.25 .
IL GIUDICE
DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO