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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/02/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale- trattazione scritta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.
847/2022 R.G.A.C. promossa da (Avv. Vincenzo Brunetti e Parte_1
Avv. Erika Rosi) contro (avv.Enrico Controparte_1
Raimondi ) avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato il 14.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della società con decorrenza Controparte_1 dal12.02.1990 e sino al 8.08.2016, deduceva: di essere stato licenziato per riduzione di personale in ragione dell'avvio della procedura di concordato preventivo liquidatorio presso il Tribunale Civile di Chieti;
che già prima della ammissione al detto beneficio del concordato la società aveva in essere un contratto c.d. di solidarietà con l' sulla scorta del quale i dipendenti in forza CP_2 svolgevano le loro prestazioni con orario di lavoro ridotto proprio in ragione dell'intervento mutuatario dell'Istituto di Previdenza;
di aver dal 19.02.2016
(data di presentazione istanza di ammissione al beneficio del concordato preventivo) continuato a svolgere regolarmente le proprie mansioni in favore della parte datoriale, ricevendo finanche indicazioni dagli stessi professionisti nominati dalla procedura;
che proprio a decorrere dal 19.02.2016 e sino al
8.08.2016 (data in cui la datrice di lavoro comminava il licenziamento) non aveva ricevuto le relative buste paga che la società resistente avrebbe dovuto elaborare e consegnare ai dipendenti ancora in forza;
di essersi visto costretto a rivolgersi ad un consulente di parte per l'elaborazione dei relativi conteggi;
di essere rimasto creditore nei confronti della dei Parte_2 seguenti importi lordi “-€ 24.784,40 per differenze retributive;
- € 1.036,10 per differenza TFR Per un totale complessivo di € 25.820,50 lorde”. Agiva in questa sede chiedendo “in via principale e nel merito: - per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il dott. ha Parte_1 prestato la propria attività alle dipendenze della Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Chieti alla Via
Tirino nr. 99, dal 12.02.1990 e sino al 8.08.2016, data di effettiva cessione del rapporto, con mansioni di front-office per un totale complessivo di 40 ore settimanali, e, per l'effetto, condannare l'odierna resistente, al netto delle somme già percepite, al pagamento della somma complessiva di € 25.820,50 lorda, comprensiva delle differenze anche sul TFR oltre alla ricostruzione previdenziale ed assistenziale. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo “a) nel merito ed in via preliminare: - dichiarare il diritto di credito rivendicato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società resistente con riferimento sia alla domanda di pagamento dei contributi previdenziali, implicita nell'azione proposta, sia alla domanda di condanna della retribuzione dovuta per le ragioni illustrate nella presente memoria difensiva;
- ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ordinare, ritenutolo opportuno, l'intervento nel processo dell'organo di liquidazione della società convenuta, per le ragioni sopra esposte;
c) nel merito: rigettare il ricorso in quanto nullo, inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”. Deduceva: di aver, nel corso degli anni dal 2012 al 2016, sottoscritto contratti collettivi di solidarietà difensiva, mediante i quali vi era stata una riduzione dell'orario di lavoro di tutti i dipendenti;
che a seguito del compimento delle attività finalizzate all'omologazione del concordato preventivo liquidatorio, il ricorrente, nell'agosto 2016, era stato licenziato;
che il lavoratore era sempre stato adibito alle mansioni di impiegato amministrativo, ma non era stato impiegato dalla società nelle attività propedeutiche all'ottenimento dell'omologazione del concordato preventivo;
che il Sig. nel periodo compreso tra Parte_3 febbraio e agosto 2016, aveva trasmesso mensilmente il prospetto delle ore lavorate dai singoli dipendenti allo studio di consulenza del lavoro del Dott.
che quest'ultimo trasmetteva poi le buste paga al preposto Persona_1 aziendale, che provvedeva a consegnarle ai singoli dipendenti;
che i dipendenti avevano sospeso l'attività lavorativa in ragione del contratto di solidarietà e
“decidevano se lavorare tutti i cinque giorni ad orario ridotto o di lavorare a tempo pieno per alcuni giorni e assentarsi dal lavoro in altri giorni della settimana”; che il ricorrente aveva effettuato attività lavorativa esclusivamente nella quantità oraria trasmessa al consulente del lavoro. Eccepiva: la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio;
il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di pagamento della retribuzione eventualmente dovuta e il difetto di legittimazione passiva con riferimento al pagamento degli importi
Pag. 2 di 8 corrispondenti ai contributi previdenziali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti e mediante espletamento di una CTU di natura contabile, veniva alfine discussa e decisa all'odierna udienza mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 - In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte resistente sul presupposto della pendenza di una procedura di concordato preventivo: a proposito della questione relativa all'ammissibilità di azioni di accertamento e di condanna nei confronti di un debitore ammesso alla procedura di Concordato Preventivo, deve osservarsi che la materia è regolata sia dall'art. 168, primo e terzo comma, della Legge Fallimentare (a norma del quale
“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (…)creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato), sia dall'art. 184 della medesima legge (a norma del quale “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161.”).
Il divieto posto dal citato art. 168 ai creditori del debitore concordatario ha il duplice scopo di evitare la disgregazione del patrimonio del debitore e di assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità nel concorso, per il caso che, non giungendo il concordato a buon fine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento (in termini si veda, tra le tante, Cassazione civile, sez.
I, 5 febbraio 1987, n. 1115, in Fallimento, 1987, 605). E del resto l'ammissibilità delle comuni azioni di accertamento e di condanna deriva dall'affermazione consolidata in giurisprudenza secondo la quale “Nel corso di una procedura di concordato preventivo è precluso ai creditori unicamente l'Esercizio di azioni esecutive, non già l'Esercizio di azioni di accertamento e di condanna, le quali debbono essere proposte dinanzi al
Pag. 3 di 8 giudice competente (nella specie: pretore in funzione di giudice del lavoro)”
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2062del19/05/ 1990; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7002 del 24/06/1993; Cass.Sez. L, Sentenza n. 13181 del 08/06/2009).
L'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla procedura del concordato in questione consente di ritenere superata ogni questione attinente al litisconsorzio nei suoi confronti, atteso che, in ogni caso, nel caso di specie non sussiste la legittimazione passiva del liquidatore del concordato preventivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015 “In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario”).
- 3 - Va, altresì rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente:
“In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 35960 del 07/12/2022); poiché nel caso di specie la predisposizione del riparto dei crediti relativi all'odierno ricorrente è avvenuta non prima del 19.10.2018 (data riportata sul doc. n. 3 di parte ricorrente), deve escludersi che alla data del deposito del ricorso fosse maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere in questa sede.
- 4 –
Nel merito il ricorso è fondato.
Pag. 4 di 8 Come si desume dal doc. n.1 di parte resistente e, del resto, dalle deduzioni di entrambe le parti, durante il periodo per cui è causa la società CP_1 [...]
aveva in essere un contratto c.d. di solidarietà con Controparte_1
l' sulla scorta del quale i dipendenti in forza svolgevano le loro prestazioni CP_2 con orario di lavoro ridotto in una percentuale non superiore al 60%.
Si legge nel verbale di accordo del 1.9.2015:
Dal testo di tale accordo, in mancanza di ulteriore documentazione relativa alle concrete modalità di attuazione, si desume come nel periodo dal 2 settembre
2015 fino al 1 settembre 2016 la società resistente avrebbe mantenuto in forza i propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro di 24 ore settimanali.
Pertanto, non essendo contestato che il ricorrente fosse stato assunto – come dedotto in ricorso e non contestato in memoria- “con orario full-time, inquadrato nella qualifica di impiegato amministrativo di livello 4° del ed Org_1
Pag. 5 di 8 Industria, con mansioni di front-office, per un totale complessivo di 40 ore settimanali”, e risultando dalla stessa documentazione prodotta da parte resistente che il ricorrente, al pari degli altri dipendenti, aveva continuato a svolgere attività lavorativa nei limiti concordati nell'ultimo contratto di solidarietà fino alla data del licenziamento (si veda la comunicazione del liquidatore al doc. n.5 di parte resistente in cui lo stesso, con riferimento al periodo dalla presentazione della domanda di concordato alla data del licenziamento, afferma che “tale periodo di lavoro è stato espressamente autorizzato dal Tribunale adito”), in assenza di prova in ordine ad eventuali ulteriori riduzioni di orario di lavoro accordate dal datore di lavoro, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia maturato, per il periodo dal 19 febbraio all'8 agosto 2016, crediti di lavoro corrispondenti all'osservanza di un orario pari a 16 ore settimanali (pari alla differenza tra le 40 ore settimanali dedotte nel contratto di assunzione e le 24 ore di riduzione per solidarietà di cui all'accordo del
1.9.2015).
Non essendo, allora, utilizzabili, ai fini della relativa determinazione, i conteggi di parte (elaborati sulla base dell'osservanza di un orario di lavoro pari a
20 ore settimanali e con riferimento ad una percentuale di riduzione dell'orario di lavoro del 50%, diversa e inferiore rispetto a quella di cui all'accordo del
1.9.2015), è stato ritenuto opportuno demandare ad un consulente tecnico la determinazione dei crediti spettanti al ricorrente (in applicazione del vigente C.C.N.L. di categoria) per l'attività di lavoro subordinato prestata a favore del resistente nel periodo per il periodo dal 19 febbraio all'8 agosto 2016 e con l'orario di lavoro pari a 16 ore settimanali, tenendo conto delle somme già riconosciute e versate dalla procedura concordataria.
I risultati peritali, raggiunti all'esito di approfondito esame degli atti di causa ed adeguata applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale, nonché in puntuale ottemperanza al mandato peritale ricevuto, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione, non avendo ricevuto, nelle modalità di calcolo e nei conseguenti risultati, idonee contestazioni da nessuna delle parti. Correttamente il CTU ha “provveduto a ricalcolare la retribuzione del lavoratore in 16 ore settimanale, da aggiungersi alle 24 ore di Solidarietà erogate…essendo le suddette 16 ore aggiuntive rispetto al contratto di solidarietà” e correttamente “il calcolo predisposto non tiene conto, né nella colonna “Competente”, né nella colonna “Erogato”, delle 24 ore di solidarietà, correttamente corrisposte al lavoratore”.
Pag. 6 di 8 Tenuto conto che, come accertato dal CTU, nulla è stato erogato a titolo di
CIG, la società resistente va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di euro 24.627,34 al lordo delle ritenute fiscali e contributive (di cui:- Euro 6.213,68 per differenze lavoro ordinario;
- Euro 449,20 per tredicesima mensilità;- Euro 449,75 per premio annuo;
- Euro 15.745,81 per mancato preavviso;
- Euro 1.768,88 per Trattamento di
Fine Rapporto). In applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria con decorrenza dalle scadenze riferibili ai vari screditi fino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di condanna della convenuta alla
“ricostruzione previdenziale ed assistenziale” dovuta in conseguenza dell'accertamento in questa sede svolto, non si ritiene di poter provvedere in merito, risolvendosi una eventuale condanna nei confronti degli Enti previdenziali in una inammissibile pronuncia di condanna in favore di terzi estranei al presente giudizio, e potendo l'accertamento raggiunto in questa sede essere utilizzato per la proposizione di istanze di regolarizzazione contributiva nelle previste sedi amministrative, essendo stata la domanda formulata in ricorso alla stregua di una clausola di stile e non come vera e propria domanda idonea a CP_ giustificare integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
-5- In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex d.m. 55/2014), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro
118,50 per spese di Cu ove versato, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In applicazione del medesimo principio vanno poste a carico di parte resistente le spese di CTU, nella misura indicata in separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara che il ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze della dal12.02.1990 e sino al 8.08.2016 per un Controparte_1 totale complessivo di 40 ore settimanali, e, per l'effetto, condanna la predetta resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 24.627,34 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in
Pag. 7 di 8 complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di Cu ove versato, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 27 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.
847/2022 R.G.A.C. promossa da (Avv. Vincenzo Brunetti e Parte_1
Avv. Erika Rosi) contro (avv.Enrico Controparte_1
Raimondi ) avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato il 14.9.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della società con decorrenza Controparte_1 dal12.02.1990 e sino al 8.08.2016, deduceva: di essere stato licenziato per riduzione di personale in ragione dell'avvio della procedura di concordato preventivo liquidatorio presso il Tribunale Civile di Chieti;
che già prima della ammissione al detto beneficio del concordato la società aveva in essere un contratto c.d. di solidarietà con l' sulla scorta del quale i dipendenti in forza CP_2 svolgevano le loro prestazioni con orario di lavoro ridotto proprio in ragione dell'intervento mutuatario dell'Istituto di Previdenza;
di aver dal 19.02.2016
(data di presentazione istanza di ammissione al beneficio del concordato preventivo) continuato a svolgere regolarmente le proprie mansioni in favore della parte datoriale, ricevendo finanche indicazioni dagli stessi professionisti nominati dalla procedura;
che proprio a decorrere dal 19.02.2016 e sino al
8.08.2016 (data in cui la datrice di lavoro comminava il licenziamento) non aveva ricevuto le relative buste paga che la società resistente avrebbe dovuto elaborare e consegnare ai dipendenti ancora in forza;
di essersi visto costretto a rivolgersi ad un consulente di parte per l'elaborazione dei relativi conteggi;
di essere rimasto creditore nei confronti della dei Parte_2 seguenti importi lordi “-€ 24.784,40 per differenze retributive;
- € 1.036,10 per differenza TFR Per un totale complessivo di € 25.820,50 lorde”. Agiva in questa sede chiedendo “in via principale e nel merito: - per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il dott. ha Parte_1 prestato la propria attività alle dipendenze della Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Chieti alla Via
Tirino nr. 99, dal 12.02.1990 e sino al 8.08.2016, data di effettiva cessione del rapporto, con mansioni di front-office per un totale complessivo di 40 ore settimanali, e, per l'effetto, condannare l'odierna resistente, al netto delle somme già percepite, al pagamento della somma complessiva di € 25.820,50 lorda, comprensiva delle differenze anche sul TFR oltre alla ricostruzione previdenziale ed assistenziale. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente chiedendo “a) nel merito ed in via preliminare: - dichiarare il diritto di credito rivendicato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società resistente con riferimento sia alla domanda di pagamento dei contributi previdenziali, implicita nell'azione proposta, sia alla domanda di condanna della retribuzione dovuta per le ragioni illustrate nella presente memoria difensiva;
- ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ordinare, ritenutolo opportuno, l'intervento nel processo dell'organo di liquidazione della società convenuta, per le ragioni sopra esposte;
c) nel merito: rigettare il ricorso in quanto nullo, inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”. Deduceva: di aver, nel corso degli anni dal 2012 al 2016, sottoscritto contratti collettivi di solidarietà difensiva, mediante i quali vi era stata una riduzione dell'orario di lavoro di tutti i dipendenti;
che a seguito del compimento delle attività finalizzate all'omologazione del concordato preventivo liquidatorio, il ricorrente, nell'agosto 2016, era stato licenziato;
che il lavoratore era sempre stato adibito alle mansioni di impiegato amministrativo, ma non era stato impiegato dalla società nelle attività propedeutiche all'ottenimento dell'omologazione del concordato preventivo;
che il Sig. nel periodo compreso tra Parte_3 febbraio e agosto 2016, aveva trasmesso mensilmente il prospetto delle ore lavorate dai singoli dipendenti allo studio di consulenza del lavoro del Dott.
che quest'ultimo trasmetteva poi le buste paga al preposto Persona_1 aziendale, che provvedeva a consegnarle ai singoli dipendenti;
che i dipendenti avevano sospeso l'attività lavorativa in ragione del contratto di solidarietà e
“decidevano se lavorare tutti i cinque giorni ad orario ridotto o di lavorare a tempo pieno per alcuni giorni e assentarsi dal lavoro in altri giorni della settimana”; che il ricorrente aveva effettuato attività lavorativa esclusivamente nella quantità oraria trasmessa al consulente del lavoro. Eccepiva: la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio;
il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di pagamento della retribuzione eventualmente dovuta e il difetto di legittimazione passiva con riferimento al pagamento degli importi
Pag. 2 di 8 corrispondenti ai contributi previdenziali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti e mediante espletamento di una CTU di natura contabile, veniva alfine discussa e decisa all'odierna udienza mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 - In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte resistente sul presupposto della pendenza di una procedura di concordato preventivo: a proposito della questione relativa all'ammissibilità di azioni di accertamento e di condanna nei confronti di un debitore ammesso alla procedura di Concordato Preventivo, deve osservarsi che la materia è regolata sia dall'art. 168, primo e terzo comma, della Legge Fallimentare (a norma del quale
“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (…)creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato), sia dall'art. 184 della medesima legge (a norma del quale “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161.”).
Il divieto posto dal citato art. 168 ai creditori del debitore concordatario ha il duplice scopo di evitare la disgregazione del patrimonio del debitore e di assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità nel concorso, per il caso che, non giungendo il concordato a buon fine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento (in termini si veda, tra le tante, Cassazione civile, sez.
I, 5 febbraio 1987, n. 1115, in Fallimento, 1987, 605). E del resto l'ammissibilità delle comuni azioni di accertamento e di condanna deriva dall'affermazione consolidata in giurisprudenza secondo la quale “Nel corso di una procedura di concordato preventivo è precluso ai creditori unicamente l'Esercizio di azioni esecutive, non già l'Esercizio di azioni di accertamento e di condanna, le quali debbono essere proposte dinanzi al
Pag. 3 di 8 giudice competente (nella specie: pretore in funzione di giudice del lavoro)”
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2062del19/05/ 1990; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7002 del 24/06/1993; Cass.Sez. L, Sentenza n. 13181 del 08/06/2009).
L'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla procedura del concordato in questione consente di ritenere superata ogni questione attinente al litisconsorzio nei suoi confronti, atteso che, in ogni caso, nel caso di specie non sussiste la legittimazione passiva del liquidatore del concordato preventivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17606 del 04/09/2015 “In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario”).
- 3 - Va, altresì rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente:
“In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 35960 del 07/12/2022); poiché nel caso di specie la predisposizione del riparto dei crediti relativi all'odierno ricorrente è avvenuta non prima del 19.10.2018 (data riportata sul doc. n. 3 di parte ricorrente), deve escludersi che alla data del deposito del ricorso fosse maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere in questa sede.
- 4 –
Nel merito il ricorso è fondato.
Pag. 4 di 8 Come si desume dal doc. n.1 di parte resistente e, del resto, dalle deduzioni di entrambe le parti, durante il periodo per cui è causa la società CP_1 [...]
aveva in essere un contratto c.d. di solidarietà con Controparte_1
l' sulla scorta del quale i dipendenti in forza svolgevano le loro prestazioni CP_2 con orario di lavoro ridotto in una percentuale non superiore al 60%.
Si legge nel verbale di accordo del 1.9.2015:
Dal testo di tale accordo, in mancanza di ulteriore documentazione relativa alle concrete modalità di attuazione, si desume come nel periodo dal 2 settembre
2015 fino al 1 settembre 2016 la società resistente avrebbe mantenuto in forza i propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro di 24 ore settimanali.
Pertanto, non essendo contestato che il ricorrente fosse stato assunto – come dedotto in ricorso e non contestato in memoria- “con orario full-time, inquadrato nella qualifica di impiegato amministrativo di livello 4° del ed Org_1
Pag. 5 di 8 Industria, con mansioni di front-office, per un totale complessivo di 40 ore settimanali”, e risultando dalla stessa documentazione prodotta da parte resistente che il ricorrente, al pari degli altri dipendenti, aveva continuato a svolgere attività lavorativa nei limiti concordati nell'ultimo contratto di solidarietà fino alla data del licenziamento (si veda la comunicazione del liquidatore al doc. n.5 di parte resistente in cui lo stesso, con riferimento al periodo dalla presentazione della domanda di concordato alla data del licenziamento, afferma che “tale periodo di lavoro è stato espressamente autorizzato dal Tribunale adito”), in assenza di prova in ordine ad eventuali ulteriori riduzioni di orario di lavoro accordate dal datore di lavoro, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia maturato, per il periodo dal 19 febbraio all'8 agosto 2016, crediti di lavoro corrispondenti all'osservanza di un orario pari a 16 ore settimanali (pari alla differenza tra le 40 ore settimanali dedotte nel contratto di assunzione e le 24 ore di riduzione per solidarietà di cui all'accordo del
1.9.2015).
Non essendo, allora, utilizzabili, ai fini della relativa determinazione, i conteggi di parte (elaborati sulla base dell'osservanza di un orario di lavoro pari a
20 ore settimanali e con riferimento ad una percentuale di riduzione dell'orario di lavoro del 50%, diversa e inferiore rispetto a quella di cui all'accordo del
1.9.2015), è stato ritenuto opportuno demandare ad un consulente tecnico la determinazione dei crediti spettanti al ricorrente (in applicazione del vigente C.C.N.L. di categoria) per l'attività di lavoro subordinato prestata a favore del resistente nel periodo per il periodo dal 19 febbraio all'8 agosto 2016 e con l'orario di lavoro pari a 16 ore settimanali, tenendo conto delle somme già riconosciute e versate dalla procedura concordataria.
I risultati peritali, raggiunti all'esito di approfondito esame degli atti di causa ed adeguata applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale, nonché in puntuale ottemperanza al mandato peritale ricevuto, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione, non avendo ricevuto, nelle modalità di calcolo e nei conseguenti risultati, idonee contestazioni da nessuna delle parti. Correttamente il CTU ha “provveduto a ricalcolare la retribuzione del lavoratore in 16 ore settimanale, da aggiungersi alle 24 ore di Solidarietà erogate…essendo le suddette 16 ore aggiuntive rispetto al contratto di solidarietà” e correttamente “il calcolo predisposto non tiene conto, né nella colonna “Competente”, né nella colonna “Erogato”, delle 24 ore di solidarietà, correttamente corrisposte al lavoratore”.
Pag. 6 di 8 Tenuto conto che, come accertato dal CTU, nulla è stato erogato a titolo di
CIG, la società resistente va condannata al pagamento della complessiva somma lorda di euro 24.627,34 al lordo delle ritenute fiscali e contributive (di cui:- Euro 6.213,68 per differenze lavoro ordinario;
- Euro 449,20 per tredicesima mensilità;- Euro 449,75 per premio annuo;
- Euro 15.745,81 per mancato preavviso;
- Euro 1.768,88 per Trattamento di
Fine Rapporto). In applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria con decorrenza dalle scadenze riferibili ai vari screditi fino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di condanna della convenuta alla
“ricostruzione previdenziale ed assistenziale” dovuta in conseguenza dell'accertamento in questa sede svolto, non si ritiene di poter provvedere in merito, risolvendosi una eventuale condanna nei confronti degli Enti previdenziali in una inammissibile pronuncia di condanna in favore di terzi estranei al presente giudizio, e potendo l'accertamento raggiunto in questa sede essere utilizzato per la proposizione di istanze di regolarizzazione contributiva nelle previste sedi amministrative, essendo stata la domanda formulata in ricorso alla stregua di una clausola di stile e non come vera e propria domanda idonea a CP_ giustificare integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
-5- In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex d.m. 55/2014), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro
118,50 per spese di Cu ove versato, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In applicazione del medesimo principio vanno poste a carico di parte resistente le spese di CTU, nella misura indicata in separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara che il ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze della dal12.02.1990 e sino al 8.08.2016 per un Controparte_1 totale complessivo di 40 ore settimanali, e, per l'effetto, condanna la predetta resistente, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 24.627,34 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in
Pag. 7 di 8 complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di Cu ove versato, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 27 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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