Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".