Articolo 1 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 2
Versione
31 maggio 1955
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente