Versione
31 maggio 1955
31 maggio 1955
Art. 1.
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88 , e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720 , sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/1989, n. 3397Provvedimento: La cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - derivante dall'unificazione, in virtù dell'art. 1 della legge 11 aprile 1955 n. 379, della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, e della cassa per le pensioni ai salariati degli enti locali, di cui alla legge 25 luglio 1941 n. 934 - costituisce un ente pubblico con personalità autonoma e distinta da quella dello stato, essendo equiparata ad un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo solo agli effetti (prevalentemente fiscali) indicati nel terzo comma dell'art. 1 del regolamento annesso al R.d.l. citato. […]Leggi di più...
- impiegati regionali, provinciali, comunali·
- rappresentanza processuale·
- cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali·
- impiego pubblico·
- istituti di assistenza e previdenza per i dipendenti degli enti pubblici territoriali