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Sentenza breve 29 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00098 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00184/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da
ND SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Gianfranco Groppali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona del Ministro e del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00184/2025 REG.RIC.
del rigetto della domanda volta al rilascio del nulla osta per l'insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato con IT SI, notificato il 19.11.2024, nonché di ogni atto consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in oggetto ND SI, titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Cremona ha rigettato l'istanza di rilascio di nulla osta,per l'insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato con il connazionale IT SI, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; all'esito dell'udienza camerale del 12.3.2025 il Collegio ha emesso l'ordinanza cautelare n. 90/2025, ordinando alla Prefettura di Cremona di riavviare il procedimento e di concluderlo con l'emissione di un nuovo provvedimento accompagnato da una relazione illustrativa, rinviando per il prosieguo della fase all'udienza del 30.4.2025; con deposito del 22.4.2025 l'Amministrazione ha documentato di aver riavviato, in ottemperanza all'ordine giudiziale, il procedimento amministrativo di riesame della N. 00184/2025 REG.RIC.
posizione del ricorrente, al quale ha trasmesso una nuova comunicazione di avvio, evidenziando le ragioni ostative al rilascio del nulla osta;
l'udienza camerale del 30.4.2025 è stata rinviata, su richiesta del difensore di parte ricorrente, a quella successiva del 22.10.2025, pendendo la procedura di riesame del provvedimento impugnato; in data 14.10.2025 l'Amministrazione ha depositato il provvedimento del 3.6.2025, di segno nuovamente negativo per il ricorrente;
l'udienza camerale del 22.10.2025 è stata rinviata, su istanza del ricorrente e nulla avendo opposto parte resistente, per la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti; in data 29.12.2025 il ricorrente ha depositato una memoria, deducendo l'illegittimità del provvedimento da ultimo emanato e chiedendone l'annullamento; alla successiva udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l'adozione, all'esito del remand, di un nuovo provvedimento che supera il precedente;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento – in relazione al quale è oramai decorso il termine di cui all'art. 29 c.p.a. - costituisce una conferma propria di quello impugnato in questo giudizio, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione dell'originaria determinazione, ormai sostituita da quello più recente e non assumendo rilievo la memoria depositata il 29.12.2025, in quanto non notificata e, quindi, non qualificabile come ricorso per motivi aggiunti; le spese di lite vanno compensate, atteso il complessivo andamento del giudizio;
P.Q.M. N. 00184/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC EL GA
IL SEGRETARIO N. 00184/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00098 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00184/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da
ND SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Gianfranco Groppali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Cremona, in persona del Ministro e del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00184/2025 REG.RIC.
del rigetto della domanda volta al rilascio del nulla osta per l'insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato con IT SI, notificato il 19.11.2024, nonché di ogni atto consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che con il ricorso in oggetto ND SI, titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Cremona ha rigettato l'istanza di rilascio di nulla osta,per l'insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato con il connazionale IT SI, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; all'esito dell'udienza camerale del 12.3.2025 il Collegio ha emesso l'ordinanza cautelare n. 90/2025, ordinando alla Prefettura di Cremona di riavviare il procedimento e di concluderlo con l'emissione di un nuovo provvedimento accompagnato da una relazione illustrativa, rinviando per il prosieguo della fase all'udienza del 30.4.2025; con deposito del 22.4.2025 l'Amministrazione ha documentato di aver riavviato, in ottemperanza all'ordine giudiziale, il procedimento amministrativo di riesame della N. 00184/2025 REG.RIC.
posizione del ricorrente, al quale ha trasmesso una nuova comunicazione di avvio, evidenziando le ragioni ostative al rilascio del nulla osta;
l'udienza camerale del 30.4.2025 è stata rinviata, su richiesta del difensore di parte ricorrente, a quella successiva del 22.10.2025, pendendo la procedura di riesame del provvedimento impugnato; in data 14.10.2025 l'Amministrazione ha depositato il provvedimento del 3.6.2025, di segno nuovamente negativo per il ricorrente;
l'udienza camerale del 22.10.2025 è stata rinviata, su istanza del ricorrente e nulla avendo opposto parte resistente, per la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti; in data 29.12.2025 il ricorrente ha depositato una memoria, deducendo l'illegittimità del provvedimento da ultimo emanato e chiedendone l'annullamento; alla successiva udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, stante l'adozione, all'esito del remand, di un nuovo provvedimento che supera il precedente;
Ritenuto che tale ultimo provvedimento – in relazione al quale è oramai decorso il termine di cui all'art. 29 c.p.a. - costituisce una conferma propria di quello impugnato in questo giudizio, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione dell'originaria determinazione, ormai sostituita da quello più recente e non assumendo rilievo la memoria depositata il 29.12.2025, in quanto non notificata e, quindi, non qualificabile come ricorso per motivi aggiunti; le spese di lite vanno compensate, atteso il complessivo andamento del giudizio;
P.Q.M. N. 00184/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GA, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC EL GA
IL SEGRETARIO N. 00184/2025 REG.RIC.