Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302/2021 R.G.
promossa da:
Parte (c.f. ) (in sigla in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante signor rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3
Renzo Turri (c.f. ) e Pietro Turri (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, viale della
[...]
Repubblica 241 per procura margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
dott. , c.f. rappresentato, assistito e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Francesco Toschi Vespasiani ( ), con studio C.F._4 in Firenze Viale Mazzini 35, nonché anche disgiuntamente dall'avv. Fabrizio
Stefanelli, c.f. , elettivamente domiciliato presso e nello C.F._5 studio di questi ultimi in Prato, Via del Ceppo Vecchio, 5 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a D.I. PRIMA UDIENZA: 20/5/2021 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 28/11/2024 Conclusioni delle parti: Per l'attrice opponente: 'come da foglio di p.p. depositato in pct in data 27/11/2024' 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1539/2020 – (R.G. n. 3187/2020), emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Prato, ad istanza di CP_1
per il pagamento di n. 6 fatture rimaste insolute ed emesse tra
[...] ottobre 2019 e marzo 2020 di importo pari ad euro 1000,00 cadauna, relative a compensi professionali derivanti dal rapporto di collaborazione/consulenza in ambito di brokeraggio assicurativo intercorso tra le parti, chiedendone la revoca per difetto di causa del credito azionato e proponendo altresì domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito oggettivo per quanto pagato in eccedenza.
L'opponente dava atto dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di collaborazione con l'ingiungente, protrattosi per anni, nel corso del quale erano stati pagati, anno dopo anno, al predetto Colonna anticipi provvigionali, con l'accordo di conguagliare detti anticipi con quanto effettivamente dovuto in base al contratto di collaborazione concluso tra le parti. Parte Nel corso del rapporto aveva versato al Colonna 'acconti provvigionali' dell'importo di € 1.300,00 mensili nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e di € 1.000,00 mensili nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020. Precisamente, Parte avrebbe versato al Colonna, a fronte della sua attività, dal 2013 al 2017
Voglia il Tribunale di Prato revocare il decreto opposto per mancanza di prova circa il complessivo credito del ricorrente previo accertamento che il Colonna ha percepito a fronte del Part contratto a suo tempo concluso con attraverso il pagamento di “anticipi provvigionali” mensili, somme superiori all'effettivo dovuto, per l'importo di € 47.697,01. Condannare il , anche in via riconvenzionale, alla restituzione a della predetta CP_1 CP_2 somma di € 47.697,01 e/o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi di legge. Compensare, se del caso, e in ipotesi le somme che fossero riconosciute al in relazione al CP_1 credito ingiunto con il maggior credito della per restituzione di somme pagate in eccesso. CP_2 In ipotesi e in via istruttoria: La comparente conclude per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria 183 VI° comma n. 2 in data 20/7/2022 e sulla quale il Tribunale si era riservato di decidere conl 'ordinanza 20/4/2023. Vittoria di spese ed onorari di causa”. 2 'per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
per l'accoglimento delle conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e, in via istruttoria, nelle richieste istruttorie eventualmente non ammesse di cui alle memorie nn. 2 e 3 ex art. 183, 6 c.p.c. con vittoria delle spese di causa, anche per la fase di mediazione delegata, infine si oppone alle richieste istruttorie avversarie ed in particolare alla CTU perché meramente esplorativa'.
Pag. 2 di 6 anticipi per € 78.000,00 e dal 2018 al 2020 anticipi per € 26.175,00 così complessivamente € 104.175,00.
Detti anticipi, versati in virtù del contratto di collaborazione, ad oggi, non sono però mai stati “compensati” con le reali provvigioni originate dal volume d'affari prodotto dall'attività del consulente tanto che, al momento della cessazione del rapporto, il risulta aver ricevuto una somma di gran CP_1 lunga superiore rispetto a quanto spettantegli per l'attività svolta in virtù del contratto di collaborazione. A dimostrazione di ciò l'opponente produceva fogli Excel, riportanti le provvigioni generate dall'attività del dal 2013 CP_1 Parte al 2020 nonché l'elenco dei pagamenti effettuati da da tali conteggi emergeva che le commissioni dovute (pari, per patto contrattuale, al 60% delle provvigioni maturate per BNI) ammonterebbero, complessivamente, ad €
56.477,90, somma ben inferiore a quanto versatogli a titolo di anticipo (€
104.175,00).
Parte opponente rilevava la mancata prova da parte del dott. circa il CP_1 suo asserito diritto non avendo dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contrattuali ed in particolare a quelli previsti dall'art.2 (oggetto del contratto).
Quindi, oltre a spiegare opposizione, formulava apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. delle Parte maggiori somme erogate da (€ 47.697,01), rispetto a quanto contrattualmente concordato.
Il dott. si costituiva con comparsa contestando in toto la domanda CP_1 come proposta dall'opponente ritenendola infondata oltre che priva di prova e chiedendo la conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice, dopo una prima udienza di rinvio per tentativo di bonario componimento, all'udienza del 17/11/2021 delegava le parti in mediazione.
La mediazione aveva esito negativo e all'udienza del 24/5/2024, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 c.p.c.
Le depositavano memorie istruttorie. L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali e prove orali.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 3 di 6 Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste il ruolo di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto.
Nel caso in esame il consulente non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato, ovvero la prova in ordine alla quantificazione delle Parte proprie spettanze che, in base al contratto stipulato con (v. art. 3), erano tra le parti stabilite, salvo diverso patto da concludere per iscritto, in ragione Parte del 60% delle provvigioni percepite da n virtù dell'attività dell'opposto.
Lo stesso non ha provato documentalmente l'attività di brokeraggio svolta nel corso degli anni per conto della opponente: non ha provveduto a quantificare l'ammontare degli introiti derivanti dai contratti assicurativi e non ha nemmeno provato, la reale consistenza del “pacchetto clienti” (asseritamente) - trasferito alla società che, a suo dire, sarebbe valso all'epoca intorno ai
180/190.000,00 euro come portafogli, valore sul quale si sarebbe poi potuta calcolare la provvigione (60%).
Né -mediante le prove orali svolte- è stata raggiunta la prova in ordine ai fatti costituivi del credito. I testi assunti non hanno potuto riferire alcunchè in ordine alla quantificazione dell'attività svolta dal e ai contratti CP_1 effettivamente conclusi. Il Teste sig.ra sul cap. 1) della memoria Tes_1 istruttoria riferisce: e' vero che il è entrato in BNI nel 2013, io allora CP_1
Pag. 4 di 6 già vi lavoravo ed è rimasto senz'altro fino al marzo del 2018, epoca in cui mi sono dimessa;
so, peraltro che vi è rimasto fino al 2020. Per quanto attiene ai suoi compensi non so dire come venisse retribuito dall'azienda, so solo che aveva accordi diversi dai miei, che venivo compensata a provvigione, senza fisso>. Sul cap. 2) riferisce: < non conosco il contratto di collaborazione del , posso CP_1 dire che tutti i giorni veniva in ufficio e svolgeva la consueta attività di procacciatore di nuovi clienti e di gestione dei vecchi. Nulla so delle fatture impagate di cui alla domanda>. Sul capo 3), riferisce: < Nulla so dei compensi e delle fatture del Colonna che tra l'altro sono degli anni 2019 e 2020 quando, come ho detto non lavoravo più lì>.
Pertanto, il mancato supporto probatorio della pretesa creditoria, determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Inoltre, sempre per lo stesso ordine di motivi (carenza probatoria), va rigettata anche la domanda riconvenzionale di condanna del alla restituzione CP_1 Parte della maggior somma percepita in acconto da parte della pari ad €
47.697,01 rispetto al dovuto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2033 c.c..
La società opponente, in proposito, non ha provato alcunché in ordine alla rendicontazione degli introiti e guadagni derivanti dall'attività svolta dal consulente con i clienti. La parte si è limitata a produrre un mero file CP_1
Excel con tutta una elencazione di nomi ed importi al quale non può riconoscersi alcuna valenza probatoria, nemmeno temporale, potendo lo stesso documento essere stato formato e modificato da chicchessia.
Stante la reciproca soccombenza, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, così provvede:
– accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 emesso dal Tribunale di Prato il
19/12/2020;
rigetta la domanda riconvenzionale come proposta da parte opponente;
Pag. 5 di 6 – compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Prato, 4/3/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
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