Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 31 marzo 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 11852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11852 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12925/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12925 del 2021, proposto da
AN RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Perugia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA RT, AN Pisa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei
del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2021/2022, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in esame la signora RE AN ha impugnato gli atti in epigrafe al fine di vedersi riconosciuto il diritto a essere ammessa al corso di laurea di medicina e odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022 presso l’Università degli studi di Perugia;
- il Ministero dell’università e della ricerca si è costituito in resistenza;
- all’esito dell’appello cautelare, con ordinanza n. 3858 del 29 luglio 2022, è stato ordinato “ all’Università di procedere all’iscrizione presso la Facoltà di Medicina indicata in via principale o, in subordine, in quelle successivamente indicate in ordine di preferenza dall’appellante ”;
- con memoria ex art. 73 c.p.a., la parte ricorrente ha chiesto in via principale la cessazione della materia del contendere “ per consolidamento ”, rappresentando che, a seguito del provvedimento cautelare, “ si è iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso l’Università di Perugia (doc. n. 1 allegato alla nota deposito documenti del 17.4.2025), e trovasi al IV anno di corso, con buona parte del percorso universitario svolto ed espletamento dei corrispondenti esami di corso ”. In subordine, ha insistito per l’accoglimento delle domande originariamente formulate;
- all’odierna udienza straordinaria la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- si è affermato in giurisprudenza il principio per cui “ pur riconoscendo la non diretta applicabilità dell’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, [deve desumersi] dalla proficua frequenza del corso e dal positivo superamento degli esami previsti, una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 14.1.2024, n. 265 e precedenti ivi menzionati);
- tale orientamento si fonda “ sulla convinzione di potere adattare, sia pure a fini più limitati, la ratio evincibile dalla suddetta disposizione di cui all’art.4 comma 2 bis citata, che è dedicata alle procedure idoneative (Corte Costituzionale sentenza n. 108/2009) e che risiede nella necessità di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento col quale un giudice, o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione ” (sent. cit.);
- nel caso che occupa, la parte ricorrente ha dato dimostrazione di frequentare proficuamente il corso di laurea e di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso, senza che, peraltro, le amministrazioni resistenti abbiano segnalato delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate all’inserimento dell’odierno ricorrente nei corsi e nelle altre attività che l’ateneo ha destinato ai discenti;
- in altri termini, “ la frequenza del corso di laurea ha realizzato l’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio ”, “ il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) ed è indubbiamente conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ”, dovendosi pure tenere conto della “ ulteriore considerazione, connessa all’intrinseca meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dell’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame ” (sent. cit.);
Ritenuto pertanto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei termini esplicitati, ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ La convergenza di queste plurime ragioni configura una cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente ”; sent. cit.);
- la novità delle questioni al tempo di instaurazione del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tre le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO