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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza dell'11/6/2025 OGGETTO……………....
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7212/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, C.F. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPESSA S SALERNO, presso lo studio dell'Avv. D'ARIENZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE E
, nato a [...] [...], CP_1 Parte_1
, r so, in virtù di C.F._1 procura in atti, dell'avv. FASOLINO RAFFAELE, presso il cui studio in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 ROCCAPIEMONTE è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione notificato il 17/12/2018, il Parte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
[...] ecreto ingiuntivo n. 294/2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del geometra , CP_1 della somma di € 52.865,69 quale compenso professionale per prestazioni rese nei confronti dell'ente. Parte opponente premetteva quanto segue:
- in data 07/12/2018 all'Amministratore condominiale veniva notificato un atto di pignoramento presso terzi per il pagamento della somma di € 67.328,76 in forza di un decreto ingiuntivo di cui venivano solo declinati gli estremi identificativi;
- il , non avendo mai avuto conoscenza del titolo, Parte_1 proponeva istanza di visibilità del fascicolo informatico della procedura esecutiva, da cui risultava che il geometra aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per CP_1 asserito compenso professionale per le seguenti attività: a) redazione della contabilità di lavori al fabbricato con preteso compenso di € 15.265,69; b) assistenza ai lavori edilizi con preteso compenso di € 21.600,00; c) redazione della pratica per ottenere il permesso di costruire in sanatoria con preteso compenso di € 6.000,00; d) consulenza all'amministratore e redazione del riparto spese con preteso credito di € 10.000,00.
- dalla relata in calce al decreto ingiuntivo risultava l'omessa notifica del monitorio sia il 16/03/2016 che, successivamente, il 14/04/2016, stante il rifiuto di ricezione dell'atto da parte tale signor , Pt_2 erroneamente indicato quale amministratore, il quale rilasciava all'Ufficiale giudiziario la seguente testuale dichiarazione “di non aver mai rivestito la qualità di amministratore del Condominio de quo”;
- il decreto ingiuntivo -su richiesta del geometra - CP_1 veniva poi dichiarato esecutivo il 23/09/2016 pe a opposizione, con apposizione della relativa formula esecutiva il 27/09/2016 e, quindi, successivamente, posto
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 a base dell'azione esecutiva;
- il Condominio, essendo venuto per la prima volta a conoscenza del monitorio proprio con la notifica del pignoramento presso terzi in data 07/12/2018, rilevava la possibilità di spiegare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. attesa: a) l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
b) la pendenza del termine per la sua proposizione non essendo ancora decorsi dieci giorni dalla notifica del pignoramento quale primo atto di esecuzione;
- il si determinava ad opporre il monitorio al fine Parte_1 di contestare l'insussistenza dell'asserito credito ingiunto.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
1. l'ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
2. l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge per la emissione: illiquidità, incertezza del preteso credito e carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.
3. l'infondatezza nel merito della pretesa per l'insussistenza delle attività indicate dal geometra a base del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo e per l'integrale pagamento delle prestazioni effettuate.
Proponeva, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo;
a. in via preliminare, di accertare l'inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza dei presupposti di legge e sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
b. nel merito, accertato che il Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t.
[...]
, né il geom. ha posto in CP_1 essere le attività di cui al preteso compenso, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva , che, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibili ne tardiva proposta, decorrendo il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva dalla conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto.
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Evidenziava che, nel caso di specie il era venuto a Parte_1 conoscenza del decreto con le notifiche di due precetti il 14/2/1017 ed il 25/9/2017. Evidenziava, altresì, in relazione all'eccepita inesistenza/nullità della notifica, che il rifiuto a ricevere l'atto equivaleva ex art. 130 comma 2 c.p.c. a notifica avvenuta a mani proprie. Né rilevava la circostanza che avesse Controparte_3 dichiarato di non essere amministratore del condominio de quo, come dallo stesso dichiarato all'Ufficiale Giudiziario, dal momento che alla prima richiesta di notifica del decreto ingiuntivo, in data 4/4/2016 il aveva dichiarato di “non essere più Pt_2
l'amministrat ondominio di ” e che Parte_1 risultava una dichiarazione a firma del del 28/10/2015 Pt_2 con la quale invitava quale amministratore il dott. suo CP_4 predecessore alla consegna della relativa documentazione, una convocazione dell'assemblea per l'1/12/2015 presso il suo studio in Via Cucci di e una missiva del 28/10/2016 Parte_1
(dopo la notific iuntivo) in cui alcuni condomini invitavano il signor alla convocazione Parte_3 dell'assemblea per la s tratore ed il Pt_2 prese visione della convocazione sottoscrivendo la richiesta per
“presa visione” come “amministratore”. Pertanto, alla data del 28/10/2016 il era ancora Pt_2 amministratore del Condominio. Con riguardo all'eccezione di infondatezza nel merito, parte opposta evidenziava come risultasse documentalmente provata l'attività per la quale veniva richiesto il compenso, specificando quanto segue: a. con la delibera dell'8/9/2010 era stata conferita all'amministratore la delega a nominare “tutte le figure professionali” per completare l'opera e l'amministratore pro tempore, con lettera del 4/10/2010 aveva conferito al geometra l'incarico di redigere “la contabilità dei CP_1 lavori e conteggi amministrativi con riparti millesimali per incompatibilità del D.L.” e che “il compenso sarà definito ad ultimazione dei lavori”; b. con la delibera 12/6/2015 l'assemblea, esaminata la
“notula professionale delle competenze tecniche del geom.
, per l'edificazione del fabbricato di CP_1 [...]
”, “riconosce i lavori professionali svolti”. Parte_1
Parte opposta evidenziava, poi, che le fatture prodotte dal al fine di provare il pagamento delle spettanze Parte_1 professionali erano relative ad altre e diverse attività prestate dal geometra, quali: a) la messa in sicurezza e tabelle millesimali;
b) il coordinamento per lavori di demolizione e ricostruzione;
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 c) l'accatastamento fabbricato;
mentre la richiesta di cui al decreto ingiuntivo era relativa, come si evince dalla lettera di incarico, alla “redazione e contabilità dei lavori e conteggi amministrativi, con riparti millesimali per incompatibilità del D.L. e del direttore dei lavori”.
Evidenziava, altresì, che la notifica dell'opposizione (17/12/2018) era stata effettuata ad oltre un anno dalle notifiche dei precetti (14/2/2017 e 25/9/2017), chiedendo, pertanto, la condanna ex art. 96 c.p.c.
Denegata da parte del precedente istruttore la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rigettate le istanze istruttorie, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va esaminata l'eccezione inammissibilità dell'opposizione tardiva. Il primo comma dell'articolo 650 c.p.c. prevede che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, mentre l'ultimo comma stabilisce che “l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione”. Secondo la Cassazione dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il primo comma attribuisce una sorta di remissione in termini “mobile” all'ingiusto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto), mentre l'ultimo comma fissa il termine ultimo, anch'esso “mobile”, entro il quale ciò può avvenire (non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l'ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell'atto (Cass. 7960/2022). Pertanto, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., è di 40 giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. 2608/2018). Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla regolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva in tempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. SSUU 14572/2007; Cass. 2608/2018, 19938/2020, 26155/2021). Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la rituale notifica di due precetti relativi al decreto opposto e precisamente il 14/2/1017 ed il 25/9/2017, circostanza da cui deve ricavarsi la prova della conoscenza del decreto, essendo pertanto inammissibile l'opposizione tardiva notificata il 17/12/2018, dopo oltre un anno dall'avvenuta conoscenza del decreto. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'opposizione e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per l'evidente non complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 7212 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1 ed , ogni contraria istanza disattesa così CP_1 pro 1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva;
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 2. conferma il decreto ingiuntivo n. 294/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna il Parte_1
al pagamento, in favore di delle
[...] CP_1
e, che si liquidano in € 3809 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza dell'11/6/2025 OGGETTO……………....
Giudice Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7212/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, C.F. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPESSA S SALERNO, presso lo studio dell'Avv. D'ARIENZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE E
, nato a [...] [...], CP_1 Parte_1
, r so, in virtù di C.F._1 procura in atti, dell'avv. FASOLINO RAFFAELE, presso il cui studio in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 ROCCAPIEMONTE è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza dell'11/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione notificato il 17/12/2018, il Parte_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
[...] ecreto ingiuntivo n. 294/2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del geometra , CP_1 della somma di € 52.865,69 quale compenso professionale per prestazioni rese nei confronti dell'ente. Parte opponente premetteva quanto segue:
- in data 07/12/2018 all'Amministratore condominiale veniva notificato un atto di pignoramento presso terzi per il pagamento della somma di € 67.328,76 in forza di un decreto ingiuntivo di cui venivano solo declinati gli estremi identificativi;
- il , non avendo mai avuto conoscenza del titolo, Parte_1 proponeva istanza di visibilità del fascicolo informatico della procedura esecutiva, da cui risultava che il geometra aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per CP_1 asserito compenso professionale per le seguenti attività: a) redazione della contabilità di lavori al fabbricato con preteso compenso di € 15.265,69; b) assistenza ai lavori edilizi con preteso compenso di € 21.600,00; c) redazione della pratica per ottenere il permesso di costruire in sanatoria con preteso compenso di € 6.000,00; d) consulenza all'amministratore e redazione del riparto spese con preteso credito di € 10.000,00.
- dalla relata in calce al decreto ingiuntivo risultava l'omessa notifica del monitorio sia il 16/03/2016 che, successivamente, il 14/04/2016, stante il rifiuto di ricezione dell'atto da parte tale signor , Pt_2 erroneamente indicato quale amministratore, il quale rilasciava all'Ufficiale giudiziario la seguente testuale dichiarazione “di non aver mai rivestito la qualità di amministratore del Condominio de quo”;
- il decreto ingiuntivo -su richiesta del geometra - CP_1 veniva poi dichiarato esecutivo il 23/09/2016 pe a opposizione, con apposizione della relativa formula esecutiva il 27/09/2016 e, quindi, successivamente, posto
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 a base dell'azione esecutiva;
- il Condominio, essendo venuto per la prima volta a conoscenza del monitorio proprio con la notifica del pignoramento presso terzi in data 07/12/2018, rilevava la possibilità di spiegare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. attesa: a) l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
b) la pendenza del termine per la sua proposizione non essendo ancora decorsi dieci giorni dalla notifica del pignoramento quale primo atto di esecuzione;
- il si determinava ad opporre il monitorio al fine Parte_1 di contestare l'insussistenza dell'asserito credito ingiunto.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
1. l'ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
2. l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge per la emissione: illiquidità, incertezza del preteso credito e carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.
3. l'infondatezza nel merito della pretesa per l'insussistenza delle attività indicate dal geometra a base del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo e per l'integrale pagamento delle prestazioni effettuate.
Proponeva, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo;
a. in via preliminare, di accertare l'inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza dei presupposti di legge e sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
b. nel merito, accertato che il Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t.
[...]
, né il geom. ha posto in CP_1 essere le attività di cui al preteso compenso, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva , che, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibili ne tardiva proposta, decorrendo il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva dalla conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto.
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Evidenziava che, nel caso di specie il era venuto a Parte_1 conoscenza del decreto con le notifiche di due precetti il 14/2/1017 ed il 25/9/2017. Evidenziava, altresì, in relazione all'eccepita inesistenza/nullità della notifica, che il rifiuto a ricevere l'atto equivaleva ex art. 130 comma 2 c.p.c. a notifica avvenuta a mani proprie. Né rilevava la circostanza che avesse Controparte_3 dichiarato di non essere amministratore del condominio de quo, come dallo stesso dichiarato all'Ufficiale Giudiziario, dal momento che alla prima richiesta di notifica del decreto ingiuntivo, in data 4/4/2016 il aveva dichiarato di “non essere più Pt_2
l'amministrat ondominio di ” e che Parte_1 risultava una dichiarazione a firma del del 28/10/2015 Pt_2 con la quale invitava quale amministratore il dott. suo CP_4 predecessore alla consegna della relativa documentazione, una convocazione dell'assemblea per l'1/12/2015 presso il suo studio in Via Cucci di e una missiva del 28/10/2016 Parte_1
(dopo la notific iuntivo) in cui alcuni condomini invitavano il signor alla convocazione Parte_3 dell'assemblea per la s tratore ed il Pt_2 prese visione della convocazione sottoscrivendo la richiesta per
“presa visione” come “amministratore”. Pertanto, alla data del 28/10/2016 il era ancora Pt_2 amministratore del Condominio. Con riguardo all'eccezione di infondatezza nel merito, parte opposta evidenziava come risultasse documentalmente provata l'attività per la quale veniva richiesto il compenso, specificando quanto segue: a. con la delibera dell'8/9/2010 era stata conferita all'amministratore la delega a nominare “tutte le figure professionali” per completare l'opera e l'amministratore pro tempore, con lettera del 4/10/2010 aveva conferito al geometra l'incarico di redigere “la contabilità dei CP_1 lavori e conteggi amministrativi con riparti millesimali per incompatibilità del D.L.” e che “il compenso sarà definito ad ultimazione dei lavori”; b. con la delibera 12/6/2015 l'assemblea, esaminata la
“notula professionale delle competenze tecniche del geom.
, per l'edificazione del fabbricato di CP_1 [...]
”, “riconosce i lavori professionali svolti”. Parte_1
Parte opposta evidenziava, poi, che le fatture prodotte dal al fine di provare il pagamento delle spettanze Parte_1 professionali erano relative ad altre e diverse attività prestate dal geometra, quali: a) la messa in sicurezza e tabelle millesimali;
b) il coordinamento per lavori di demolizione e ricostruzione;
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 c) l'accatastamento fabbricato;
mentre la richiesta di cui al decreto ingiuntivo era relativa, come si evince dalla lettera di incarico, alla “redazione e contabilità dei lavori e conteggi amministrativi, con riparti millesimali per incompatibilità del D.L. e del direttore dei lavori”.
Evidenziava, altresì, che la notifica dell'opposizione (17/12/2018) era stata effettuata ad oltre un anno dalle notifiche dei precetti (14/2/2017 e 25/9/2017), chiedendo, pertanto, la condanna ex art. 96 c.p.c.
Denegata da parte del precedente istruttore la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rigettate le istanze istruttorie, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va esaminata l'eccezione inammissibilità dell'opposizione tardiva. Il primo comma dell'articolo 650 c.p.c. prevede che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, mentre l'ultimo comma stabilisce che “l'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione”. Secondo la Cassazione dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il primo comma attribuisce una sorta di remissione in termini “mobile” all'ingiusto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto), mentre l'ultimo comma fissa il termine ultimo, anch'esso “mobile”, entro il quale ciò può avvenire (non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l'ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell'atto (Cass. 7960/2022). Pertanto, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., è di 40 giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (Cass. 2608/2018). Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla regolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva in tempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. SSUU 14572/2007; Cass. 2608/2018, 19938/2020, 26155/2021). Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la rituale notifica di due precetti relativi al decreto opposto e precisamente il 14/2/1017 ed il 25/9/2017, circostanza da cui deve ricavarsi la prova della conoscenza del decreto, essendo pertanto inammissibile l'opposizione tardiva notificata il 17/12/2018, dopo oltre un anno dall'avvenuta conoscenza del decreto. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario dell'opposizione e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per l'evidente non complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 7212 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1 ed , ogni contraria istanza disattesa così CP_1 pro 1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva;
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 2. conferma il decreto ingiuntivo n. 294/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna il Parte_1
al pagamento, in favore di delle
[...] CP_1
e, che si liquidano in € 3809 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 7212/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7