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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. DANILO PONGOLINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARIA INGRID BARONI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
ER Piacenza, , chiedendo: - disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con CP_1
collocazione presso la madre in Piacenza via Carini n. 9, prevedendo che il padre potesse tenere pagina 1 di 6 con sé la minore, indicativamente a weekend alternati con orari e modalità da concordare preventivamente con la madre nonché la possibilità per i genitori, previo preventivo accordo, di modificare il numero ed i giorni di visita del padre per adeguarli alle esigenze scolastiche e di vita di relazione della minore e che le festività civili e religiose di calendario, nonché le ferie estive, fossero di esclusiva competenza della madre con possibilità del padre di vedere la minore nel pomeriggio delle stesse, ad eccezione di eventuali richieste della nonna paterna di vedere e tenere
ER con sé la minore;
- di porsi a carico del Resistente, a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ai sensi ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
ordinando allo stesso il rimborso del 50% delle spese straordinarie per la mensa scolastica, già sostenute dalla sig.ra per la figlia minore, quantificate in € 3.910,00. Parte_1
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - dalla relazione affettiva tra le
Parti, nasceva la figlia , il 21 settembre 2023; - dopo la nascita della bambina venivano Per_2
meno i presupposti per la serena prosecuzione della vita di coppia e le Parti decidevano di cessare la convivenza;
- il padre si disinteressava della figlia minore che veniva spesso accudita dalla nonna paterna;
- lavorava come dipendente presso il bar Sole S.r.l. in Piacenza via Sant'Ambrogio
n. 6/B, mentre il resistente svolgeva la mansione di operaio presso la ditta Orton S.r.l. in Piacenza via Bazachi n. 50; - in data 18 ottobre 2023, a mezzo del proprio difensore, inviava senza riscontro lettera raccomandata al resistente per concludere convenzione di negoziazione assistita.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 24 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 28 gennaio 2025, assegnando termine alla ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: - di CP_1 disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati,
dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna e un giorno quando il fine settimana sarà di competenza materna, da dopo il lavoro a dopo cena mentre durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese pagina 2 di 6 di maggio di ogni anno;
Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore, con la precisazione che a festività di calendario alternate con la madre, seguiranno i fine settimana di competenza;
- disporsi la possibilità per ciascun genitore di poter liberamente contattare telefonicamente la figlia quando è con l'altro genitore, nonché l'onere a carico di ciascun genitore di comunicare previamente all'altro, nel periodo in cui trascorrerà con la figlia i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie, se diverso dalla dimora abituale fornendone indicazione e recapiti;
- di disporre a proprio carico ed in favore della Ricorrente, la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50%, delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e che l'assegno unico in favore della minore venga percepito al 100% dalla madre;
dichiarare inammissibile la domanda di rimborso del 50% delle spese straordinarie per la mensa scolastica già
sostenute dalla madre o qualora ritenuta ammissibile, rigettarla in quanto infondata e non provata.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti intrattenevano una relazione sentimentale, dalla quale nasceva la figlia nata il [...]; - terminata la Per_2
relazione, dal 2016 lasciava la casa familiare, sita in Piacenza Via Carini 9 e si trasferiva,
unitamente alla propria madre, in Podenzano (Pc) fino al mese di Aprile 2024, per poi tornare a risiedere a Piacenza, in un immobile condotto in locazione, con canone mensile di € 460,00, oltre ad € 70,00 di spese condominiali;
- era lavorativamente occupato come operaio nella ditta Orton
S.r.l. di Piacenza e percepiva stipendio netto mensile di € 1.450,00 circa, per 14 mensilità, stante una trattenuta mensile di circa € 350,00 per la cessione volontaria del quinto in favore di Vivibanca in essere sino al 30 settembre 2034, nonché una delega di pagamento mensile di circa € 150,00 in favore di Vivibanca, per un finanziamento contratto nel luglio 2022, della durata di 96 mesi;
- la
Ricorrente lavorava come barista in Piacenza, nell'attività di bar di proprietà del nuovo compagno
, con lei convivente;
- il padre aveva sempre corrisposto quanto richiesto dalla ERona_3
ER Ricorrente per il sostentamento della figlia e teneva con sé la figlia quando la madre lo riteneva possibile, a fine settimana alternati e qualche volta durante la settimana;
- prima del suo trasferimento a Piacenza, durante la settimana, vedeva più difficilmente la figlia a causa della distanza e a causa della signora la quale limitava le visite ai fine settimana alternati, Pt_1
mentre, da quando era tornato a vivere a Piacenza, la frequentazione con la figlia era divenuta più
regolare.
pagina 3 di 6 La prima udienza, differita su richiesta delle Parti al 18 marzo 2025, si svolgeva in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c., avendo le Parti, nelle more dell'udienza, trovato un accordo ER definitivo in orine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia sicché, all'esito del deposito delle note autorizzate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia . Per_2
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse della Minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accorso anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto dalle
Parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_2
la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, con collocazione abitativa e residenza presso la madre, in Piacenza via
Antonio Carini 9;
ER
- dispone che il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia salvo diverso accordo con la madre: “un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, oltre ad un giorno infrasettimanale, da dopo il lavoro a dopo cena, prelevandola dalla casa
materna e ivi riaccompagnandola;
durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni
anno; Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
i
ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale”;
- dispone a carico di la corresponsione in favore della Ricorrente, entro il giorno 15 CP_1 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il ER mantenimento della figlia oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che l'assegno unico in favore della figlia sia percepito interamente dalla madre;
pagina 4 di 6 - dispone che le spese straordinarie in favore della minore siano sostenute dai genitori nella misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, con diritto a ciascun genitore di richiedere in ragione del 50% le detrazioni per la figlia a carico e per le spese sostenute in favore della medesima;
pagina 5 di 6 ER
- dispone che il padre provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia già sostenute dalla madre, pari alla somma forfettizzata di € 2.000,00 (duemila/00) mediante rate mensili di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, da versarsi unitamente al contributo mensile al mantenimento della minore;
- dà atto che le parti si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato presso CP_2 filiale di Sant'Antonio di Piacenza.
- dà atto che le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. DANILO PONGOLINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARIA INGRID BARONI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
ER Piacenza, , chiedendo: - disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con CP_1
collocazione presso la madre in Piacenza via Carini n. 9, prevedendo che il padre potesse tenere pagina 1 di 6 con sé la minore, indicativamente a weekend alternati con orari e modalità da concordare preventivamente con la madre nonché la possibilità per i genitori, previo preventivo accordo, di modificare il numero ed i giorni di visita del padre per adeguarli alle esigenze scolastiche e di vita di relazione della minore e che le festività civili e religiose di calendario, nonché le ferie estive, fossero di esclusiva competenza della madre con possibilità del padre di vedere la minore nel pomeriggio delle stesse, ad eccezione di eventuali richieste della nonna paterna di vedere e tenere
ER con sé la minore;
- di porsi a carico del Resistente, a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ai sensi ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
ordinando allo stesso il rimborso del 50% delle spese straordinarie per la mensa scolastica, già sostenute dalla sig.ra per la figlia minore, quantificate in € 3.910,00. Parte_1
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - dalla relazione affettiva tra le
Parti, nasceva la figlia , il 21 settembre 2023; - dopo la nascita della bambina venivano Per_2
meno i presupposti per la serena prosecuzione della vita di coppia e le Parti decidevano di cessare la convivenza;
- il padre si disinteressava della figlia minore che veniva spesso accudita dalla nonna paterna;
- lavorava come dipendente presso il bar Sole S.r.l. in Piacenza via Sant'Ambrogio
n. 6/B, mentre il resistente svolgeva la mansione di operaio presso la ditta Orton S.r.l. in Piacenza via Bazachi n. 50; - in data 18 ottobre 2023, a mezzo del proprio difensore, inviava senza riscontro lettera raccomandata al resistente per concludere convenzione di negoziazione assistita.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 24 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 28 gennaio 2025, assegnando termine alla ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: - di CP_1 disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati,
dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, oltre a due giorni infrasettimanali nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna e un giorno quando il fine settimana sarà di competenza materna, da dopo il lavoro a dopo cena mentre durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese pagina 2 di 6 di maggio di ogni anno;
Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore, con la precisazione che a festività di calendario alternate con la madre, seguiranno i fine settimana di competenza;
- disporsi la possibilità per ciascun genitore di poter liberamente contattare telefonicamente la figlia quando è con l'altro genitore, nonché l'onere a carico di ciascun genitore di comunicare previamente all'altro, nel periodo in cui trascorrerà con la figlia i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie, se diverso dalla dimora abituale fornendone indicazione e recapiti;
- di disporre a proprio carico ed in favore della Ricorrente, la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre al 50%, delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e che l'assegno unico in favore della minore venga percepito al 100% dalla madre;
dichiarare inammissibile la domanda di rimborso del 50% delle spese straordinarie per la mensa scolastica già
sostenute dalla madre o qualora ritenuta ammissibile, rigettarla in quanto infondata e non provata.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti intrattenevano una relazione sentimentale, dalla quale nasceva la figlia nata il [...]; - terminata la Per_2
relazione, dal 2016 lasciava la casa familiare, sita in Piacenza Via Carini 9 e si trasferiva,
unitamente alla propria madre, in Podenzano (Pc) fino al mese di Aprile 2024, per poi tornare a risiedere a Piacenza, in un immobile condotto in locazione, con canone mensile di € 460,00, oltre ad € 70,00 di spese condominiali;
- era lavorativamente occupato come operaio nella ditta Orton
S.r.l. di Piacenza e percepiva stipendio netto mensile di € 1.450,00 circa, per 14 mensilità, stante una trattenuta mensile di circa € 350,00 per la cessione volontaria del quinto in favore di Vivibanca in essere sino al 30 settembre 2034, nonché una delega di pagamento mensile di circa € 150,00 in favore di Vivibanca, per un finanziamento contratto nel luglio 2022, della durata di 96 mesi;
- la
Ricorrente lavorava come barista in Piacenza, nell'attività di bar di proprietà del nuovo compagno
, con lei convivente;
- il padre aveva sempre corrisposto quanto richiesto dalla ERona_3
ER Ricorrente per il sostentamento della figlia e teneva con sé la figlia quando la madre lo riteneva possibile, a fine settimana alternati e qualche volta durante la settimana;
- prima del suo trasferimento a Piacenza, durante la settimana, vedeva più difficilmente la figlia a causa della distanza e a causa della signora la quale limitava le visite ai fine settimana alternati, Pt_1
mentre, da quando era tornato a vivere a Piacenza, la frequentazione con la figlia era divenuta più
regolare.
pagina 3 di 6 La prima udienza, differita su richiesta delle Parti al 18 marzo 2025, si svolgeva in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c., avendo le Parti, nelle more dell'udienza, trovato un accordo ER definitivo in orine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia sicché, all'esito del deposito delle note autorizzate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia . Per_2
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse della Minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accorso anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto dalle
Parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_2
la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, con collocazione abitativa e residenza presso la madre, in Piacenza via
Antonio Carini 9;
ER
- dispone che il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia salvo diverso accordo con la madre: “un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, oltre ad un giorno infrasettimanale, da dopo il lavoro a dopo cena, prelevandola dalla casa
materna e ivi riaccompagnandola;
durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni
anno; Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
i
ponti scolastici saranno ripartiti alternativamente tra i genitori, così come il periodo natalizio e pasquale”;
- dispone a carico di la corresponsione in favore della Ricorrente, entro il giorno 15 CP_1 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il ER mantenimento della figlia oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che l'assegno unico in favore della figlia sia percepito interamente dalla madre;
pagina 4 di 6 - dispone che le spese straordinarie in favore della minore siano sostenute dai genitori nella misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, con diritto a ciascun genitore di richiedere in ragione del 50% le detrazioni per la figlia a carico e per le spese sostenute in favore della medesima;
pagina 5 di 6 ER
- dispone che il padre provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la figlia già sostenute dalla madre, pari alla somma forfettizzata di € 2.000,00 (duemila/00) mediante rate mensili di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, da versarsi unitamente al contributo mensile al mantenimento della minore;
- dà atto che le parti si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato presso CP_2 filiale di Sant'Antonio di Piacenza.
- dà atto che le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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