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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7991/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei Magistrati Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente Dott.ssa Elisabetta Murru Giudice Dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7991/2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cagliari, via Caboni n. 16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cincotti, che lo rappresenta in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, attore contro ( ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Cagliari, via Dante Alighieri n. 42/A, presso lo studio dell'avv. Emanuela M. Musio, che la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
( ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Cagliari, via Cocco Ortu n. 32, presso lo studio dell'avv. Maria Valeria Salvati, che la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuta CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 giugno 2024: Nell'interesse di parte attrice:
“Il sottoscritto avv. Salvatore Cincotti, nell'interesse del coerede Pt_1
, visto il provvedimento 20.11.2023 con il quale il G.I. stabiliva che
[...]
l'udienza del 27.06.2024 venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita verbale ABC Mediazione 8 giugno 2023 da cui si evince la rinuncia della domanda nei confronti dei coeredi e , oggi confermata in questa sede con Persona_1 CP_3 conseguente superamento della necessità di integrazione del contraddittorio. Chiede pertanto che il Signor Giudice voglia disporre la comparizione personale della parti in causa, , e Parte_1 Controparte_2 [...]
, per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. .”; CP_1 Nell'interesse della parte convenuta : CP_1
“il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, Voglia:
1. rigettare la domanda di parte attrice;
2. con condanna di al pagamento delle spese processuali”. Parte_1 Nell'interesse della parte convenuta : Controparte_2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: RIGETTARE la domanda attrice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 esposto:
- in data 29 Giugno 2007 è deceduto il proprio genitore con CP_4 conseguente apertura della successione ab intestato;
- i chiamati all'eredità erano il coniuge superstite (per la Persona_2 quota di 6/9 del patrimonio relitto) ed i figli e Parte_1 CP_1 (rispettivamente in ragione di 1/9 ciascuno); Controparte_2
- la massa relitta dal de cuius è composta dai seguenti cespiti, tutti ubicati in Comune di Calasetta, località Tupei:
• Foglio 9 particella 1070 sub 1 (fabbricato rurale);
• Foglio 9 particella 1070 sub 2 (fabbricato rurale);
• Foglio 9 particella 184 (seminativo);
• Foglio 9 particella 188 (seminativo);
• Foglio 9 particella 189 (pascolo cespugliato);
• Foglio 9 particella 191 (seminativo);
• Foglio 9 particella 192 (seminativo);
• Foglio 9 particella 193 (pascolo cespugliato);
• Foglio 9 particella 1069 (pascolo cespugliato);
- in data 31 marzo 2019 è deceduta anche la cui eredità è Persona_2 stata devoluta tramite testamento recante la data del 12 novembre 2015, con il quale sono stati istituiti eredi i propri figli e Parte_1 Controparte_2 nonché i due nipoti e figli di CP_3 Persona_1 CP_1
- la massa relitta dalla de cuius è composta dai seguenti cespiti:
• abitazione al piano terra in Calasetta censita al Foglio 1 particella 1425, Via Palestro n.14;
• abitazione al piano primo in Calasetta censita al Foglio 1 particella 6920 sub 2, Via Palestro n.14;
• in Calasetta, località Fornace, Foglio 4 particella 219 (seminativo) e particella 220 (vigneto);
- mediante il sopra richiamato testamento la de cuius ha attribuito:
• il piano terreno della casa sita in via Palestro a Controparte_2 mentre il piano primo a Parte_1
• la campagna in Tupei a Parte_1
• la “casa vecchia a con un pezzo di campo a Controparte_2 fianco ad essa ed un pezzo di vigna vicino alla vecchia cisterna”;
• la e ai nipoti e Controparte_5 CP_6 CP_3 Per_1
[...]
- la scheda testamentaria deve ritenersi nulla e, come tale, priva di ogni effetto giuridico;
- difatti, all'esito di una perizia grafologica di parte espletata ante causam, il grafologo incaricato dall'esponente ha ritenuto “convincente l'ipotesi che la stesura dell'olografo sia avvenuta contro la volontà del testatore”; - conseguentemente, anche la successione di (così come Persona_2 avvenuto per la successione del coniuge deve essere regolata CP_4 dalle disposizioni in materia di successione legittima;
- per tali motivi non sussiste alcuna necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di e essendo sufficiente chiamare in CP_3 Persona_1 giudizio la - di loro - madre (nonché sorella dell'attore) CP_1
1.1. ha poi così concluso: “Voglia l'ECC.mo Tribunale Parte_1 adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto in data 12 novembre 2015 da;
Persona_2
B) In via principale e nel merito, disporre il progetto di divisione dei due compendi ereditari;
C) Ordinare per l'effetto la divisione dei beni immobili relitti alla morte di e , sulla base delle disposizioni CP_4 Persona_2 normative della successione legittima;
- Con vittoria di spese di lite”.
2. Costituitasi in giudizio in data 24 febbraio 2023, CP_1 ha:
- sostenuto la piena validità ed efficacia delle disposizioni contenute nel testamento olografo della propria madre Persona_2
- rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per non avere l'attore citato in giudizio e nonché il proprio difetto di Persona_1 CP_3 legittimazione passiva in relazione all'eredità relitta da Persona_2
- aderito alla domanda di divisione del patrimonio relitto da CP_4 precisando che lo stesso de cuius, oltre alle unità immobiliari indicate dall'attore e site in Comune di Calasetta, loc.tà Rio Tupei, era proprietario anche del terreno sito in loc.tà Fornace, di due appartamenti siti nel medesimo comune di Calasetta, alla via Palestro n. 14, piano T e 1, identificati al fg. 1, part. 6920 sub. 1 e 2, nonché di un pozzo artesiano, di un gruppo elettrogeno, e di un trattore che risulta attualmente custodito nella parte di fabbricato in loc.tà Rio Tupei (c.d. casa vecchia) destinato da a Persona_2 CP_2
[...]
- proposto nei confronti dell'attore domanda di rifusione dei frutti civili in conseguenza dell'uso esclusivo dei beni ereditari.
2.3. ha dunque rassegnato le seguenti testuali conclusioni: CP_1
“il Tribunale Ill.mo Voglia: in via preliminare:
- dichiarare la validità ed efficacia del testamento della signora Per_2
e, per l'effetto:
[...] rigettare la domanda formulata in via preliminare dall'attore e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in CP_1 relazione alla divisione del compendio ereditario relitto dalla propria madre;
Persona_2 disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e;
Per_1 CP_3 nel merito: 1) procedere alla divisione del compendio ereditario relitto da
[...]
sulla base delle disposizioni normative della successione legittima;
CP_4
2) condannare al pagamento dei frutti civili a decorrere Parte_1 dalla data di apertura della successione di ex art. 723 c.c.; CP_4 3) con vittoria delle spese del giudizio.” 3. Costituitasi in data 24 febbraio 2023, ha esposto: Controparte_2
- preliminarmente, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento deve essere dichiarata inammissibile, posto che lo stesso attore non ha contestato né l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al documento, né la capacità di intendere e di volere del testatore;
- la domanda è inoltre infondata in quanto i relativi presupposti, oltre ad essere genericamente dedotti, sono del tutto sforniti di sostegno probatorio;
- sempre in via preliminare è necessario integrare il contraddittorio con e in quanto diretti destinatari delle disposizioni CP_3 Persona_1 testamentarie della defunta Persona_2
3.1. Nel merito, anche la convenuta ha aderito alla Controparte_2 domanda di divisione della massa relitta da e ha rappresentato CP_4 come l'attore impedisce alle coeredi di usufruire di un pozzo artesiano, di un gruppo elettrogeno e di un trattore, tutti beni afferenti alle masse relitte dai de cuius. Per tali ragioni ha chiesto la corresponsione dei frutti derivanti dall'uso esclusivo.
3.2. ha dunque concluso nel seguente modo: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
-in via preliminare rigettare la domanda di nullità del testamento olografo pubblicato il 5.04.2019 poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
-nel merito:
1) accogliere la domanda di divisione e, per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti in successione a segtuito del decesso di e;
CP_4 Persona_2
2) formare le quote ed assegnarle ai singoli coeredi, tenuto conto delle spese anticipate dalla convenuta Controparte_2
3) condannare alla corresponsione dei frutti civili a Parte_1 decorrere dalla data di apertura delle successioni ex art. 723 c.c
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori.”
4. Con ordinanza del 20 marzo 2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, nel termine di legge (e dunque nel rispetto del termine a comparire), di e in quanto litisconsorti necessari ed è CP_3 Persona_1 stato altresì assegnato alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione nei confronti degli stessi.
5. Alla successiva udienza del 20 novembre 2023 è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 Per_1
[...]
6. Con note di trattazione scritta depositate in data 27 giugno 2024, l'attore ha sostenuto come fosse venuta meno la necessità di Parte_1 integrare il contraddittorio in ragione della 'rinuncia alla domanda nei confronti dei coeredi e anticipata in sede di Persona_1 CP_3 mediazione.
6.1. A tale riguardo in sede di comparsa conclusionale l'attore ha precisato “si conferma pertanto la rinuncia della domanda nei confronti di
e con conseguente rinuncia espressa alla CP_3 Persona_1 divisione ereditaria sulle proprietà e , Controparte_5 CP_6 entrambe ubicate in Comune di Calasetta”.
*** 7. Ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e CP_3
Persona_1 A tale conclusione non osta la dichiarata 'rinuncia alla domanda' nei loro confronti da parte dell'attore.
7.1. In primo luogo, l'attore a tal fine avrebbe dovuto, prima della scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, chiedere la revoca dell'ordinanza per rinuncia alla domanda nei confronti dei soggetti rispetto ai quali è stata ordinata la chiamata in causa. In difetto, il processo si estingue di diritto e la rinuncia, successiva all'estinzione, deve ritenersi priva di effetto.
7.2. Inoltre, ad abundantiam, se anche si volesse ritenere rituale la rinuncia alla domanda di accertamento di invalidità del testamento di Persona_2 la dichiarata rinuncia alla domanda di divisione nei confronti di CP_3 e è in ogni caso preclusa dal principio di universalità della Persona_1 divisione. È pacifico come tale principio non abbia carattere assoluto e inderogabile, tuttavia, esso può ritenersi superato soltanto ove intervenga un accordo tra le parti o quando, essendo richiesta la divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2011, n. 573). Nel caso in esame non è intervenuto alcun accordo tra le parti, mentre le convenute, non opponendosi alla domanda di divisione dei compendi ereditari derivanti dalle successioni di e hanno CP_4 Persona_2 espressamente menzionato e incluso anche gli immobili siti in località la Fornace e , devoluti mediante testamento a e CP_6 CP_3
Persona_1 Come emerge dalla relazione notarile versata in atti, la testatrice Per_3 degli immobili siti in località la Fornace distinti in catasto al foglio 4
[...] mappali 219 e 220 non era proprietaria esclusiva, trattandosi di terreni acquistati con atto del 20 settembre 1953 unitamente al coniuge CP_4
titolare della quota di ½, caduta in successione.
[...] Su tali immobili, dunque, sussiste una comunione ereditaria – derivante dalle due distinte successioni – tra Controparte_2 Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Persona_1 Questi ultimi sono pertanto litisconsorti necessari ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 784, c.p.c., a mente del quale “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”, non potendo l'attore a sua discrezione – per le ragioni sopra esposte e senza il consenso degli altri condividenti – circoscrivere la divisione ad alcuni beni ereditari con esclusione di altri.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite stante il disposto di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c. a mente del quale “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 25 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Il giudice estensore Dott.ssa Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei Magistrati Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente Dott.ssa Elisabetta Murru Giudice Dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7991/2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cagliari, via Caboni n. 16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cincotti, che lo rappresenta in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, attore contro ( ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Cagliari, via Dante Alighieri n. 42/A, presso lo studio dell'avv. Emanuela M. Musio, che la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
( ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Cagliari, via Cocco Ortu n. 32, presso lo studio dell'avv. Maria Valeria Salvati, che la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuta CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 giugno 2024: Nell'interesse di parte attrice:
“Il sottoscritto avv. Salvatore Cincotti, nell'interesse del coerede Pt_1
, visto il provvedimento 20.11.2023 con il quale il G.I. stabiliva che
[...]
l'udienza del 27.06.2024 venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita verbale ABC Mediazione 8 giugno 2023 da cui si evince la rinuncia della domanda nei confronti dei coeredi e , oggi confermata in questa sede con Persona_1 CP_3 conseguente superamento della necessità di integrazione del contraddittorio. Chiede pertanto che il Signor Giudice voglia disporre la comparizione personale della parti in causa, , e Parte_1 Controparte_2 [...]
, per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. .”; CP_1 Nell'interesse della parte convenuta : CP_1
“il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, Voglia:
1. rigettare la domanda di parte attrice;
2. con condanna di al pagamento delle spese processuali”. Parte_1 Nell'interesse della parte convenuta : Controparte_2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: RIGETTARE la domanda attrice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 esposto:
- in data 29 Giugno 2007 è deceduto il proprio genitore con CP_4 conseguente apertura della successione ab intestato;
- i chiamati all'eredità erano il coniuge superstite (per la Persona_2 quota di 6/9 del patrimonio relitto) ed i figli e Parte_1 CP_1 (rispettivamente in ragione di 1/9 ciascuno); Controparte_2
- la massa relitta dal de cuius è composta dai seguenti cespiti, tutti ubicati in Comune di Calasetta, località Tupei:
• Foglio 9 particella 1070 sub 1 (fabbricato rurale);
• Foglio 9 particella 1070 sub 2 (fabbricato rurale);
• Foglio 9 particella 184 (seminativo);
• Foglio 9 particella 188 (seminativo);
• Foglio 9 particella 189 (pascolo cespugliato);
• Foglio 9 particella 191 (seminativo);
• Foglio 9 particella 192 (seminativo);
• Foglio 9 particella 193 (pascolo cespugliato);
• Foglio 9 particella 1069 (pascolo cespugliato);
- in data 31 marzo 2019 è deceduta anche la cui eredità è Persona_2 stata devoluta tramite testamento recante la data del 12 novembre 2015, con il quale sono stati istituiti eredi i propri figli e Parte_1 Controparte_2 nonché i due nipoti e figli di CP_3 Persona_1 CP_1
- la massa relitta dalla de cuius è composta dai seguenti cespiti:
• abitazione al piano terra in Calasetta censita al Foglio 1 particella 1425, Via Palestro n.14;
• abitazione al piano primo in Calasetta censita al Foglio 1 particella 6920 sub 2, Via Palestro n.14;
• in Calasetta, località Fornace, Foglio 4 particella 219 (seminativo) e particella 220 (vigneto);
- mediante il sopra richiamato testamento la de cuius ha attribuito:
• il piano terreno della casa sita in via Palestro a Controparte_2 mentre il piano primo a Parte_1
• la campagna in Tupei a Parte_1
• la “casa vecchia a con un pezzo di campo a Controparte_2 fianco ad essa ed un pezzo di vigna vicino alla vecchia cisterna”;
• la e ai nipoti e Controparte_5 CP_6 CP_3 Per_1
[...]
- la scheda testamentaria deve ritenersi nulla e, come tale, priva di ogni effetto giuridico;
- difatti, all'esito di una perizia grafologica di parte espletata ante causam, il grafologo incaricato dall'esponente ha ritenuto “convincente l'ipotesi che la stesura dell'olografo sia avvenuta contro la volontà del testatore”; - conseguentemente, anche la successione di (così come Persona_2 avvenuto per la successione del coniuge deve essere regolata CP_4 dalle disposizioni in materia di successione legittima;
- per tali motivi non sussiste alcuna necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di e essendo sufficiente chiamare in CP_3 Persona_1 giudizio la - di loro - madre (nonché sorella dell'attore) CP_1
1.1. ha poi così concluso: “Voglia l'ECC.mo Tribunale Parte_1 adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto in data 12 novembre 2015 da;
Persona_2
B) In via principale e nel merito, disporre il progetto di divisione dei due compendi ereditari;
C) Ordinare per l'effetto la divisione dei beni immobili relitti alla morte di e , sulla base delle disposizioni CP_4 Persona_2 normative della successione legittima;
- Con vittoria di spese di lite”.
2. Costituitasi in giudizio in data 24 febbraio 2023, CP_1 ha:
- sostenuto la piena validità ed efficacia delle disposizioni contenute nel testamento olografo della propria madre Persona_2
- rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per non avere l'attore citato in giudizio e nonché il proprio difetto di Persona_1 CP_3 legittimazione passiva in relazione all'eredità relitta da Persona_2
- aderito alla domanda di divisione del patrimonio relitto da CP_4 precisando che lo stesso de cuius, oltre alle unità immobiliari indicate dall'attore e site in Comune di Calasetta, loc.tà Rio Tupei, era proprietario anche del terreno sito in loc.tà Fornace, di due appartamenti siti nel medesimo comune di Calasetta, alla via Palestro n. 14, piano T e 1, identificati al fg. 1, part. 6920 sub. 1 e 2, nonché di un pozzo artesiano, di un gruppo elettrogeno, e di un trattore che risulta attualmente custodito nella parte di fabbricato in loc.tà Rio Tupei (c.d. casa vecchia) destinato da a Persona_2 CP_2
[...]
- proposto nei confronti dell'attore domanda di rifusione dei frutti civili in conseguenza dell'uso esclusivo dei beni ereditari.
2.3. ha dunque rassegnato le seguenti testuali conclusioni: CP_1
“il Tribunale Ill.mo Voglia: in via preliminare:
- dichiarare la validità ed efficacia del testamento della signora Per_2
e, per l'effetto:
[...] rigettare la domanda formulata in via preliminare dall'attore e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in CP_1 relazione alla divisione del compendio ereditario relitto dalla propria madre;
Persona_2 disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e;
Per_1 CP_3 nel merito: 1) procedere alla divisione del compendio ereditario relitto da
[...]
sulla base delle disposizioni normative della successione legittima;
CP_4
2) condannare al pagamento dei frutti civili a decorrere Parte_1 dalla data di apertura della successione di ex art. 723 c.c.; CP_4 3) con vittoria delle spese del giudizio.” 3. Costituitasi in data 24 febbraio 2023, ha esposto: Controparte_2
- preliminarmente, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento deve essere dichiarata inammissibile, posto che lo stesso attore non ha contestato né l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al documento, né la capacità di intendere e di volere del testatore;
- la domanda è inoltre infondata in quanto i relativi presupposti, oltre ad essere genericamente dedotti, sono del tutto sforniti di sostegno probatorio;
- sempre in via preliminare è necessario integrare il contraddittorio con e in quanto diretti destinatari delle disposizioni CP_3 Persona_1 testamentarie della defunta Persona_2
3.1. Nel merito, anche la convenuta ha aderito alla Controparte_2 domanda di divisione della massa relitta da e ha rappresentato CP_4 come l'attore impedisce alle coeredi di usufruire di un pozzo artesiano, di un gruppo elettrogeno e di un trattore, tutti beni afferenti alle masse relitte dai de cuius. Per tali ragioni ha chiesto la corresponsione dei frutti derivanti dall'uso esclusivo.
3.2. ha dunque concluso nel seguente modo: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
-in via preliminare rigettare la domanda di nullità del testamento olografo pubblicato il 5.04.2019 poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
-nel merito:
1) accogliere la domanda di divisione e, per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni caduti in successione a segtuito del decesso di e;
CP_4 Persona_2
2) formare le quote ed assegnarle ai singoli coeredi, tenuto conto delle spese anticipate dalla convenuta Controparte_2
3) condannare alla corresponsione dei frutti civili a Parte_1 decorrere dalla data di apertura delle successioni ex art. 723 c.c
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori.”
4. Con ordinanza del 20 marzo 2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, nel termine di legge (e dunque nel rispetto del termine a comparire), di e in quanto litisconsorti necessari ed è CP_3 Persona_1 stato altresì assegnato alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione nei confronti degli stessi.
5. Alla successiva udienza del 20 novembre 2023 è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3 Per_1
[...]
6. Con note di trattazione scritta depositate in data 27 giugno 2024, l'attore ha sostenuto come fosse venuta meno la necessità di Parte_1 integrare il contraddittorio in ragione della 'rinuncia alla domanda nei confronti dei coeredi e anticipata in sede di Persona_1 CP_3 mediazione.
6.1. A tale riguardo in sede di comparsa conclusionale l'attore ha precisato “si conferma pertanto la rinuncia della domanda nei confronti di
e con conseguente rinuncia espressa alla CP_3 Persona_1 divisione ereditaria sulle proprietà e , Controparte_5 CP_6 entrambe ubicate in Comune di Calasetta”.
*** 7. Ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e CP_3
Persona_1 A tale conclusione non osta la dichiarata 'rinuncia alla domanda' nei loro confronti da parte dell'attore.
7.1. In primo luogo, l'attore a tal fine avrebbe dovuto, prima della scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, chiedere la revoca dell'ordinanza per rinuncia alla domanda nei confronti dei soggetti rispetto ai quali è stata ordinata la chiamata in causa. In difetto, il processo si estingue di diritto e la rinuncia, successiva all'estinzione, deve ritenersi priva di effetto.
7.2. Inoltre, ad abundantiam, se anche si volesse ritenere rituale la rinuncia alla domanda di accertamento di invalidità del testamento di Persona_2 la dichiarata rinuncia alla domanda di divisione nei confronti di CP_3 e è in ogni caso preclusa dal principio di universalità della Persona_1 divisione. È pacifico come tale principio non abbia carattere assoluto e inderogabile, tuttavia, esso può ritenersi superato soltanto ove intervenga un accordo tra le parti o quando, essendo richiesta la divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2011, n. 573). Nel caso in esame non è intervenuto alcun accordo tra le parti, mentre le convenute, non opponendosi alla domanda di divisione dei compendi ereditari derivanti dalle successioni di e hanno CP_4 Persona_2 espressamente menzionato e incluso anche gli immobili siti in località la Fornace e , devoluti mediante testamento a e CP_6 CP_3
Persona_1 Come emerge dalla relazione notarile versata in atti, la testatrice Per_3 degli immobili siti in località la Fornace distinti in catasto al foglio 4
[...] mappali 219 e 220 non era proprietaria esclusiva, trattandosi di terreni acquistati con atto del 20 settembre 1953 unitamente al coniuge CP_4
titolare della quota di ½, caduta in successione.
[...] Su tali immobili, dunque, sussiste una comunione ereditaria – derivante dalle due distinte successioni – tra Controparte_2 Parte_1 CP_1
e
[...] CP_3 Persona_1 Questi ultimi sono pertanto litisconsorti necessari ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 784, c.p.c., a mente del quale “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”, non potendo l'attore a sua discrezione – per le ragioni sopra esposte e senza il consenso degli altri condividenti – circoscrivere la divisione ad alcuni beni ereditari con esclusione di altri.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite stante il disposto di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c. a mente del quale “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA l'estinzione del presente procedimento;
SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 25 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Il giudice estensore Dott.ssa Monica Mascia