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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1685/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11155/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002185870139693878 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22373/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato contenente il fermo amministrativo del veicolo utilizzato da soggetto disabile.
Il Comune di Napoli eccepisce la rituale notifica degli avvisi di accertamento IMU 2017-18-19 e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi. Inoltre, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni formulate dalla ricorrente in quanto sono di esclusiva competenza di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è il preavviso del fermo amministrativo sul veicolo Fiat Panda tg Targa_1 immatricolato nel 2009 e utilizzato da soggetto disabile.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione di norme costituzionali, ordinarie e principi consolidati di diritto.
La Corte, in composizione monocratica, rileva che: la ricorrente è stata riconosciuta persona invalida L
104/92 e il Comune di Forio le ha rilasciato il contrassegno invalidi n. 55/AR scadenza 12/11/2026.
La Corte accoglie il ricorso in quanto non si può mettere il fermo amministrativo su un'auto in uso ad un disabile.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11155/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002185870139693878 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22373/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato contenente il fermo amministrativo del veicolo utilizzato da soggetto disabile.
Il Comune di Napoli eccepisce la rituale notifica degli avvisi di accertamento IMU 2017-18-19 e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi. Inoltre, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni formulate dalla ricorrente in quanto sono di esclusiva competenza di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è il preavviso del fermo amministrativo sul veicolo Fiat Panda tg Targa_1 immatricolato nel 2009 e utilizzato da soggetto disabile.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione di norme costituzionali, ordinarie e principi consolidati di diritto.
La Corte, in composizione monocratica, rileva che: la ricorrente è stata riconosciuta persona invalida L
104/92 e il Comune di Forio le ha rilasciato il contrassegno invalidi n. 55/AR scadenza 12/11/2026.
La Corte accoglie il ricorso in quanto non si può mettere il fermo amministrativo su un'auto in uso ad un disabile.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.