CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1253/2023 promossa da:
Par RICAMI (C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti C.F._1 CP_2 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GERVASI FRANCESCO, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Indirizzo Telematico, giusta procura in atti.
appellanti contro pagina 1 di 3 (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, Controparte_3 P.IVA_2
ES MA, LA NA, ER RA e AM SI,
giusta procura in atti.
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Parte_3 Controparte_4
GIACINTO, giusta procura in atti appellati
e
(C.F. ), rappresentata da con il Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_4
patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO, giusta procura in atti intervenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025, all'esito di discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con appello del 7.10.2023 la società e Parte_4 Controparte_2 Parte_5
impugnavano la sentenza n. 3770/2023, pubblicata in 22.9.2023 ed emessa dal Tribunale di Catania.
Si costituivano in giudizio , rappresentata da , cessionaria nelle CP_3 Parte_3 Controparte_4
more del credito, per chiedere il rigetto dell'appello.
Con atto del 24.2.2025 interveniva in giudizio ex art.111 cpc rappresentata da CP_5 CP_5
, quale cessionaria del credito da Controparte_4 Parte_3
All'udienza del 26.3.2025 il difensore di parte appellante comunicava l'avvenuto decesso di CP_2
e la Corte, presone atto, dichiarava interrotto il processo.
[...]
pagina 2 di 3 Con istanza in data 4.9.2025 chiedeva che, stante la mancata riassunzione del giudizio nel CP_3
termine perentorio di legge, ne venisse dichiarata l'estinzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 305 e
307 c.p.c..
La Corte fissava l'udienza del 22.10.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 29.10.2025, onerando l'istante di notificare l'istanza ed il decreto entro il 10.10.2025.
Alla odierna udienza è comparso solo l'istante il quale ha insistito nella richiesta di estinzione del processo e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Ritiene la Corte che l'istanza vada accolta.
Invero, premesso che il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza emessa all'udienza del
26.3.2025, il termine trimestrale stabilito dalla legge per la sua riassunzione è certamente decorso alla data del deposito dell'istanza.
Ne consegue che va pronunciata, con sentenza, l'estinzione del processo.
Non essendo insorta controversia in merito all'estinzione del processo, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate stante il disposto dell'art.310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_4 CP_2
ed avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3770/2023,
[...] Parte_5
pubblicata in data 22.9.2023:
dichiara estinto il processo;
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, il 29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1253/2023 promossa da:
Par RICAMI (C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti C.F._1 CP_2 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GERVASI FRANCESCO, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Indirizzo Telematico, giusta procura in atti.
appellanti contro pagina 1 di 3 (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, Controparte_3 P.IVA_2
ES MA, LA NA, ER RA e AM SI,
giusta procura in atti.
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Parte_3 Controparte_4
GIACINTO, giusta procura in atti appellati
e
(C.F. ), rappresentata da con il Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_4
patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO, giusta procura in atti intervenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025, all'esito di discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con appello del 7.10.2023 la società e Parte_4 Controparte_2 Parte_5
impugnavano la sentenza n. 3770/2023, pubblicata in 22.9.2023 ed emessa dal Tribunale di Catania.
Si costituivano in giudizio , rappresentata da , cessionaria nelle CP_3 Parte_3 Controparte_4
more del credito, per chiedere il rigetto dell'appello.
Con atto del 24.2.2025 interveniva in giudizio ex art.111 cpc rappresentata da CP_5 CP_5
, quale cessionaria del credito da Controparte_4 Parte_3
All'udienza del 26.3.2025 il difensore di parte appellante comunicava l'avvenuto decesso di CP_2
e la Corte, presone atto, dichiarava interrotto il processo.
[...]
pagina 2 di 3 Con istanza in data 4.9.2025 chiedeva che, stante la mancata riassunzione del giudizio nel CP_3
termine perentorio di legge, ne venisse dichiarata l'estinzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 305 e
307 c.p.c..
La Corte fissava l'udienza del 22.10.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 29.10.2025, onerando l'istante di notificare l'istanza ed il decreto entro il 10.10.2025.
Alla odierna udienza è comparso solo l'istante il quale ha insistito nella richiesta di estinzione del processo e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Ritiene la Corte che l'istanza vada accolta.
Invero, premesso che il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza emessa all'udienza del
26.3.2025, il termine trimestrale stabilito dalla legge per la sua riassunzione è certamente decorso alla data del deposito dell'istanza.
Ne consegue che va pronunciata, con sentenza, l'estinzione del processo.
Non essendo insorta controversia in merito all'estinzione del processo, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate stante il disposto dell'art.310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_4 CP_2
ed avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3770/2023,
[...] Parte_5
pubblicata in data 22.9.2023:
dichiara estinto il processo;
spese irripetibili.
Così deciso in Catania, il 29 ottobre 2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 3