Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1963, n. 377
Articolo 3
Versione
18 aprile 1963
Art. 4.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.

Entrata in vigore il 18 aprile 1963