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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4992 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca G. Parte_1 C.F._1
Conte, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Amato, Controparte_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 17.2.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.2024, a esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 31.10.2009 in IG DE CI (LE); che dalla loro unione era nato il Controparte_1 figlio il 16.9.2008; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni Per_1 acuitesi nel corso degli anni, era venuta meno la comunione d'intenti tra i due coniugi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, inoltre, a causa DE problemi di tossicodipendenza di entrambi i genitori, il Tribunale per i Minorenni di Lecce, con provvedimento del 4.2.2021, in seno al procedimento n. 784/2008 R.G.V.G., aveva così disposto: “affidare il minore alla nonna Parte_1 materna, signora sotto il controllo e con il sostegno DE Servizi Sociali del Comune di IG Parte_2 DE CI e dell'Equipe Territoriale integrata Affido-Adozioni dell'Ambito Territoriale di Maglie, negli incontri padre- figlio e madre-figlio e supportare la nonna nel ruolo educativo e vigilare sul percorso di crescita del minore”; che i comportamenti ribelli assunti dal minore nei confronti della nonna avevano indotto la stessa a rinunciare all'affido del nipote, sicchè era stato affidato allo zio paterno, il quale viveva con Per_1 Persona_2 il minore presso l'abitazione sita in IG DE CI, curandone l'educazione, e sempre sotto il controllo e con il sostegno DE Servizi Sociali del Comune di IG DE CI e dell'Equipe
Territoriale integrata Affido-Adozioni dell'Ambito Territoriale di Maglie;
che il ricorrente aveva intrapreso un percorso di disintossicazione presso il SERT di Roma, dove viveva, e che tornava periodicamente nel Salento per esercitare la sua responsabilità genitoriale sul figlio, con cui era rimasto in contatto;
che la convenuta era, viceversa, totalmente assente nella vita del figlio, circostanza che aveva reso impossibile la predisposizione di un piano genitoriale. Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la separazione personale DE coniugi con immediata sentenza parziale sullo status, l'affido esclusivo e il collocamento prevalente del figlio presso , con possibilità, per il padre, di vederlo Per_1 Persona_2
e tenerlo con sé tenuto conto delle preminenti esigenze del figlio, obbligo, a suo carico, di partecipare al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di contributo mensile pari ad euro 200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, obbligo, a carico della convenuta, di partecipare al mantenimento ordinario del figlio mediante la corresponsione di un contributo da quantificarsi secondo le determinazioni di questo Tribunale, oltre alla metà delle spese straordinarie, disciplina del diritto di visita in favore della madre sotto la vigilanza DE Servizi Sociali di IG DE CI ed eventualmente in modalità protetta in Spazio neutro.
Fissata l'udienza di comparizione e richiesta ai Servizi Sociali di IG DE CI e all
[...] di Maglie l'invio di una relazione di aggiornamento sulla Controparte_2 condizione esistenziale del minore con indicazioni e valutazioni in ordine alla Persona_3 opportunità di affidamento del minore allo zio , nonché al T.M. di Lecce l'invio di eventuali Persona_2 provvedimenti relativi al minore adottati dopo il decreto del 4.2.2021 nel procedimento n. 784/2008
V.G., all'udienza del 20.3.2025 (all'esito della prima udienza fissata per il 21.11.2024 è stato necessario rinotificare alla convenuta il ricorso introduttivo), sono state ascoltate entrambi le parti, presenti di persona, nonché , zio paterno del minore Nel corso di tale udienza il ricorrente ha Persona_2 Per_1 dichiarato: “Mi riporto al ricorso introduttivo e ne chiedo l'accoglimento. Preciso anzi che non ha bisogno del Per_4 contributo di mantenimento della madre, perché ha già tutto ciò che gli serve.”; la convenuta, a sua volta, ha dichiarato:
“percepisco una pensione di invalidità di euro 270,00 mensili circa;
vivo insieme al mio compagno, che è pensionato e contribuisce al mio mantenimento;
lui percepisce circa euro 800 mensili. Non mi oppongo alla dichiarazione di separazione con il ricorrente. Sono d'accordo che mio figlio sia affidato allo zio Non incontro mio figlio da Per_4 Persona_2 Per_4 circa uno o due anni. So che se volessi rivedere mio figlio, che è già affidato allo zio, dovrei rivolgermi a S.S. e C.F..”;
, infine, resosi disponibile a farsi ascoltare, ha dichiarato: “confermo la mia disponibilità a ricevere Persona_2
l'affidamento di mio nipote mi sono sempre occupato di lui e gli voglio bene come un figlio.”. Per_4 All'esito della stessa udienza, quindi, il difensore della ricorrente ha chiesto adottarsi i provvedimenti temporanei e urgenti nonché emettersi sentenza parziale sullo status ai fini della pronuncia di separazione personale e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data
23.3.2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“a) affida il minore allo zio (nato l'[...]), presso cui resterà collocato;
Persona_3 Persona_2
b) dispone che gli incontri tra il minore e la madre, laddove da quest'ultima richiesti, dovranno essere avviati, inizialmente in spazio neutro, a cura DE S.S. di IG DE CI e dell' Controparte_2 dell' di Maglie, previa verifica che dagli stessi non possa derivare pregiudizio per il minore, e che gli incontri padre – CP_2 figlio proseguano sulla base degli accordi con lo zio affidatario e con il monitoraggio periodico DE Servizi delegati;
c) pone le spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
d) demanda ai S.S. di IG DE CI e all di Maglie, Controparte_2 anche in collaborazione con il C.F. competente per territorio, la prosecuzione del progetto di intervento in atto, con attività di supporto in favore del minore e dello zio affidatario.”.
Ha trattenuto, quindi, la causa per la decisione ai fini della pronuncia sullo status, riservando di riferire al Collegio e di assegnare ai Servizi delegati un termine per l'invio di una relazione di aggiornamento.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni di aggiornamento DE Servizi delegati in data
11.11.2024 e 20.11.2024, copia del decreto del T.M. di Lecce del 4.2.2021 adottato all'esito del proc. n.
784/2008 R.G.V.G, nonché, in data 6.2.2025, copia del fasc. n. 609/2024 R.G.V.G. (avente ad oggetto la “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli ex art. 330 c.c.”), così come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce con sentenza n. 32/2025.
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Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale, così come richiesto da parte ricorrente, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, necessario al fine di vagliare le ulteriori richieste formulate in atti e proseguire le attività demandate ai Servizi delegati.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.7.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la separazione personale DE coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in IG DE CI (LE) il 31.10.2009 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte I anno 2009), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore