Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4551/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CARMELO GUIDOTTO, nella qualità di amministratore unico della società Società CP_1
tra avvocati a responsabilità limitata, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale P. Novelli,
159/b
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CELESTINA SENECA, nel cui studio in Cosenza ha eletto domicilio, via R. Misasi, 83
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_2
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
difeso dall'avvocato NICOLA MACCARRONE giusta procura generale in Notar di Persona_2
Palermo
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8/5/2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 29320229017122707/000 del 25/11/2022 e n. 29320239006899962/000 del 28/4/2023 emesse dall' e notificate il 15/4/2024, e avverso gli atti sottostanti Controparte_2
consistenti in dodici avvisi di addebito (aventi ad oggetto contributi , IVS e DM10) e in una CP_3
cartella di pagamento avente ad oggetto premi , per l'importo complessivo di euro 29.187,99. CP_4
Qualificava l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
ed eccepiva come unico motivo di ricorso l'illegittimità delle intimazioni di pagamento per violazione dell'art. 1, comma 240, lettera e, della legge n. 197/2022. Deduceva, in particolare, di aver presentato domande di definizione agevolata in relazione a tutti gli atti prodromici sottostanti alle intimazioni di pagamento, che erano state accolte dall' con comunicazione del 30/8/2023, Controparte_5
e rilevava che, in forza della norma invocata, non potessero essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate. Osservava pertanto che, anche alla luce dei pagamenti rateali frattanto eseguiti, nessuna somma potesse essere richiesta da parte dell'Agente della riscossione, con la conseguenza che gli atti impugnati dovessero essere annullati. Evidenziava l'illegittimità delle intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto atti sospesi ex lege, e chiedeva la condanna degli enti resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Chiedeva, in definitiva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza del motivo di ricorso (fumus boni
iuris) ed il pregiudizio grave ed irreparabile che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
in via principale chiedeva che, in accoglimento del ricorso, fosse dichiarata l'illegittimità delle intimazioni di pagamento e degli atti ad esse sottesi, la condanna degli enti resistenti ai sensi dell'art. Con decreto del 13/5/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di ricorso. Confermava che, in seguito alla notifica della cartella e degli avvisi di addebito in esame, la ricorrente avesse presentato in data 20/6/2023 due domande di definizione agevolata, che erano state accolte dall' con Controparte_5
comunicazione del 30/8/2023, già in atti. Rilevava però che non ricorresse nella specie alcuna violazione della norma invocata dal momento che, successivamente all'accoglimento delle suddette domande, non fosse stata introdotta alcuna procedura esecutiva, non essendo idonea ad introdurre la stessa l'intimazione di pagamento, quale semplice atto di messa in mora, posto in essere al solo scopo di interrompere i termini di prescrizione e di mantenere il debito sempre attuale ed esigibile,
soprattutto in considerazione dei diversi termini di prescrizione ai quali soggiacevano i crediti erariali.
Evidenziava che le intimazioni di pagamento recassero date anteriori a quella di presentazione delle istanze di rottamazione (rispettivamente, 25/11/2022 e 28/4/2023) e che la successiva notifica dei suddetti atti non avesse comportato alcuna violazione della norma invocata. Evidenziava pertanto la correttezza del suo operato, tenuto conto che avesse proceduto alla notifica delle due intimazioni di pagamento al solo scopo di interrompere i termini di prescrizione, in considerazione delle risalenti date di notifica dei sottesi atti esattoriali. Ribadiva ancora di non aver messo in atto alcuna procedura cautelare o esecutiva, stante la natura di atto preparatorio dell'intimazione di pagamento (al quale potessero seguire eventuali azioni legali solo in caso di inadempimento del debitore) ed eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, con la conseguenza che dovesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, lamentava la mancanza nella specie dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione. Sul punto richiamava il dpr 602/1973 e il d.lgs. 46/1999, affermando che, in quanto priva di efficacia esecutiva, l'intimazione di pagamento non potesse essere oggetto di sospensione, e che nella specie non fossero presenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in
mora, e ciò considerata l'assenza di un danno grave ed irreparabile e la solvibilità degli enti resistenti.
Chiedeva in definitiva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse,
la revoca del provvedimento di sospensione e il rigetto del ricorso siccome infondato;
chiedeva infine che fosse dichiarata legittima e corretta l'attività dell' . Controparte_5
Si costituivano in giudizio anche gli enti impositori. In particolare, l' evidenziava che taluni CP_3
avvisi di addebito riguardassero la gestione DM ed altri la gestione commercianti;
deduceva che questi ultimi avessero ad oggetto contributi IVS fissi e a percentuale e che risultassero dei versamenti parziali in seguito alla definizione agevolata del 2023, ancora in corso. Eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.; evidenziava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973 e dunque mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dei ruoli opposti.
Con memoria del 10/10/2024, l' evidenziava che le intimazioni opposte avessero date anteriori CP_4
a quella di accettazione delle domande di definizione agevolata e che, comunque, delle contestazioni mosse dall'opponente dovesse rispondere solo l'Agente della riscossione al quale veniva affidata l'attività di recupero dei crediti. Si riportava nel merito alla relazione che allegava e chiedeva il rigetto delle domande;
chiedeva inoltre che, nell'ipotesi di inadempimento della ricorrente nell'ambito della definizione agevolata, la stessa fosse condannata al pagamento di quanto indicato negli atti opposti.
Con ordinanza del 24/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 5 maggio 2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********** Va innanzitutto dichiarata la tempestività del ricorso integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La ricorrente ha infatti eccepito come unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 1,
comma 240, lettera e, della legge n. 197/2022, deducendo l'insussistenza del diritto dell'
[...]
di procedere ad esecuzione forzata. Detto rilievo integra un'opposizione Controparte_6
all'esecuzione, svincolata dal rispetto di termini decadenziali, sicchè va ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' . CP_3
Ciò premesso, si osserva che l'opponente ha provato di aver presentato in data 20/6/2023 due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' Controparte_5
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252,
legge n. 197/2022. Risulta infatti versata in atti la relativa documentazione e precisamente: il documento AT- 29390202301564032180 proveniente dall'Ader, relativo alla dichiarazione di adesione prot.W-2023062007445026 e avente ad oggetto la “comunicazione delle somme dovute” in relazione ai crediti portati da tutti gli avvisi di addebito opposti;
e il documento AT-
29390202301564019180 di stessa provenienza, relativo alla dichiarazione di adesione prot. W-
2023062007444336 e avente ad oggetto la “comunicazione delle somme dovute” in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento. Le comunicazioni in questione risultano inoltre eseguite in data 30/8/2023 (cfr. messaggi di posta certificata in atti).
Ciò posto, considerato che l'opposizione riguarda due intimazioni di pagamento, giova richiamare il disposto dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, a mente del quale “Se l'espropriazione non è
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 di una avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Alla luce della suddetta norma, è evidente che la notifica dell'avviso di intimazione presuppone la volontà di porre in essere l'espropriazione forzata in quanto atto che prelude alla stessa, volto ad intimare al debitore il pagamento delle somme iscritte a ruolo, avvisandolo che, in caso di mancato pagamento nel termine di cinque giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Tenuto conto della funzione assunta dall'atto in esame, deve ritenersi sussistente nella specie l'interesse ad agire della ricorrente chè l'intimazione di pagamento, pur non avviando l'esecuzione forzata, certamente la preannuncia e la minaccia, ponendo il contribuente di fronte all'obbligo di adempiere integralmente e in un tempo breve.
Non può pertanto essere accolta la richiesta dell' di cessazione Controparte_2
della materia del contendere.
Procedendo dunque all'esame della controversia, si osserva che, considerato che era stata avviata la procedura di definizione agevolata di cui si è detto (giusta accettazione dell'Ader del 30/8/2023), non si concilia con essa la notifica in data 15/4/2024 delle intimazioni di pagamento impugnate. Con detti atti, infatti, è stato chiesto l'adempimento in una unica soluzione dell'intero credito iscritto a ruolo,
quando invece, sulla base della suddetta procedura, non solo il debito da pagare viene ridotto rispetto all'importo del carico originario (cfr. comunicazione della somma dovuta) ma viene anche ripartito in un certo numero di rate indicate dallo stesso debitore in seno alla dichiarazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Inoltre, come già detto, l'intimazione di pagamento, pur non essendo un atto che introduce l'espropriazione forzata prelude certamente alla stessa e, in quanto tale, deve ritenersi in contrasto con quanto previsto dall'invocato art. 1, comma 240, lettere d) ed e), della legge n. 197/2022. Il citato comma 240 dispone infatti che “A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto…d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Nel caso in esame, anche se non sono state avviate né proseguite procedure esecutive, la notifica delle due intimazioni di pagamento ha, quantomeno, creato la possibilità di un'esecuzione subordinata alla circostanza del mancato adempimento nel termine assegnato. Detti atti presuppongono, pertanto, la situazione di inadempienza del debitore (al quale viene concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione nel suddetto termine) e detto presupposto deve ritenersi anch'esso inconciliabile con la normativa in tema di definizione agevolata, nell'ambito della quale il debitore non viene considerato inadempiente. Al riguardo, il citato comma 240, alla lettera f) prevede espressamente che
“il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 29/9/1973,
n. 602”.
Nella specie, peraltro, la ricorrente ha dimostrato di stare provvedendo ai pagamenti sulla base della ripartizione in rate delle somme dovute (cfr. ricevute e moduli di pagamento pagopa versati in atti);
ne consegue che, al momento della notifica delle intimazioni di pagamento, stante la pendenza della procedura di definizione agevolata, la stessa non poteva essere considerata inadempiente.
A quanto detto si aggiunga che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, gli atti esattoriali si trovano in una situazione di “sospensione” (cfr. “visualizzazione iter ruolo” prodotta dall' ), CP_4
sicchè anche sotto questo aspetto non si giustifica la notifica da parte dell'Ader delle due intimazioni di pagamento impugnate.
Non può costituire valida giustificazione di detta notifica neanche la prassi evidenziata dal suddetto ente, secondo cui gli atti in questione vengono posti in essere ai fini interruttivi della prescrizione.
Dall'esame del medesimo comma 240 si evince infatti che, durante la definizione agevolata, i termini di prescrizione sono sospesi e, precisamente: “A seguito della presentazione della dichiarazione….a)
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza”.
Ne discende che non sussisteva nella specie alcuna necessità ed urgenza, da parte del concessionario,
di ricorrere alla notifica degli atti in esame per evitare il maturarsi della prescrizione.
Si osserva in ogni caso che, anche se lo scopo degli atti impugnati fosse stato unicamente quello dichiarato dall'ente resistente di interrompere i diversi termini di prescrizione, ciò non mette al riparo la ricorrente da eventuali azioni esecutive che ben potrebbero essere intraprese nei suoi confronti una volta notificati i suddetti atti e che la costringerebbero ad agire nuovamente in giudizio.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la domanda della ricorrente va accolta limitatamente alle intimazioni di pagamento impugnate, che vanno pertanto dichiarate illegittime ed annullate. La declaratoria di illegittimità non può, invece, essere estesa agli avvisi di addebito e alla cartella di pagamento impugnati né può essere accolta la domanda di condanna degli enti resistenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sul punto si osserva che secondo gli indirizzi espressi dalla Suprema Corte, la condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. Sez. I, n. 7101 del 29.07.1994) ed inoltre che l'art. 96
c.p.c. nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire ai sensi dell'art. 2697 c.c. la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, quindi, la sussistenza del danno lamentato (Cass. civ. n. 1973 del 20.07.1966).
Alla luce dei sopra indicati principi espressi dalla Suprema Corte, si ritiene non essere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della suddetta domanda.
Dichiarata pertanto l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate, alla soccombenza dell' consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese Controparte_2
processuali, che vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittime le intimazioni di pagamento impugnate, che per l'effetto vengono annullate, e conferma gli atti sottostanti alle intimazioni stesse;
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che vengono Controparte_2
liquidate nella complessiva somma di euro 3.290,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A.
come per legge, e che vengono distratte in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra la ricorrente e gli enti impositori.
Così deciso in Catania il 5 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
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96 c.p.c. e la condanna alle spese.