Ordinanza cautelare 13 novembre 2023
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di IA, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto dell''istanza di emersione dal lavoro irregolare, di annullamento del contratto di soggiorno e di revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Nell’anno 2020 Devinder -OMISSIS- ha presentato istanza di emersione del lavoro irregolare, ex art.103, comma 1, del D.L. 34/2020, in favore del connazionale -OMISSIS-.
2.- In sede di convocazione dinnanzi al SUI quest’ultimo ha prodotto, a comprova della presenza in Italia antecedentemente all’8.3.2020, copia del verbale di accesso al pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera ASST Spedali Civili di IA, datato 31.1.2019. A ciò ha fatto seguito la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno.
3.- Il 24.7.2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di IA, rappresentando che “ a seguito di verifica sull’autenticità della prova prodotta dal lavoratore, la predetta ASST ha comunicato che la ricevuta non è autentica ”, ha notificato il provvedimento di rigetto della domanda di emersione, con contestuale annullamento del contratto di soggiorno e revoca della richiesta di permesso di soggiorno.
4.- Il successivo 11.8.2023 la Questura di IA ha notificato la comunicazione di avvio della revoca del titolo di soggiorno.
5.- Con ricorso notificato alla Prefettura di IA ed al Ministero dell’Interno, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il rigetto prefettizio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, rappresentando di essere entrato in possesso di ulteriore documentazione a comprova della propria presenza sul territorio italiano ante 8.3.2020 e sostenendo l’illegittimità del provvedimento per le seguenti ragioni:
i)- “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 103, comma 1del D. L.vo 34/2020 in relazione anche a quanto disposto con la Circolare del Ministero dell’Interno del 30.05.2020, nonché con le c.d. “FAQ” predisposte proprio dal Ministero dell’Interno ”: sostenendo che la Prefettura non abbia fornito prova della falsità documentale, il ricorrente produce ulteriore documentazione che, a suo dire, sarebbe idonea a provare la propria presenza sul suolo italiano prima dell’8.3.2020, ovverosia un modulo di delega al sindacato Cobas sottoscritto il 14.1.2020 ed un tesserino attestante la propria iscrizione al sindacato medesimo per l’anno 2020;
ii)- “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione degli artt. 4 e 5 del D. L.vo 286/98. Violazione del principio del c.d. affidamento ”: l’ampio lasso temporale intercorso tra la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il successivo rilascio del titolo ed il rigetto della domanda avrebbe ingenerato nel ricorrente il legittimo affidamento alla regolarizzazione della propria posizione, anche in considerazione del reperimento di un’attività lavorativa e dell’instaurazione di rapporti di amicizia e collaborazione sul territorio italiano, che l’Amministrazione avrebbe ignorato.
6.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio, depositando altresì una relazione relativa al procedimento.
7.- All’esito dell’udienza camerale dell’8.11.2023 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 440/2023 per carenza del fumus boni iuris .
8.- Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare, in quanto “ non si presenta assistito da evidenti profili di fondatezza, con particolare riguardo, sotto il profilo del fumus, alle censure dedotte contro il provvedimento impugnato che, in applicazione del principio tempus regit actum, è stato motivato con la mancata dimostrazione, tramite documentazione idonea secondo quanto prescritto dalla normativa in materia, della presenza dell’appellante nel territorio nazionale alla data del giorno 8 marzo 2020 ”.
9.- Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. solo l’Amministrazione ha depositato documenti.
10.- All’udienza pubblica del 14.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11.- Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti.
12.- Quanto alla prima censura, occorre innanzitutto premettere che “ Per giurisprudenza consolidata, la presentazione di dichiarazione non veritiera al fine di attestare un presupposto per l’emersione costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta di rilascio di titolo di soggiorno ovvero per la revoca di quello già rilasciato, atteso che per legge (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998) la presentazione di “documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni” a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4619; id., 23 gennaio 2015, n. 309; id., 17 dicembre 2014, n. 6161; TAR Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2016, 1290)” (C.d.S., Sez. III, n. 7446 dell’1.8.2023).
Nello stesso senso è stato affermato: “ Va premesso che nel caso in esame viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”) e 5, comma 8-bis (“Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ...”), d.lgs. 286 del 1998. La Sezione ha già rilevato in più occasioni (3 giugno 2010, n. 3515; 16 ottobre 2013, n. 5034; 2 ottobre 2015, n. 4619; 31 ottobre 2017, n. 5032; 3 luglio 2020; n. 4279; 10 giugno 2022, n. 4750) che da tali norme si ricava il principio secondo cui l’utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. È stato chiarito, contrariamente a quanto vorrebbe parte appellante, che tale principio, sia pure affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo (Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750; 31 ottobre 2017, n. 5032) ” (C.d.S., Sez. III, n. 8369 del 15.9.2023).
Venendo al caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda sulla falsità del verbale di accesso al pronto soccorso del 31.1.2019: con nota del 29.6.2022, infatti, la direzione degli Spedali Civili di IA ha comunicato alla Prefettura che detta certificazione è risultata non autentico (precisando, peraltro, che la stessa era stato prodotto sia con il nominativo del ricorrente, sia di un altro soggetto, entrambi ignoti al sistema informativo ospedaliero).
Di conseguenza, in base ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, il rigetto dell’istanza di emersione è legittimamente fondata sulla produzione di documentazione falsa da parte del ricorrente in sede procedimentale.
Parimenti legittimo è il contestuale annullamento del contratto di soggiorno, disponendo lo stesso art. 103, comma 18, D.L. 34/2020 che “ Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile ”.
Alla luce di quanto precede, pertanto, si appalesano del tutto irrilevanti tanto il modulo di delega al sindacato Cobas, quanto il tesserino attestante la propria iscrizione al sindacato medesimo per l’anno 2020 – e ciò per tre ordini di ragioni:
- come già affermato da questa Sezione in caso analogo (sentenza n. 120 del 14.2.2025), perché la rilevata falsità non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito procedimentale, sussistendo in capo all’Amministrazione un potere vincolato (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 8369 del 15.9.2023);
- in quanto trattasi di documentazione prodotta soltanto in corso di giudizio e non nella naturale sede procedimentale, non potendo quindi assumere rilievo ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento prefettizio gravato - per costante giurisprudenza, infatti, “ La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza…Eventuali produzioni documentali successive all’emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’emissione non lo era ” (sentenza di questa Sezione n, 914 del 14.12.2023);
- sia perché non rientrano nel genus “ attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici ” di cui all’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020; dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione nelle pronunce n. 524 del 14.6.2023 e 18 del 13.1.2025 (le cui argomentazioni vengono in questa sede integralmente richiamate), infatti, il sindacato ha natura di associazione privata non riconosciuta e l’espletamento della funzione di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti, pur di indubbia rilevanza sociale, non ne muta la natura.
13.- Parimenti infondata è la seconda doglianza di ricorso: la riscontrata falsità della documentazione prodotta dal ricorrente nel procedimento a comprova della presenza in Italia ante 8.3.2020, infatti, esclude una posizione di “legittimo” affidamento in capo al ricorrente, difettando, in radice, la sua buona fede.
14.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.