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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2038 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Noale (VE), Via della
Bova n.10; appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Victor Rampazzo (C.F.
– indirizzo P.E.C. C.F._3
- fax 0421/375084) del Email_1
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Jesolo (VE) Piazza Brescia 5/b; appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1614/2023 del Tribunale di
Venezia, emessa e pubblicata il 22-9-2023, notificata a mezzo pec il
9-10-2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1614/2023 del 22.09.2023 del Tribunale di Venezia emessa a definizione del procedimento R.G.
n.5929/2019, notificata in data 09.10.2023, accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.58 e 76 del D.P.R. n.131/1986, dichiarare il Dott.
[...] decaduto dal diritto di surroga/rivalsa esercitato con CP_1
l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n.461/2019 del Tribunale di Venezia.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA' 1) Per le ragioni tutte esposte, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n.461/2019 del Tribunale di
Venezia, nulla dovendo per nessuna ragione e/o titolo il Sig. al Dott. 2) Condannarsi il Parte_1 Controparte_1
Dott. a rifondere all'opponente la somma di € CP_1 CP_1
8.009,24, corrisposta in data 17.12.2020 a seguito dell'avvenuta concessione della clausola di provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE 1) Per le ragioni tutte esposte, accertato che la notifica della cartella di pagamento n.11920150006354708 dell' , per l'importo di Controparte_2
€.7.163,86 a titolo di imposta di registro, è stata causata dall'errore professionale in cui è incorso il Dott. nella Controparte_1 redazione dell'atto di compravendita 29.03.2011 (Rep. n.94515, Racc. n.13609), dichiararsi che nulla il Sig. deve Parte_1 al medesimo a titolo di surroga/rimborso di quanto corrisposto a pagamento della stessa. 2) Condannarsi conseguentemente il Dott.
a rifondere all'opponente la somma di Controparte_1
€.8.009,24, corrisposta in data 17.12.2020 a seguito dell'avvenuta concessione della clausola di provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. 3) Accertato l'inadempimento professionale in cui è incorso il Dott. nella redazione dell'atto di Controparte_1 compravendita 29.03.2011 (Rep. n.94515, Racc. n.13609), nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto fondato e tempestivo il credito per cui è causa in capo al Dott. CP_1
con condanna dell'opponente a corrispondere al ricorrente la
[...] somma richiesta di €.7.163,86, condannarsi il Dott. a CP_1 corrispondere al Sig. la somma di €.7.163,86 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, con compensazione delle reciproche poste di dare/avere. 4) Accertato l'inadempimento professionale in cui è incorso il Dott. nella redazione dell'atto di Controparte_1 compravendita 29.03.2011 (Rep. n.94515, Racc. n.13609), dichiararsi risolto il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti e, conseguentemente, condannare il Dott.
a corrispondere al Sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di €.4.215,00 ricevuta a pagamento delle fatture n.498/2011 e n.79/2012, oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla data di notifica del presente atto, e moratori dalla data di notifica del presente atto al saldo ai sensi dell'art.1284, 4° comma, cod. civ. 5) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza del credito per cui
è causa in capo al Dott. nei confronti del Sig. Controparte_1
disporsi in ogni caso la compensazione con quanto dal Parte_1 medesimo dovuto al Sig. a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per le ragioni tutte già esposte, e con quanto da quest'ultimo già corrisposto a seguito dell'avvenuta concessione della clausola di provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. IN OGNI CASO Spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso forfetario 15% ed oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.183,
6° comma, n.2 c.p.c. datata 25.01.2021 non ammesse dal G.I. con ordinanza in data 28.11.2021, opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie per i motivi già esposti nella memoria ex art.183,
6°comma, n.3 c.p.c. datata 12.02.2021.
Per Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi tutti di cui in narrativa, - rigettare l'impugnazione proposta dal signor in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 1614/2023 del Tribunale di Venezia, dott. Tonino
Giordan, pubblicata il 22 settembre 2023 e notificata il 9 ottobre
2023, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare 1. Per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettarsi l'eccezione di decadenza ex artt. 58 e 76 del D.P.R. 131/1986 formulata dal signor in quanto infondata. Parte_1
Nel merito In via principale 2. Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertata l'esistenza del credito in favore del Dott. CP_1
e la diligenza professionale dello stesso nell'espletamento
[...] dell'incarico, confermarsi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 461/2019 opposto e per l'effetto - condannarsi il signor al pagamento di € 7.163,86 oltre agli interessi Parte_1 come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per anticipazioni, oltre IVA e Cpa e rimborso forfettario 15% ed oltre alle successive occorrende;
- rigettarsi la domanda di risarcimento formulata dal signor in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
In via subordinata 3. Nella denegata ipotesi in cui sia accertata una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al dott. CP_1 confermarsi il diritto dello stesso a vedersi restituire l'importo di €
7.163,86, oltre agli interessi come da domanda, per il pagamento dell'imposta di registro proporzionale eseguita per conto e nell'interesse del signor e limitare il risarcimento del danno Pt_1 nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti del compenso professionale pattuito. In ogni caso 4. Spese di lite e competenze del procedimento monitorio, del procedimento contenzioso e della presente impugnazione interamente rifuse. In via istruttoria Si insiste – ove fosse necessario - per l'ammissione per interrogatorio formale del signor e per testi dei Parte_1 seguenti capitoli di prova depurati da ogni accezione negativa e/o valutativa:
4. Vero che il signor veniva notiziato di tutte le Pt_1 modifiche relative al contratto e del significato delle stesse;
5. Vero che a seguito del pagamento dell'imposta, il dott. CP_1 ercava invano un contatto con il signor 6. Vero che il
[...] Pt_1 reclamo / ricorso avverso l'atto di liquidazione dell' CP_2
è stato predisposto dall'avv. Prof. Mariacarla Giorgetti su
[...] incarico del signor 7. Vero che il compenso professionale Pt_1 dell'avv. Prof. Mariacarla Giorgetti è stato liquidato dal signor Pt_1
8. Vero che l'avv. Prof. Mariacarla Giorgetti ha corrisposto la mail 18 novembre 2014 direttamente al signor e in copia carbone Pt_1 nascosta allo studio dell'avv. Alessandro Gallo come da doc. 8 ctp che si rammostra. Si indicano quali testi: la signora Testimone_1 di Venezia, l'avv. Lorenzo Bertino di Bergamo, l'avv. Prof. Mariacarla Giorgetti di Milano, la signora di Venezia, la Testimone_2 signora di Mestre, la signora di Testimone_3 Testimone_4
Venezia.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 15.02.2019, il dott. notaio in Jesolo (VE), adiva il Tribunale di Venezia CP_1 chiedendo ingiungersi al Sig. il pagamento della Parte_1 somma di € 7.163,86, oltre interessi legali e spese di procedura, allegando di avere provveduto a corrispondere in data 31.07.2015 all' , in forza di notifica della cartella di Controparte_2 pagamento n.11920150006354708, l'imposta di registro (ipotecaria e catastale) dovuta per l'atto pubblico di compravendita immobiliare dal medesimo predisposto in data 29.03.2011 (Rep. n.94515, Racc.
n.13609) e di essersi pertanto surrogato in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria nei confronti del
Sig. ai sensi dell'art.58 D.P.R. 131/1981. Il Tribunale di Parte_1
Venezia accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.461 del 25.02.2019. Avverso detta ingiunzione di pagamento il Sig. proponeva opposizione eccependo preliminarmente la Parte_1 decadenza dell'ingiungente, ai sensi degli artt.58 e 76 del D.P.R.
n.131/1986, dal diritto di surroga/rivalsa nei suoi confronti esercitato con l'opposto decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca.
Nel merito allegava l'infondatezza della domanda del convenuto opposto, sul rilievo che la notifica della suindicata cartella di pagamento dell' , per l'importo di €.7.163,86 a Controparte_2 titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi, era stata causata dall'errore professionale in cui era incorso il notaio nella redazione dell'atto di compravendita 29.03.2011, in particolare in quanto il contenuto dell'atto era difforme da quanto era stato richiesto dall'opponente. Nella denegata ipotesi in cui il credito ingiunto fosse ritenuto fondato e tempestivo l'opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento professionale in cui era incorso il notaio nella redazione dell'atto di compravendita 29.03.2011, la condanna dello stesso al pagamento di € 7.163,86 a titolo di risarcimento del danno, la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti, con condanna del notaio al pagamento della complessiva somma di €.4.215,00 ricevuta a pagamento delle fatture n.498/2011 e n.79/2012, oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla notifica della citazione, e moratori dalla domanda giudiziale al saldo, in ogni caso con compensazione delle reciproche poste di dare/avere.
Si costituiva in giudizio il notaio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, esponendo che non ricorreva alcun errore professionale in quanto l'atto di compravendita era stato redatto in conformità alle richieste dell'opponente.
2. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prova per interpello del convenuto opposto e per testimoni, anche con delega al Tribunale di Bergamo, con la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava l'opposizione e confermava l'impugnato decreto ingiuntivo, nonché rigettava le domande riconvenzionali dell'opponente. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di decadenza ex artt. 58 e 76, D.P.R. 1986, n. 131, sollevata dall'opponente e odierno appellante, sul rilievo che la disciplina della decadenza triennale, dettata dal testo unico in materia di imposta di registro, concerne il rapporto con l'Amministrazione finanziaria ed ha una finalità di tutela del contribuente, “senza possibilità di estenderla all'azione del Notaio che, pagata l'imposta di registro, agisca per recuperarla nei confronti del suo cliente surrogandosi nei diritti del Fisco” (pag.7 sentenza impugnata). Il Tribunale riteneva, inoltre, non dimostrato, sulla scorta delle risultanze testimoniali e documentali, quanto dedotto dall'opponente, il quale sosteneva di avere espressamente dato incarico al notaio di predisporre il contratto subordinandolo a due condizioni che avrebbero dovuto essere entrambe sospensive. Detta circostanza non solo non era emersa dall'istruzione orale della causa, ma era smentita dai documenti versati in atti. In particolare la parte acquirente, nel conferire l'incarico al notaio, gli aveva ampiamente spiegato l'assetto degli interessi che egli aveva di mira (cfr. email 16.3.2011 allegata alla comparsa di costituzione dell'opponente). La locuzione utilizzata in detta mail (nessun esborso di denari da parte acquirente) non poteva essere interpretata come volontà di non versare soldi al fisco, perché chiaramente riferita in via esclusiva al pagamento del prezzo della compravendita, che sarebbe dovuto avvenire, per l'appunto, senza esborso di denari da parte acquirente, ma mediante l'accollo dei debiti garantiti dalle iscrizioni gravanti l'immobile oggetto della compravendita. Il Tribunale rimarcava che risultava del tutto omesso ogni riferimento alla tassazione e non era invece minimamente emerso che l'acquirente avesse espressamente richiesto, come invece reiteratamente affermato nel corso del giudizio, la sottoposizione dell'atto ad una duplice condizione sospensiva per evitare di incorrere in tassazione.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Parte_1
3.1 Si è costituito chiedendo rigettarsi l'appello, Controparte_1 con rifusione delle spese, nonché riproponendo le conclusioni rassegnate in primo grado.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 15 gennaio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 13-1-
2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, rubricato “Sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza - Errata applicazione/interpretazione degli artt.58 e 76 d.p.r. n.131/1986”, l'appellante deduce che la surrogazione per pagamento comporta unicamente una modifica del soggetto attivo dell'obbligazione, e consiste cioè nella sostituzione di un terzo, il quale adempie un debito altrui, nelle ragioni del creditore verso il debitore. Ad avviso dell'appellante, poiché il terzo che adempie acquista la stessa posizione del creditore, il debitore può opporgli le stesse eccezioni che erano opponibili al creditore originario. Nel caso di specie, pertanto, ad avviso dell'appellante il notaio, pagando, si è surrogato in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria ed è divenuto esso stesso
Amministrazione Finanziaria nei confronti del contribuente, odierno appellante.
6. Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità che il Collegio condivide (tra le tante da ultimo Cass.28684/2024), l'azione esercitata dal notaio, in fattispecie sovrapponibili alla presente, deve qualificarsi come di regresso o rivalsa, non di surroga, dovendosi così emendare in parte la motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Cassazione ha, infatti, avuto modo ripetutamente di chiarire che “in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con
i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre
l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.
Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2014, n. 15005).
In altre parole, l'istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il notaio) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta”.
Dunque, in applicazione di detti principi, nel caso di specie l'azione esperita dal notaio, nella sua qualità di coobbligato solidale, deve qualificarsi più propriamente come di regresso, in conformità, peraltro, a quanto pure prospettato in primo grado dall'opponente, attuale appellante, il che esclude in radice la fondatezza della prospettazione dell' formulata sul presupposto di una diversa Pt_1 qualificazione dell'azione (surrogazione).
7. Con il secondo motivo, rubricato “Errata valutazione delle domande dell'opponente e delle risultanze istruttorie”, l'appellante rileva che non era mai stato chiesto al notaio di redigere un atto di compravendita sottoposto ad una duplice condizione sospensiva per evitare di incorrere in tassazione, ma gli era stato unicamente chiesto di redigere un atto che non producesse effetti traslativi per un certo periodo di tempo, ovvero fino all'eventuale decisione dell'odierno appellante di pagare o meno il prezzo di acquisto entro l'anno dalla sottoscrizione del contratto. Rimarca l'appellante che, su richiesta del notaio in data 06.04.2011, aveva già costituito la provvista per il pagamento dell'imposta di registro in misura piena di €.4.953,00 e che il notaio (pagata la tassa fissa di €.168,00 per l'atto considerato in toto non produttivo di effetti) aveva mantenuto in deposito presso di sé per il pagamento l'imposta residua in misura di €.4.785,00, da versare al fisco qualora entro un anno dalla sottoscrizione del contratto entrambe le condizioni sospensive si fossero verificate e l'atto avesse così pienamente prodotto i suoi effetti traslativi. Deduce di avere incaricato l'appellato di svolgere una prestazione professionale al fine di ottenere un certo risultato, anche sotto il profilo di una corretta informazione, che, all'evidenza, assume non essergli stata data, circa l'acquisita efficacia traslativa dell'atto in conseguenza del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. L'appellante richiama la dichiarazione testimoniale della parte venditrice resa Tes_1 all'udienza del 08.11.2022 avanti al delegato Tribunale di Bergamo, del seguente tenore: “io so che fatto l'atto c'era la sospensiva di un anno e lui poteva comprare o non comprare”. Ad avviso dell'appellante la responsabilità del notaio, il quale, sbagliando, riteneva di avere correttamente espresso la volontà delle parti, si desume anche dall'avvenuta restituzione della somma di €.4.785,00 con bonifico in data 02.05.2011 decorso l'anno dalla sottoscrizione del contratto, laddove questa avrebbe dovuto, invece, essere corrisposta all' decorsi 60 giorni, in difetto di Controparte_2 esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Rimarca
l'appellante che nulla impediva, inoltre, di inserire nel contratto due condizioni sospensive, di cui una meramente potestativa, e ciò ai sensi dell'art.27, commi 1 e 4, del D.P.R. n.131/1986, in base a quanto esposto dallo stesso notaio nel ricorso in autotutela avverso la liquidazione dell'imposta da parte dell' e nel Controparte_2 ricorso avanti la di Venezia, pur Controparte_3 se l'appellante riconosce di aver assunto l'iniziativa di proporre, a proprie spese e attraverso un professionista di fiducia, entrambi i suddetti ricorsi, che in ogni caso il notaio aveva “fatti propri”.
Ribadisce, pertanto, che l'inserimento nell'atto di una clausola sospensiva e di una clausola risolutiva (non richiesta dalle parti) era imputabile unicamente ad un errore tecnico del notaio.
8. Anche detto motivo è infondato.
8.1. Ritiene il Collegio che sia condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale, che ha ravvisato insussistente, sulla base del materiale probatorio acquisito, la dimostrazione del conferimento dell'incarico al notaio nel senso ora invocato, ossia con richiesta di redazione dell'atto di compravendita assoggettato ad una duplice condizione sospensiva, affinché non si producesse alcun effetto traslativo fino a quando, entro l'anno dalla sottoscrizione del contratto, l'acquirente, odierno appellante, avesse deciso se pagare o meno il prezzo di acquisto.
Il chiaro tenore delle mail prodotte, anche provenienti dall'appellante
(cfr. in particolare quella del 16-3-2011- doc. 8 prodotto in primo grado dall'appellato), sta ad indicare che il risultato, indicato al notaio, che l'acquirente voleva ottenere era quello di non Pt_1 versare alcunché alla venditrice fino alla sua decisione di provvedere,
o meno, al pagamento del prezzo di vendita, e detto risultato è stato indubbiamente conseguito (l' nulla ha pagato – avrebbe Pt_1 dovuto accollarsi i debiti della venditrice – e con atto ricognitivo entro l'anno, come espressamente previsto dalla clausola 2 della compravendita, il contratto è stato risolto, per volontà dell'acquirente, ipso iure “con la retrocessione della proprietà dell'immobile in capo alla signora ). D'altronde Testimone_1 anche il tenore del citato contratto, sottoposto all'esame dell' Pt_1 prima della stipulazione e all'esito di plurime interlocuzioni anche con l'avv. Bertino, è chiaro ed inequivocabile nello stabilire che l'atto restava privo di effetti traslativi solo ed esclusivamente in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del
Pubblica Istruzione (clausola 4), mentre era Controparte_4 espressamente previsto che solo con il successivo atto ricognitivo si sarebbe dato atto del “definitivo” prodursi degli effetti traslativi
(clausola 4: “Le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un atto ricognitivo con il quale si daranno reciprocamente atto del definitivo prodursi degli effetti traslativi del presente atto, decorsi sessanta giorni dalla notifica agli enti competenti, atto da stipularsi entro un anno da oggi”). La locuzione utilizzata sta quindi chiaramente a significare che la ricognizione avrebbe solo “stabilizzato”, rendendolo
“definitivo”, l'effetto traslativo già verificatosi, una volta avveratasi la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del . CP_4
Tanto precisato, le risultanze istruttorie non stanno a dimostrare che la volontà dell' fosse diversa da quella così chiaramente Pt_1 espressa nell'atto, tanto più che, come pure rimarcato dal Tribunale
e non compiutamente censurato dall'appellante, quest'ultimo è soggetto che aveva “dimostrato di sapersi destreggiare nel mondo degli affari” (pag.8 della sentenza impugnata), come è dato inequivocabilmente evincere anche dal tenore della citata mail del
16-3-2011, inviata dall' al notaio. Pt_1
In questo contesto, non può valorizzarsi, in senso decisivo e contrario, la deposizione della venditrice, che si è espressa in termini generici e vaghi, in ogni caso ribadendo il risultato voluto dall'acquirente e realizzatosi (entro un anno poteva “comprare o non comprare”). Neppure può assumere valenza decisiva nel senso invocato, alla luce delle suindicate emergenze, la restituzione della somma trattenuta in deposito per il pagamento dell'imposta di registro da parte del notaio, che è avvenuta in data 13-4-2012, all'esito dell'atto ricognitivo di risoluzione, stante la dizione equivoca della causale di detta restituzione, riferita, peraltro, a “sospensiva non perfezionata”, che non può, perciò, interpretarsi come riconoscimento, anche solo indiretto, di responsabilità o dell'errore professionale ora imputato al notaio.
Infine, è lo stesso appellante a confermare di aver incaricato, e compensato, il proprio legale di fiducia sia per proporre reclamo avverso l'avviso di liquidazione, sia per proporre ricorso alla
, benché detti atti fossero formalmente Controparte_3 firmati dal notaio, così come risulta imputabile all'appellante anche la decisione di non impugnare la decisione della CP
, in base a quanto risulta dalla corrispondenza prodotta
[...]
(mail del 18-11-2014 dell'avv. Giorgetti inviata all' . Pt_1
8.2. Rileva il Collegio che è priva di fondamento anche in punto di diritto la prospettazione dell'appellante, diretta a sostenere, per un verso, che sarebbe stato legittimo e corretto apporre all'atto una duplice condizione sospensiva e, per altro verso, che l'apposizione di una condizione sospensiva potestativa, in aggiunta a quella della prelazione per lo Stato, avrebbe consentito di evitare il pagamento dell'imposta di registro.
In primo luogo, la prelazione di cui D. lgs. n. 42/2004 (condizione sospensiva prevista dalla clausola 4 del contratto) opera in modo difforme dalla “prelazione tradizionale” poiché – ai sensi dell'art. 59 – la prelazione è esercitabile a posteriori, ossia entro trenta giorni dalla comunicazione a differenza degli altri tipi ove la stessa viene esercitata preventivamente. Infatti, il , entro i trenta CP_4 giorni successivi alla conclusione del trasferimento, riceve la c.d. denuntiatio e allo stesso è rimessa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 60 giorni (ovvero in 180 giorni nel caso di denuncia incompleta o tardiva o omessa). Nelle more della prelazione, come disposto dal comma 4 dell'Art. 61, il trasferimento è sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione e, altresì, all'alienante è fatto divieto di consegnare – prima del verificarsi della condizione – il bene. Nel caso in cui lo
Stato opti per esercitare la prelazione, il provvedimento sarà notificato alle parti del contratto e – dall'ultima delle notificazioni – si produrrà in capo allo Stato l'effetto traslativo.
Ora, da tali previsioni legali discende necessariamente, come rimarcato dall'appellato, che il diritto di prelazione può essere esercitato solo se l'atto di cui il Ministero riceve la denuntiatio è già di natura traslativa, poiché, se così non fosse, non potrebbe prodursi il trasferimento immediato della proprietà, che è effetto giuridico legale, in caso di opzione dello Stato per la prelazione.
A ciò si aggiunga, in ordine al regime fiscale sulla condizione potestativa, che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, ovvero - come nella specie- dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr., tra le tante, in motiv.
Cass. nn. 3617/2020, 7390/2020, 27902/2018, 3806/2017,
13006/2016, 21625/2015, 8544/2014, 6116/2011). In particolare,
è stato rimarcato che la differenza esistente tra i commi 3 e 4 del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, è da ravvisare in ciò: l'art. 27, comma 3, prevedendo che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva» le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o dell'obbligato, si riferisce alla condizione
(finanche meramente) potestativa lecita, e trova giustificazione nell'intento di evitare che si possa sfuggire all'imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell'imponibile; l'art. 27, comma 4, invece, prevedendo che «gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa», si inserisce nel solco dell'ordinario regime civilistico di cui all'art.
1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta” (così da ultimo tra le tante Cass.10027/2022 in fattispecie sovrapponibile alla presente, in cui erano state apposte più condizioni sospensive, di cui l'ultima dipendente dalla mera volontà dell'acquirente).
Dai suesposti principi consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'apposizione di una condizione sospensiva potestativa, in aggiunta a quella della prelazione per lo Stato, non avrebbe affatto consentito di evitare il pagamento dell'imposta di registro, peraltro in conformità a quanto statuito nella specie dalla
Commissione Tributaria.
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, anche in relazione alla riproposizione della domanda riconvenzionale, e l'appellante, stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo, secondo valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
L'appellante va altresì dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1614/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise