Sentenza 18 dicembre 1973
Massime • 2
Quando in tema di scioglimento di comunioni il progetto di divisione previsto dall'art 789 cod proc civ non abbia sollevato contestazioni delle parti, il processo divisionale si esaurisce con l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'esecutorieta del progetto. Gli effetti sostanziali definitivi della divisione si ricollegano al titolo negoziale soggetto alle comuni azioni contro i negozi giuridici e non sono preclusi dalla continuazione del procedimento per la sola liquidazione delle spese.*
L'impugnazione proposta avverso una sentenza che abbia formato oggetto di correzione investe la sentenza corretta cioe quelle parti di essa che hanno subito la correzione, e non possono essere in essa dedotti, per Mancanza di interesse, motivi di doglianza che ineriscano, senza riflettersi sul provvedimento corretto, soltanto ad errores in procedendo eventualmente verificatisi nella fase di correzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/12/1973, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1973 |
Testo completo
Quando in tema di scioglimento di comunioni il progetto di divisione previsto dall'art 789 cod proc civ non abbia sollevato contestazioni delle parti, il processo divisionale si esaurisce con l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'esecutorieta del progetto. Gli effetti sostanziali definitivi della divisione si ricollegano al titolo negoziale soggetto alle comuni azioni contro i negozi giuridici e non sono preclusi dalla continuazione del procedimento per la sola liquidazione delle spese.*