CASS
Ordinanza 23 novembre 2021
Ordinanza 23 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/11/2021, n. 36133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36133 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
O RD INANZA sul ricorso 23803 -2020 proposto da: EL OS AR, LO RE CHIARA, LO RE FRANCESCO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difeso dall'Avvocato FABIO LO PRESTI;
- ricorrenti -
contro FINO 1 SECURITISNI" ION SRL, in persona del legale -rappresentante p M e per e.;.; a la DO,-T,.A.I.T.À3 E S13_,At, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell'Avvocato NICOLA MAIONE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 36133 Anno 2021 Presidente: GRAZIOSI CHIARA Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/11/2021 TTI TTC'DTTE-ArT' CTI A. I N 1. ,...,1%....L/1.11 / - intimata - avverso la sentenza n. 905/2020 della CORTE D'APPELLO di C' A 'T' A T. TI A :1 (12 /CM RICVIC1. Il _t il Ail/ A, 1..u...1Riit4uc1 n k_131 l."-1 I LULU, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO C'T A TlAft-,' r`I TV7'7T 111V11/ \._.3 Ritenuto in fatto - ...SA AR GL e, IA. Lo Re ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 905/20, del 3 giugno 2020, della Corte di Appello di Catania, che — respingendo il g,ravarne dagli stessi proposto .',.-,,rverso kt sentenza 4328/18, del 29 ottobre 2018, del Tribunale di Catania — così provvedeva;
- che e.ssa criferrn'itr, re..; O catoria esperita per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile sito in Paternò, stipulato dai predetti Lo Re-NO rngit-r, rIntarilp Api 27 cpttembrp 7(111 , 171nne pe.pprita , origine, dalla società do Bank S.p.a. (poi divenuta do Value S.p.a.) per Unicredit S.p.a., società successivamente resasi cedente, in favore di Finn 1 geenritisitifin S 1 — nrnnrin vnita intervonuta in cg-iiidi7ici I---- sempre tramite do Bank — del credito a garanzia del quale era stato incardinato il giudizio ex art. 2901 cod. civ.; - che in ~o di fatto. Mi odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio, ex art. 2901 cod. civ., assumendo l'allora attrice di essere creditrice di RA Lo Re, in forza di atto anteriore Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- 017 - 11- „ -1- ,-1 , -1,1 atta tiF etiaJ 1A..11C contratto COittpraVCriLul: ta nii0bih; arC LtJIL cui il medesimo trasferiva alla figlia IA la proprietà del bene suddetto, costituendo in proprio favore (e della moglie RSA AR S.1111 I. ttJ ...tL atti L - che accolta dal primo giudice l'esperita "actio pauliand', la decisione era confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dei convenii*; sccornhe -, 1-;; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorrono per cassazione i Lo Re e la GL, sulla base — come detto — di due motivi , - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 9901 cori riv per avere la Cnrte territoriale ritenuto to iefficace l'atto di compravendita anche della quota di proprietà della Signora GL RSA", e dunque "nella sua integrità"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360. comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ.", e ciò "per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti nel caso in esame i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria"; - che, in particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che — nel valutare il presupposto oggettivo dell'esperita "actio pauliand' — la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della capienza del patrimonio del debitore principale (essendo, per vero, RA Lo Re solo il fideiussore del soggetto obbligato verso Unicredit), oltre che della congruità del prezzo di acquisto dell'immobile; - che errata, inoltre, si reputa anche la valutazione del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, atteso che la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza dell'obbligato, sebbene possa essere Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- dimostrata tramite essere e ffett.iva, non potendo presumersi, nel caso di specie, in base al semplice rapporto di parentela tra IA Lo Re ed il padre RA;
1,3 n 4,-, 01. 0444,, 1111 ' 11 yn,-n.ca 44 !I 4. -3 n n e- n...nmn 4-4^,10.1 rn.. /l la 11U. C4,1. N. V V 1111V società Fino 1 Securitisation S.r.l., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;
444-r, n t;
1-- 1iaCt-, ed •-I T 1- ,--4-r1it. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di camera (11 cnmziglin per PS lucrEn 2071. Considerato in diritto - LIIL li riC Crl \J V a 115.- i Law, - che il primo motivo è inammissibile, poiché la questione da esso posta ebbe a formare oggetto, in appello, di un motivo di gravame rre 1/19 l'I. +.n1 r's e+,11- 111 •-.
4-3 c'Et S..1-2,••I 111.1.1-Ct LA-0 111.. L. ...l I V • difetto di specificità, e non altro, avrebbe dovuto formare oggetto della presente censura;
pertifit", t-vnl .; 7 .1 rtIl P il IllY1 C:Il-Vi /l p r•ti A n 1 :1 proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata ermnri171nne Api rnntivi ";M, n. 4), enti . proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso", sul punto, "rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 70910, Tv 64S-744-01; Cacc, Se7 6-3, nrci 3 111glin 7 020, 13735, Rv. 658411-01); Dir 7n2n v. 22szim /OCR _ ..fl nR_n7..9n71 -4- - che il secondo rnotivo — che contesta la ricorrenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria — è in parte non fondato e in parte inammissibile;
;Irs •-• n ...N e-sl a •rs rs r 1.1 1111-n rs 4,4-•I ti n in riti e-s•trrs rr,r, oll.rn in 111 al galla 11,.1 1,/1 V N.,.., 110 l., a la sentenza impugnata per non aver dato rilievo alla capienza del patrimonio del debitore principale, in quanto, allorché "uno solo tra piu coohkli oli da h cor tt;
rii li etn.s. del propri.3 patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. — ricorrendone i presupposti — nei suoi enii -Frniiti , a nulla rilevandn dir, i patrimniii ripg1; 'Altri rnnlihlirrati ciann singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8315, Rv. 643834-01; nello stesso senso ge7 2, cent 97 marzo 7011, n MR6, 1 217 61717-01; Cacc ge7 7 , sent. 19 ottobre 2006, n. 22465, Rv. 592556-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 marzo 1987, n. 2623, Rv. 451742-01); - che parimenti il motivo risulta non fondato nella parte in cui contesta la sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione ex art. 2901 cod. civ. sulla base della congruità del prezzo di vendita dell'immobile, visto che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria "non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso", sicché "la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01); Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- h , ,s rss l - clmotvonvcrtanarnne,nela parte in '... Ut censura il ragionamento presuntivo (al quale il giudice di merito può fare ricorso in tale ambito;
cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 4,411,-N, !A 9f110 1A)91 1:1, 4R411 Q (11. c-1 4-r. qt etr. 1,rn 1 n /111-4.r. 61,...01.2 I l J. • J J I 11 Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01) operato dalla sentenza impugnata per ritenere integrato il presupposto soggettive, dell'azione revocatoria;
- che tale censura, infatti, è priva di specificità; - che, di -ratti, "ciiiiqlni-q il gindirp '11 1i ert-nnegmetito sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requiciti, il relntivo razionamentn rencnrahile hagn ill'art 360 n 3), cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968- 01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535. Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto); - che, però, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- ; 1 1 1 seliteza /111.3 1111/111‘ l ..) \Al I I 'ai latAkiiir 1111.11IlI I n impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non • 1 .; .; I-• rstna, Arso;
ci rs.,,-% rIrt ti .,, n 11 n rr, l..“....1.111,411,14.41,..« LA-MA 1.1tr_lil- • I 14, !I lA1.1.<4 ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni — la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cnce.Z.n7 ITt, s.-rit. 99 r`tt^hre 9090, fl. 93-7 1E5, P-v. 65944R-01); \--- - che tale raffronto tra il contenuto precettivo della norma e le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata non risulta, ti pi en ,z n rii cr eri e , r;
I:liairnPt, tt, \ rcren i tn, attPcn;
1 rienrrpntp avrebbe dovuto chiarire in quale modo il ragionamento presuntivo abbia disatteso i caratteri della gravità, precisione e concordanza normativnmentp prrvigti , e rièì tentitn conto che "la gravit illudo ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esemnio di natutra scientifica o propria di Una qualche artisl" esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece, "condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»" (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.), mentre la precisione "esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso" di esso e che "non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti", la concordanza, invece, individuando un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -7- altri clementi probatori, volendo cspnimerc l'idea chc, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche alci rag,ionarnenti presuritivi" (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.); - che la censura proposta non si fa carico, tuttavia, di una simile confutazione, risolvendosi nel rilievo che il rapporto di parentela tra i Lo Re non sarebbe sufficiente a fornire prova presuntiva della consapevolezza, in capo alla figlia IA, del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, costituendo, invece, principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la "prova della «participatio fraudzio> del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio 2019, n. 1286, Rv. 652471-01); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -8-
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando RA Lo Re, RSA AR NO e IA Lo Re a rifondere, alla società Fino i Securitisafion S.r.l., e per essa alla società do Value S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in C 1.600,00, più 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, p. 998, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Dorma del comma 1 -hie dello stesso art, 1 3, Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione
- ricorrenti -
contro FINO 1 SECURITISNI" ION SRL, in persona del legale -rappresentante p M e per e.;.; a la DO,-T,.A.I.T.À3 E S13_,At, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell'Avvocato NICOLA MAIONE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro Civile Ord. Sez. 6 Num. 36133 Anno 2021 Presidente: GRAZIOSI CHIARA Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/11/2021 TTI TTC'DTTE-ArT' CTI A. I N 1. ,...,1%....L/1.11 / - intimata - avverso la sentenza n. 905/2020 della CORTE D'APPELLO di C' A 'T' A T. TI A :1 (12 /CM RICVIC1. Il _t il Ail/ A, 1..u...1Riit4uc1 n k_131 l."-1 I LULU, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO C'T A TlAft-,' r`I TV7'7T 111V11/ \._.3 Ritenuto in fatto - ...SA AR GL e, IA. Lo Re ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 905/20, del 3 giugno 2020, della Corte di Appello di Catania, che — respingendo il g,ravarne dagli stessi proposto .',.-,,rverso kt sentenza 4328/18, del 29 ottobre 2018, del Tribunale di Catania — così provvedeva;
- che e.ssa criferrn'itr, re..; O catoria esperita per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile sito in Paternò, stipulato dai predetti Lo Re-NO rngit-r, rIntarilp Api 27 cpttembrp 7(111 , 171nne pe.pprita , origine, dalla società do Bank S.p.a. (poi divenuta do Value S.p.a.) per Unicredit S.p.a., società successivamente resasi cedente, in favore di Finn 1 geenritisitifin S 1 — nrnnrin vnita intervonuta in cg-iiidi7ici I---- sempre tramite do Bank — del credito a garanzia del quale era stato incardinato il giudizio ex art. 2901 cod. civ.; - che in ~o di fatto. Mi odierni ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio, ex art. 2901 cod. civ., assumendo l'allora attrice di essere creditrice di RA Lo Re, in forza di atto anteriore Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- 017 - 11- „ -1- ,-1 , -1,1 atta tiF etiaJ 1A..11C contratto COittpraVCriLul: ta nii0bih; arC LtJIL cui il medesimo trasferiva alla figlia IA la proprietà del bene suddetto, costituendo in proprio favore (e della moglie RSA AR S.1111 I. ttJ ...tL atti L - che accolta dal primo giudice l'esperita "actio pauliand', la decisione era confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dei convenii*; sccornhe -, 1-;; - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorrono per cassazione i Lo Re e la GL, sulla base — come detto — di due motivi , - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 9901 cori riv per avere la Cnrte territoriale ritenuto to iefficace l'atto di compravendita anche della quota di proprietà della Signora GL RSA", e dunque "nella sua integrità"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360. comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ.", e ciò "per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti nel caso in esame i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria"; - che, in particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che — nel valutare il presupposto oggettivo dell'esperita "actio pauliand' — la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della capienza del patrimonio del debitore principale (essendo, per vero, RA Lo Re solo il fideiussore del soggetto obbligato verso Unicredit), oltre che della congruità del prezzo di acquisto dell'immobile; - che errata, inoltre, si reputa anche la valutazione del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, atteso che la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza dell'obbligato, sebbene possa essere Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- dimostrata tramite essere e ffett.iva, non potendo presumersi, nel caso di specie, in base al semplice rapporto di parentela tra IA Lo Re ed il padre RA;
1,3 n 4,-, 01. 0444,, 1111 ' 11 yn,-n.ca 44 !I 4. -3 n n e- n...nmn 4-4^,10.1 rn.. /l la 11U. C4,1. N. V V 1111V società Fino 1 Securitisation S.r.l., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;
444-r, n t;
1-- 1iaCt-, ed •-I T 1- ,--4-r1it. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di camera (11 cnmziglin per PS lucrEn 2071. Considerato in diritto - LIIL li riC Crl \J V a 115.- i Law, - che il primo motivo è inammissibile, poiché la questione da esso posta ebbe a formare oggetto, in appello, di un motivo di gravame rre 1/19 l'I. +.n1 r's e+,11- 111 •-.
4-3 c'Et S..1-2,••I 111.1.1-Ct LA-0 111.. L. ...l I V • difetto di specificità, e non altro, avrebbe dovuto formare oggetto della presente censura;
pertifit", t-vnl .; 7 .1 rtIl P il IllY1 C:Il-Vi /l p r•ti A n 1 :1 proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata ermnri171nne Api rnntivi ";M, n. 4), enti . proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso", sul punto, "rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 70910, Tv 64S-744-01; Cacc, Se7 6-3, nrci 3 111glin 7 020, 13735, Rv. 658411-01); Dir 7n2n v. 22szim /OCR _ ..fl nR_n7..9n71 -4- - che il secondo rnotivo — che contesta la ricorrenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria — è in parte non fondato e in parte inammissibile;
;Irs •-• n ...N e-sl a •rs rs r 1.1 1111-n rs 4,4-•I ti n in riti e-s•trrs rr,r, oll.rn in 111 al galla 11,.1 1,/1 V N.,.., 110 l., a la sentenza impugnata per non aver dato rilievo alla capienza del patrimonio del debitore principale, in quanto, allorché "uno solo tra piu coohkli oli da h cor tt;
rii li etn.s. del propri.3 patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. — ricorrendone i presupposti — nei suoi enii -Frniiti , a nulla rilevandn dir, i patrimniii ripg1; 'Altri rnnlihlirrati ciann singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8315, Rv. 643834-01; nello stesso senso ge7 2, cent 97 marzo 7011, n MR6, 1 217 61717-01; Cacc ge7 7 , sent. 19 ottobre 2006, n. 22465, Rv. 592556-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 marzo 1987, n. 2623, Rv. 451742-01); - che parimenti il motivo risulta non fondato nella parte in cui contesta la sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione ex art. 2901 cod. civ. sulla base della congruità del prezzo di vendita dell'immobile, visto che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria "non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso", sicché "la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01); Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- h , ,s rss l - clmotvonvcrtanarnne,nela parte in '... Ut censura il ragionamento presuntivo (al quale il giudice di merito può fare ricorso in tale ambito;
cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 4,411,-N, !A 9f110 1A)91 1:1, 4R411 Q (11. c-1 4-r. qt etr. 1,rn 1 n /111-4.r. 61,...01.2 I l J. • J J I 11 Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01) operato dalla sentenza impugnata per ritenere integrato il presupposto soggettive, dell'azione revocatoria;
- che tale censura, infatti, è priva di specificità; - che, di -ratti, "ciiiiqlni-q il gindirp '11 1i ert-nnegmetito sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requiciti, il relntivo razionamentn rencnrahile hagn ill'art 360 n 3), cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968- 01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535. Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto); - che, però, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- ; 1 1 1 seliteza /111.3 1111/111‘ l ..) \Al I I 'ai latAkiiir 1111.11IlI I n impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non • 1 .; .; I-• rstna, Arso;
ci rs.,,-% rIrt ti .,, n 11 n rr, l..“....1.111,411,14.41,..« LA-MA 1.1tr_lil- • I 14, !I lA1.1.<4 ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni — la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa" (Cnce.Z.n7 ITt, s.-rit. 99 r`tt^hre 9090, fl. 93-7 1E5, P-v. 65944R-01); \--- - che tale raffronto tra il contenuto precettivo della norma e le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata non risulta, ti pi en ,z n rii cr eri e , r;
I:liairnPt, tt, \ rcren i tn, attPcn;
1 rienrrpntp avrebbe dovuto chiarire in quale modo il ragionamento presuntivo abbia disatteso i caratteri della gravità, precisione e concordanza normativnmentp prrvigti , e rièì tentitn conto che "la gravit illudo ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esemnio di natutra scientifica o propria di Una qualche artisl" esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece, "condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»" (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.), mentre la precisione "esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso" di esso e che "non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti", la concordanza, invece, individuando un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -7- altri clementi probatori, volendo cspnimerc l'idea chc, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche alci rag,ionarnenti presuritivi" (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.); - che la censura proposta non si fa carico, tuttavia, di una simile confutazione, risolvendosi nel rilievo che il rapporto di parentela tra i Lo Re non sarebbe sufficiente a fornire prova presuntiva della consapevolezza, in capo alla figlia IA, del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, costituendo, invece, principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la "prova della «participatio fraudzio> del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio 2019, n. 1286, Rv. 652471-01); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 23803 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -8-
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando RA Lo Re, RSA AR NO e IA Lo Re a rifondere, alla società Fino i Securitisafion S.r.l., e per essa alla società do Value S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in C 1.600,00, più 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, p. 998, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Dorma del comma 1 -hie dello stesso art, 1 3, Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione