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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2792/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2792 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio D'Alessio e dall'Avv. Antonello Taiani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno (SA) alla via Agostino Nifo n. 2; Opponente E C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bisogno, giusta procura in atti, e con questi congiuntamente ed elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza XXIV Maggio 21; Opposto Nonché C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappr.te p.t, e per la presente procedura elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini n.2 presso lo studio dell'Avv. Maria Masi - da cui è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in atti;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000, notificatagli in data 16.02.2024, nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 10020210015399871501 emessa dall' e notificata il 06.06.2023, Controparte_3 di importo pari ad euro € 102.793,32, a titolo di recupero di agevolazioni del Fondi PMI ex L. 669/96. Adiva l'Intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, inibendo l'avvio della azione preannunciata dall' per il tramite del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato Controparte_4 al sig. oggetto di impugnazione;
− In via principale nel merito, dichiarare la carenza Parte_1 di legittimazione passiva del Sig. sulla scorta di quanto motivato e documentato con Parte_1 il presente atto;
− Per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e rendere inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2024/9317) notificata al Sig. in data Parte_1 16.02.2024 nonché la cartella di pagamento n. 10020210015399871501 illegittimamente emessa nei confronti dell'opponente dall' , dichiarando la nullità di ogni atto Controparte_3 prodromico, connesso o consequenziale in ragione delle motivazioni rassegnate;
− In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore Sig. in relazione alla debitoria maturata Parte_1 dal de cuius sig. ; − Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore Controparte_5 dello scrivente avvocato, dichiaratosi antistatario”. La parte articolava un unico motivo di doglianza, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al credito oggetto di intimazione, per aver espressamente rinunciato all'eredità paterna con atto del 27.04.2018, reso dal Tribunale di Salerno, R.G.V.G. n. 903/2018, Cron. 3076/2018; Rep. n. 66/2018, registrato all' CP_3
di Salerno in data 12.06.2018.
[...]
Segnatamente, esponeva che il recupero delle agevolazioni suddette derivasse dall'escussione della garanzia ex L. 669/96 sulla posizione n. 711343, di cui risultavano titolari e coobbligati
[...]
quale debitrice principale, nonché i garanti, tra i quali , padre deceduto CP_6 Controparte_5 in data 26.03.2018. Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo a proprio carico, evidenziando, peraltro, di aver prontamente sottoposto la questione de qua all'attenzione tanto dell'ente impositore, quanto del concessionario della riscossione, con apposita istanza di annullamento del carico già all'indomani della ricezione della prodromica cartella di pagamento. 1.1 Con propria comparsa si costituiva l'opposto Controparte_2
il quale deduceva, anzitutto, la propria carenza di legittimazione a contraddire, giacché il
[...] motivo di contestazione spiegato dalla controparte afferiva al diritto di procedere alla riscossione coattiva in capo all' . Nel merito, evidenziava di aver agito Controparte_7 regolarmente procedendo ad iscrivere al ruolo solamente il debitore in via principale, cioè la società
mentre l' si era attivata per estendere l'iscrizione a ruolo a carico Controparte_6 CP_3 dell'ulteriore coobbligato. Rappresentava, inoltre, di aver ricevuto l'istanza spiegata dall'attore e di aver tempestivamente segnalato alla parte, nonché al concessionario della riscossione, che l'attività di annullamento incombeva esclusivamente su quest'ultimo. Domanda, pertanto, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali del presente giudizio. Concludeva, infine, affinché il Tribunale adito procedesse a “In via preliminare: - In via principale ritenere ammissibile l'esperita domanda riconvenzionale e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza. In via principale e nel merito:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] per le ragioni esposte e con conseguente estromissione dal presente Controparte_8 giudizio.
2. Sempre nel merito, nella ipotesi in cui il Giudice accolga la opposizione promossa dal sig. accogliere la formulata domanda riconvenzionale trasversale espletata nei Parte_1 confronti dell'altra parte convenuta e manlevare Controparte_3 [...]
da eventuali spese di soccombenza per le ragioni innanzi Controparte_2 precisate.
3. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
1.2 Compariva, altresì, che, preso atto della rinuncia all'eredità Controparte_7 del de cuius allegata dall'opponente, domandava declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese di lite, ovvero di essere tenuta indenne dalla sopportazione delle stesse per essere il ruolo consegnato direttamente dall'ente impositore.
2. Tanto puntualizzato in fatto, va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal , che rileva come non sia titolato a conoscere il CP_2 merito della domanda attorea. Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. Per tale via, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea. Sul punto, si è espressa chiaramente la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024., che ha ribadito che, in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. In particolare, la Cassazione ha puntualizzato come la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. 3. Venendo al merito della controversia, si deve rilevare come non possa addivenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere. A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Nella specie, la declaratoria di cessata materia del contendere risulta preclusa in ragione del fatto che permane l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito, a cagione della circostanza che, quantunque la scrivente abbia invitato le parti ad interloquire sulla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' sin dal primo scritto defensionale, la parte opponente CP_3 abbia insistito nel domandare la decisione della questione quesita. D'altro canto, non si profila la cessazione in commento neppure tenuto conto delle deduzioni e allegazioni documentali esibite dalle parti convenute, le quali, pur non contestando, in buona sostanza, il motivo di censura articolato dalla parte attorea, non hanno proceduto ad espungere l'iscrizione a ruolo a carico della stessa né ad annullare gli atti odiernamente opposti, ossia la cartella di pagamento n. 10020210015399871501 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000. Ciò premesso, l'opposizione de qua va accolta attesa la carenza di legittimazione della parte opponente. La parte ha rappresentato e provato di essere estranea all'asse ereditario del padre,
, deceduto in data 26.03.2018, avendo formalizzato la rinuncia all'eredità del de Controparte_5 cuius innanzi all'Intestato Tribunale in data 27.04.2018, come da verbale di rinuncia all'eredità pura e semplice versato in atti (segnatamente, procedimento rubricato con R.V.G. n. 903/2018, cron. 3076/2018, rep. 66/2018). Pertanto, già in epoca anteriore alla data di notifica del primo atto di intimazione da parte del concessionario della riscossione, non poteva riconoscersi in capo all'odierno attore la qualità di erede del padre, e, dunque, non poteva essere chiamato, in qualità di coobbligato, ad assolvere il debito derivante dall'escussione della garanzia pubblica ex L. 669/96. Da tanto deriva l'invalidità dei documenti odiernamente opposti. 3.1 All'accoglimento della domanda consegue la regolamentazione delle spese processuali tra le parti in lite. Nella specie, deve rilevarsi come ambo le parti convenute domandino di essere tenute indenni dal pagamento delle spese processuali. Come la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (cfr. Cass. Sez. 6 - Controparte_9
5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa– dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione. In tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore. Va dunque interpretato nel senso anzidetto l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nei precedenti indicati, secondo cui il Giudice di merito “può” –e, dunque, non “deve” – disporre la condanna solidale di tutti i legittimati passivi del giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058; Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimate). Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_3
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta,
[...] ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (cfr. Cass. 7716/2022). Ciò posto, al fine di stabilire se alla statuizione di accoglimento della dispiegata opposizione consegue la regolamentazione delle spese nel senso della condanna solidale delle parti convenute ovvero la condanna a carico di una sola di esse, occorre considerare le peculiarità del caso concreto. Nella specie, il motivo ivi accolto non è enucleabile tra quelli vagliati dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma afferisce all'attività di iscrizione al ruolo presso il concessionario e alle successive modalità con cui quest'ultimo si attiva al fine di recuperare il relativo credito. In punto di fatto, sostiene che le fasi dell'attività di riscossione mediante la formazione CP_2 dei ruoli esattoriali non siano di propria competenza diretta, bensì rientrino nel novero delle funzioni di . Inoltre, rappresenta di aver iscritto al ruolo del concessionario Controparte_3 unicamente la società debitrice principale per la pretesa portata dagli atti di riscossione opposti, mentre il concessionario si sarebbe occupato di attivare il recupero delle somme anche nei confronti dell'erede del garante originariamente obbligato, così estendendo la riscossione, come si evincerebbe dal prospetto della cartella di pagamento esibito. Ancora, l'ente impositore puntualizza di aver sollecitamente risposto all'istanza di annullamento del 10.07.2023 formulata dall'opponente, rappresentando che l'iscrizione a ruolo era a cura esclusiva dell'agente della riscossione. Diversamente, l' afferma che spetta unicamente all'ente impositore Controparte_7 procedere all'attività di iscrizione al ruolo. Com'è noto l'iscrizione a ruolo è l'attività cui un ente impositore inserisce in un elenco, denominato "ruolo", i nominativi dei debitori nonché gli importi dovuti. L'elenco così formato viene poi trasmesso all' che si occupa di eseguire il recupero coattivo delle somme. Controparte_7
Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige in conformità al modello approvato la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e provvede, altresì, alla notificazione della cartella di pagamento' al debitore (cfr. Cass. civ., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704). Sulla scorta di tale sequenza procedimentale, sembrerebbe l'ente impositore l'unico responsabile della formazione del ruolo. Cionondimeno, si registrano casi in cui, a fronte dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore, l' si attiva procedendo ad azionare il recupero delle somme iscritte CP_3 anche verso altri destinatari, diversi dal soggetto nei confronti del quale si è eseguita l'iscrizione. Il caso tipicamente esaminato dagli interpreti, specialmente in materia di debiti tributari, concerne la notifica della cartella di pagamento nei confronti degli eredi del de cuius. La formazione del ruolo va, infatti, operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso e può ben verificarsi l'ipotesi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi In tal caso, "la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c., potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo" (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). La giurisprudenza della Suprema Corte ne ha tratto, con riferimento al contribuente persona fisica, il principio, costantemente affermato, che l'agente possa rivolgersi per la riscossione dei debiti anche nei confronti di altri soggetti che, benché tenuti al pagamento sulla scorta di presupposti distinti da quelli che concernono il debitore originario, risultano coobbligati. Tale posizione ermeneutica ha peraltro trovato applicazione di recente anche nell'ipotesi in cui il soggetto estinto non sia una persona fisica, ma una società, così ammettendo che il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è azionabile nei confronti della società cessionaria (cfr. Cassazione civile 01/04/2022, n.10649). Nella specie, il profilo da indagare concerne propriamente la illegittima formazione del ruolo a carico dell'opponente, il quale, pur chiamato all'eredità ab intestato del padre, vi aveva formalmente rinunciato già nel 2018, ossia ancor prima che il ruolo venisse trasmesso all' e Controparte_3 divenisse esecutivo (i.e. ruolo n. 2021/3161). Come rilevato sopra, non è inusuale che il ruolo esattoriale si formi anche nei confronti di un soggetto ormai estinto (persona fisica o giuridica che sia), e che, pertanto, l' proceda a svolgere le attività necessarie al recupero coattivo del credito CP_3 anche mediante l'individuazione di ulteriori coobbligati. Ed invero, al lume delle allegazioni prodotte (segnatamente, prospetto della cartella di pagamento n. 10020210015399871000 esibito da ove si evince che in ordine a come CP_2 CP_10 coobbligato la provenienza dell'iscrizione è dell'Agente e non dell'ente creditore), pare plausibile che l' abbia “esteso” l'iscrizione a ruolo anche nei confronti del chiamato all'eredità di colui CP_3 che risultava garante originario del credito controverso. Tali intendimenti inducono la scrivente a ritenere che la regolamentazione delle spese processuali del caso in esame debba essere resa non in applicazione del principio di solidarietà tra ente impositore e concessionario, ma limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione, ovvero all'agente della riscossione. A tanto si addiviene anche tenendo conto del fatto che la parte opponente avesse presentato tempestiva istanza di annullamento della cartella di pagamento n. 10020210015399871501, in data 10.07.2023, rappresentando e allegando di non aver acquistato la qualità di "erede" e, dunque, di non poter essere considerato responsabile per le obbligazioni contratte dal padre, e che, tuttavia, l'agente della riscossione non solo non abbia proceduto a riscontrare la richiesta ma, anzi, abbia notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria odiernamente opposta. Cionondimeno, considerato il contegno processuale di parte opposta – la quale sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha aderito alla contestazione formulata dall'opponente, riconoscendo in tal modo l'inopponibilità del credito a carico di quello – si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione parziale nella misura della metà delle spese di lite, potendosi dare applicazione del principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., che può venire comunque valorizzato nella regolamentazione delle spese. In via ulteriore, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851;00 fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale parziale: € 2906,00, con compensazione della metà, totale dovuto: € 1453,00). Quanto al convenuto , si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di CP_2 lite nei confronti della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da , per l'effetto, annulla la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000, del 16.02.2024, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 10020210015399871501 del 06.06.2023;
2- Condanna parte opposta , al pagamento della metà delle Controparte_7 spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in euro 1453,00 per competenze legali, ed euro 393,00 per esborsi, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonio D'Alessio e Antonello Taiani, dichiaratisi antistatari;
compensa la residua metà;
3- Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti di causa.
Così deciso in Salerno, lì 26.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2792 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio D'Alessio e dall'Avv. Antonello Taiani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno (SA) alla via Agostino Nifo n. 2; Opponente E C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bisogno, giusta procura in atti, e con questi congiuntamente ed elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza XXIV Maggio 21; Opposto Nonché C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappr.te p.t, e per la presente procedura elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini n.2 presso lo studio dell'Avv. Maria Masi - da cui è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in atti;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000, notificatagli in data 16.02.2024, nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 10020210015399871501 emessa dall' e notificata il 06.06.2023, Controparte_3 di importo pari ad euro € 102.793,32, a titolo di recupero di agevolazioni del Fondi PMI ex L. 669/96. Adiva l'Intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “− In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, inibendo l'avvio della azione preannunciata dall' per il tramite del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato Controparte_4 al sig. oggetto di impugnazione;
− In via principale nel merito, dichiarare la carenza Parte_1 di legittimazione passiva del Sig. sulla scorta di quanto motivato e documentato con Parte_1 il presente atto;
− Per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e rendere inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2024/9317) notificata al Sig. in data Parte_1 16.02.2024 nonché la cartella di pagamento n. 10020210015399871501 illegittimamente emessa nei confronti dell'opponente dall' , dichiarando la nullità di ogni atto Controparte_3 prodromico, connesso o consequenziale in ragione delle motivazioni rassegnate;
− In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore Sig. in relazione alla debitoria maturata Parte_1 dal de cuius sig. ; − Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore Controparte_5 dello scrivente avvocato, dichiaratosi antistatario”. La parte articolava un unico motivo di doglianza, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al credito oggetto di intimazione, per aver espressamente rinunciato all'eredità paterna con atto del 27.04.2018, reso dal Tribunale di Salerno, R.G.V.G. n. 903/2018, Cron. 3076/2018; Rep. n. 66/2018, registrato all' CP_3
di Salerno in data 12.06.2018.
[...]
Segnatamente, esponeva che il recupero delle agevolazioni suddette derivasse dall'escussione della garanzia ex L. 669/96 sulla posizione n. 711343, di cui risultavano titolari e coobbligati
[...]
quale debitrice principale, nonché i garanti, tra i quali , padre deceduto CP_6 Controparte_5 in data 26.03.2018. Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo a proprio carico, evidenziando, peraltro, di aver prontamente sottoposto la questione de qua all'attenzione tanto dell'ente impositore, quanto del concessionario della riscossione, con apposita istanza di annullamento del carico già all'indomani della ricezione della prodromica cartella di pagamento. 1.1 Con propria comparsa si costituiva l'opposto Controparte_2
il quale deduceva, anzitutto, la propria carenza di legittimazione a contraddire, giacché il
[...] motivo di contestazione spiegato dalla controparte afferiva al diritto di procedere alla riscossione coattiva in capo all' . Nel merito, evidenziava di aver agito Controparte_7 regolarmente procedendo ad iscrivere al ruolo solamente il debitore in via principale, cioè la società
mentre l' si era attivata per estendere l'iscrizione a ruolo a carico Controparte_6 CP_3 dell'ulteriore coobbligato. Rappresentava, inoltre, di aver ricevuto l'istanza spiegata dall'attore e di aver tempestivamente segnalato alla parte, nonché al concessionario della riscossione, che l'attività di annullamento incombeva esclusivamente su quest'ultimo. Domanda, pertanto, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali del presente giudizio. Concludeva, infine, affinché il Tribunale adito procedesse a “In via preliminare: - In via principale ritenere ammissibile l'esperita domanda riconvenzionale e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza. In via principale e nel merito:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] per le ragioni esposte e con conseguente estromissione dal presente Controparte_8 giudizio.
2. Sempre nel merito, nella ipotesi in cui il Giudice accolga la opposizione promossa dal sig. accogliere la formulata domanda riconvenzionale trasversale espletata nei Parte_1 confronti dell'altra parte convenuta e manlevare Controparte_3 [...]
da eventuali spese di soccombenza per le ragioni innanzi Controparte_2 precisate.
3. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
1.2 Compariva, altresì, che, preso atto della rinuncia all'eredità Controparte_7 del de cuius allegata dall'opponente, domandava declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese di lite, ovvero di essere tenuta indenne dalla sopportazione delle stesse per essere il ruolo consegnato direttamente dall'ente impositore.
2. Tanto puntualizzato in fatto, va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal , che rileva come non sia titolato a conoscere il CP_2 merito della domanda attorea. Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. Per tale via, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea. Sul punto, si è espressa chiaramente la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024., che ha ribadito che, in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. In particolare, la Cassazione ha puntualizzato come la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. 3. Venendo al merito della controversia, si deve rilevare come non possa addivenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere. A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Nella specie, la declaratoria di cessata materia del contendere risulta preclusa in ragione del fatto che permane l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito, a cagione della circostanza che, quantunque la scrivente abbia invitato le parti ad interloquire sulla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' sin dal primo scritto defensionale, la parte opponente CP_3 abbia insistito nel domandare la decisione della questione quesita. D'altro canto, non si profila la cessazione in commento neppure tenuto conto delle deduzioni e allegazioni documentali esibite dalle parti convenute, le quali, pur non contestando, in buona sostanza, il motivo di censura articolato dalla parte attorea, non hanno proceduto ad espungere l'iscrizione a ruolo a carico della stessa né ad annullare gli atti odiernamente opposti, ossia la cartella di pagamento n. 10020210015399871501 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000. Ciò premesso, l'opposizione de qua va accolta attesa la carenza di legittimazione della parte opponente. La parte ha rappresentato e provato di essere estranea all'asse ereditario del padre,
, deceduto in data 26.03.2018, avendo formalizzato la rinuncia all'eredità del de Controparte_5 cuius innanzi all'Intestato Tribunale in data 27.04.2018, come da verbale di rinuncia all'eredità pura e semplice versato in atti (segnatamente, procedimento rubricato con R.V.G. n. 903/2018, cron. 3076/2018, rep. 66/2018). Pertanto, già in epoca anteriore alla data di notifica del primo atto di intimazione da parte del concessionario della riscossione, non poteva riconoscersi in capo all'odierno attore la qualità di erede del padre, e, dunque, non poteva essere chiamato, in qualità di coobbligato, ad assolvere il debito derivante dall'escussione della garanzia pubblica ex L. 669/96. Da tanto deriva l'invalidità dei documenti odiernamente opposti. 3.1 All'accoglimento della domanda consegue la regolamentazione delle spese processuali tra le parti in lite. Nella specie, deve rilevarsi come ambo le parti convenute domandino di essere tenute indenni dal pagamento delle spese processuali. Come la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (cfr. Cass. Sez. 6 - Controparte_9
5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa– dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione. In tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore. Va dunque interpretato nel senso anzidetto l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nei precedenti indicati, secondo cui il Giudice di merito “può” –e, dunque, non “deve” – disporre la condanna solidale di tutti i legittimati passivi del giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058; Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimate). Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_3
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta,
[...] ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (cfr. Cass. 7716/2022). Ciò posto, al fine di stabilire se alla statuizione di accoglimento della dispiegata opposizione consegue la regolamentazione delle spese nel senso della condanna solidale delle parti convenute ovvero la condanna a carico di una sola di esse, occorre considerare le peculiarità del caso concreto. Nella specie, il motivo ivi accolto non è enucleabile tra quelli vagliati dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma afferisce all'attività di iscrizione al ruolo presso il concessionario e alle successive modalità con cui quest'ultimo si attiva al fine di recuperare il relativo credito. In punto di fatto, sostiene che le fasi dell'attività di riscossione mediante la formazione CP_2 dei ruoli esattoriali non siano di propria competenza diretta, bensì rientrino nel novero delle funzioni di . Inoltre, rappresenta di aver iscritto al ruolo del concessionario Controparte_3 unicamente la società debitrice principale per la pretesa portata dagli atti di riscossione opposti, mentre il concessionario si sarebbe occupato di attivare il recupero delle somme anche nei confronti dell'erede del garante originariamente obbligato, così estendendo la riscossione, come si evincerebbe dal prospetto della cartella di pagamento esibito. Ancora, l'ente impositore puntualizza di aver sollecitamente risposto all'istanza di annullamento del 10.07.2023 formulata dall'opponente, rappresentando che l'iscrizione a ruolo era a cura esclusiva dell'agente della riscossione. Diversamente, l' afferma che spetta unicamente all'ente impositore Controparte_7 procedere all'attività di iscrizione al ruolo. Com'è noto l'iscrizione a ruolo è l'attività cui un ente impositore inserisce in un elenco, denominato "ruolo", i nominativi dei debitori nonché gli importi dovuti. L'elenco così formato viene poi trasmesso all' che si occupa di eseguire il recupero coattivo delle somme. Controparte_7
Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige in conformità al modello approvato la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e provvede, altresì, alla notificazione della cartella di pagamento' al debitore (cfr. Cass. civ., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704). Sulla scorta di tale sequenza procedimentale, sembrerebbe l'ente impositore l'unico responsabile della formazione del ruolo. Cionondimeno, si registrano casi in cui, a fronte dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore, l' si attiva procedendo ad azionare il recupero delle somme iscritte CP_3 anche verso altri destinatari, diversi dal soggetto nei confronti del quale si è eseguita l'iscrizione. Il caso tipicamente esaminato dagli interpreti, specialmente in materia di debiti tributari, concerne la notifica della cartella di pagamento nei confronti degli eredi del de cuius. La formazione del ruolo va, infatti, operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso e può ben verificarsi l'ipotesi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi In tal caso, "la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c., potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo" (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). La giurisprudenza della Suprema Corte ne ha tratto, con riferimento al contribuente persona fisica, il principio, costantemente affermato, che l'agente possa rivolgersi per la riscossione dei debiti anche nei confronti di altri soggetti che, benché tenuti al pagamento sulla scorta di presupposti distinti da quelli che concernono il debitore originario, risultano coobbligati. Tale posizione ermeneutica ha peraltro trovato applicazione di recente anche nell'ipotesi in cui il soggetto estinto non sia una persona fisica, ma una società, così ammettendo che il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è azionabile nei confronti della società cessionaria (cfr. Cassazione civile 01/04/2022, n.10649). Nella specie, il profilo da indagare concerne propriamente la illegittima formazione del ruolo a carico dell'opponente, il quale, pur chiamato all'eredità ab intestato del padre, vi aveva formalmente rinunciato già nel 2018, ossia ancor prima che il ruolo venisse trasmesso all' e Controparte_3 divenisse esecutivo (i.e. ruolo n. 2021/3161). Come rilevato sopra, non è inusuale che il ruolo esattoriale si formi anche nei confronti di un soggetto ormai estinto (persona fisica o giuridica che sia), e che, pertanto, l' proceda a svolgere le attività necessarie al recupero coattivo del credito CP_3 anche mediante l'individuazione di ulteriori coobbligati. Ed invero, al lume delle allegazioni prodotte (segnatamente, prospetto della cartella di pagamento n. 10020210015399871000 esibito da ove si evince che in ordine a come CP_2 CP_10 coobbligato la provenienza dell'iscrizione è dell'Agente e non dell'ente creditore), pare plausibile che l' abbia “esteso” l'iscrizione a ruolo anche nei confronti del chiamato all'eredità di colui CP_3 che risultava garante originario del credito controverso. Tali intendimenti inducono la scrivente a ritenere che la regolamentazione delle spese processuali del caso in esame debba essere resa non in applicazione del principio di solidarietà tra ente impositore e concessionario, ma limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione, ovvero all'agente della riscossione. A tanto si addiviene anche tenendo conto del fatto che la parte opponente avesse presentato tempestiva istanza di annullamento della cartella di pagamento n. 10020210015399871501, in data 10.07.2023, rappresentando e allegando di non aver acquistato la qualità di "erede" e, dunque, di non poter essere considerato responsabile per le obbligazioni contratte dal padre, e che, tuttavia, l'agente della riscossione non solo non abbia proceduto a riscontrare la richiesta ma, anzi, abbia notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria odiernamente opposta. Cionondimeno, considerato il contegno processuale di parte opposta – la quale sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha aderito alla contestazione formulata dall'opponente, riconoscendo in tal modo l'inopponibilità del credito a carico di quello – si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione parziale nella misura della metà delle spese di lite, potendosi dare applicazione del principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., che può venire comunque valorizzato nella regolamentazione delle spese. In via ulteriore, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851;00 fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale parziale: € 2906,00, con compensazione della metà, totale dovuto: € 1453,00). Quanto al convenuto , si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di CP_2 lite nei confronti della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da , per l'effetto, annulla la comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/9317, doc. n. 10076202400000020000, del 16.02.2024, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 10020210015399871501 del 06.06.2023;
2- Condanna parte opposta , al pagamento della metà delle Controparte_7 spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in euro 1453,00 per competenze legali, ed euro 393,00 per esborsi, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonio D'Alessio e Antonello Taiani, dichiaratisi antistatari;
compensa la residua metà;
3- Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti di causa.
Così deciso in Salerno, lì 26.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)