Articolo 12 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 agosto 1952
Art. 12.
Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e' cosi' modificato:
"L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:
a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di eta' o 35 anni di assicurazione.
Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne;
b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione".
L' art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952