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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA TU, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3195/2023 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leggiero;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ibello;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 4.07.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale n.
55 del 2023.
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente per motivo illecito determinante, ovvero poiché discriminatorio e/o nullo per tutte le motivazioni di fatto e diritto esposte, e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 in loc. Prossedi (LT), Strada Della Casaina snc, - (p.i. ), all'immediata P.IVA_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la stessa qualifica e stesse mansioni precedentemente svolte, nonché al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ciò ai sensi dell'art. 2 D.LGS 23/2015 e succ. modifiche ed integr.;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.LGS 23/2015 e della contrattazione collettiva, per tutte le motivazioni di fatto e diritto suesposte, e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare la società resistente, all'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la stessa qualifica e stesse mansioni precedentemente svolte, nonché al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali, con ogni conseguente statuizione di legge;
3) In subordine Accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente poiché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per tutte le motivazioni di fatto e diritto suesposte e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 con sede in loc. Prossedi (LT), Strada Della Casaina snc, - (p.i. ), al P.IVA_1 pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo pari a 36
(Trentasei/00) mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.020,61
(Duemilaventi/61 lordi mensili), come statuito dall'art. 3 D.Lgs 23/2015 e succ. integr. e modif., ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale adito anche alla luce della sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale;
4) In via gradata e salvo gravame Accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente ed annullarlo poiché irrogato in violazione dei principi in materia di presupposti di licenziamenti per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, nonché in violazione dell'art. 2106 c.c. giusto combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., stante l'assoluta mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, ovvero per vizi procedimentali o violazione dell'art. 7 L. 300/70 esposti nella parte in diritto - e/o comunque per tutte le motivazioni in fatto e diritto sopra evidenziate, e per l'effetto condannare la società resistente, ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ad 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), come statuito dall'art. 4 D.LGS 23/2015 e succ. integr.e emodif. o in quella maggiore o minore indennità da quantificarsi in via equitativa dal Giudice adito anche in relazione all'orientamento
Giurisprudenziale uniformatosi medio tempore.
Condannare altresì parte resistente alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.;”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione Controparte_1 sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Costituisce innanzitutto circostanza pacifica in causa che il ricorrente, dipendente della convenuta dal 3.01.2022 (in forza di contratto dapprima a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.05.2022), inquadrato come operaio di 5° livello del CCNL Industria Alimentare, in data 24.02.2023, durante il turno di lavoro 22:00 – 6:00, rifiutò di adempiere ad una direttiva impartitagli dal capoturno , ossia quella di reperire all'interno della cella frigorifera Parte_2 dei bins utili ad alimentare la produzione della linea ricottura fagioli.
Il fatto che tale rifiuto ebbe come conseguenza l'interruzione del flusso di approvvigionamento della materia prima necessaria alla produzione per quel turno programmata e, quindi, l'anticipata interruzione della prestazione lavorativa da parte di tutto il personale addetto alla linea ricottura fagioli tra le ore 2:27 e 2:43 del mattino, risulta confermato non solo dalle schede di uscita delle dipendenti e , ma anche dalle Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 propalazioni del teste , responsabile della produzione per il quale, Testimone_1 Controparte_1 escusso all'udienza del 15.10.2024 ha anche soggiunto: “abbiamo prodotto molto di meno del target produttivo, che era di 6000 kg di prodotto. Ne abbiamo lavorati solo 1000”.
L'inadempimento da parte del e le relative conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione e Pt_1 sui ritmi del ciclo produttivo datoriale per il turno notturno del 24.03.2023, nella loro obiettività, appaiono pertanto conclamati e di notevole gravità e non risultano, di converso, acquisiti al compendio processuale elementi valutativi che consentano di ritenere in qualche misura giustificabile il rifiuto contestato al prestatore.
Infatti, che la prestazione richiesta, ossia il prelievo di materie prime dalla cella frigorifera, rientrasse nel patrimonio di abilità e competenze professionali del nonché nelle mansioni riconducibili Pt_1 al suo livello di inquadramento non è in alcun modo controverso in causa e trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali di (“so che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di Testimone_2 cellista carrellista, mi è capitato di fare anche il turno in coppia con lui”) e (“il signor ha Testimone_3 Pt_1 sempre svolto solo mansioni di addetto alla movimentazione merci nella e dalla cella frigorifera”).
Che poi quel giorno il ricorrente si trovasse in condizioni psicofisiche incompatibili con l'esecuzione della predetta prestazione è rimasto del tutto indimostrato, posto che l'unica documentazione medica a tal riguardo prodotta si riferisce ad una lombalgia acuta diagnosticatagli con decorrenza soltanto dal
27.02.2023, cioè a distanza di circa tre giorni dall'accaduto.
L'illecito disciplinare contestato appare pertanto pienamente sussistente, sia sul piano materiale che giuridico, e non altrimenti scriminato. La propagazione dei suoi effetti sull'intera compagine organizzativa aziendale, con paralisi dell'attività della linea ricottura fagioli programmata per il turno, integra senz'altro una grave compromissione del vincolo fiduciario su cui deve basarsi la collaborazione del prestatore di lavoro, giustificando la massima sanzione disciplinare in questa sede impugnata.
L'acclarata legittimità dell'atto espulsivo rende a questo superfluo il vaglio delle ulteriori censure di ritorsività genericamente articolate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e della qualità delle parti nonché del comportamento collaborativo serbato dalla parte ricorrente nell'espletamento del tentativo di conciliazione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA TU, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3195/2023 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leggiero;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ibello;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 4.07.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale n.
55 del 2023.
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente per motivo illecito determinante, ovvero poiché discriminatorio e/o nullo per tutte le motivazioni di fatto e diritto esposte, e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 in loc. Prossedi (LT), Strada Della Casaina snc, - (p.i. ), all'immediata P.IVA_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la stessa qualifica e stesse mansioni precedentemente svolte, nonché al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ciò ai sensi dell'art. 2 D.LGS 23/2015 e succ. modifiche ed integr.;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.LGS 23/2015 e della contrattazione collettiva, per tutte le motivazioni di fatto e diritto suesposte, e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare la società resistente, all'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la stessa qualifica e stesse mansioni precedentemente svolte, nonché al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali, con ogni conseguente statuizione di legge;
3) In subordine Accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente poiché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per tutte le motivazioni di fatto e diritto suesposte e/o comunque per contrarietà a norme imperative di legge, e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 con sede in loc. Prossedi (LT), Strada Della Casaina snc, - (p.i. ), al P.IVA_1 pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo pari a 36
(Trentasei/00) mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.020,61
(Duemilaventi/61 lordi mensili), come statuito dall'art. 3 D.Lgs 23/2015 e succ. integr. e modif., ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Tribunale adito anche alla luce della sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale;
4) In via gradata e salvo gravame Accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente ed annullarlo poiché irrogato in violazione dei principi in materia di presupposti di licenziamenti per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, nonché in violazione dell'art. 2106 c.c. giusto combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., stante l'assoluta mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, ovvero per vizi procedimentali o violazione dell'art. 7 L. 300/70 esposti nella parte in diritto - e/o comunque per tutte le motivazioni in fatto e diritto sopra evidenziate, e per l'effetto condannare la società resistente, ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ad 2.020,61 (Duemilaventi/61 lordi mensili), come statuito dall'art. 4 D.LGS 23/2015 e succ. integr.e emodif. o in quella maggiore o minore indennità da quantificarsi in via equitativa dal Giudice adito anche in relazione all'orientamento
Giurisprudenziale uniformatosi medio tempore.
Condannare altresì parte resistente alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.;”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione Controparte_1 sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Costituisce innanzitutto circostanza pacifica in causa che il ricorrente, dipendente della convenuta dal 3.01.2022 (in forza di contratto dapprima a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.05.2022), inquadrato come operaio di 5° livello del CCNL Industria Alimentare, in data 24.02.2023, durante il turno di lavoro 22:00 – 6:00, rifiutò di adempiere ad una direttiva impartitagli dal capoturno , ossia quella di reperire all'interno della cella frigorifera Parte_2 dei bins utili ad alimentare la produzione della linea ricottura fagioli.
Il fatto che tale rifiuto ebbe come conseguenza l'interruzione del flusso di approvvigionamento della materia prima necessaria alla produzione per quel turno programmata e, quindi, l'anticipata interruzione della prestazione lavorativa da parte di tutto il personale addetto alla linea ricottura fagioli tra le ore 2:27 e 2:43 del mattino, risulta confermato non solo dalle schede di uscita delle dipendenti e , ma anche dalle Parte_3 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 propalazioni del teste , responsabile della produzione per il quale, Testimone_1 Controparte_1 escusso all'udienza del 15.10.2024 ha anche soggiunto: “abbiamo prodotto molto di meno del target produttivo, che era di 6000 kg di prodotto. Ne abbiamo lavorati solo 1000”.
L'inadempimento da parte del e le relative conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione e Pt_1 sui ritmi del ciclo produttivo datoriale per il turno notturno del 24.03.2023, nella loro obiettività, appaiono pertanto conclamati e di notevole gravità e non risultano, di converso, acquisiti al compendio processuale elementi valutativi che consentano di ritenere in qualche misura giustificabile il rifiuto contestato al prestatore.
Infatti, che la prestazione richiesta, ossia il prelievo di materie prime dalla cella frigorifera, rientrasse nel patrimonio di abilità e competenze professionali del nonché nelle mansioni riconducibili Pt_1 al suo livello di inquadramento non è in alcun modo controverso in causa e trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali di (“so che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di Testimone_2 cellista carrellista, mi è capitato di fare anche il turno in coppia con lui”) e (“il signor ha Testimone_3 Pt_1 sempre svolto solo mansioni di addetto alla movimentazione merci nella e dalla cella frigorifera”).
Che poi quel giorno il ricorrente si trovasse in condizioni psicofisiche incompatibili con l'esecuzione della predetta prestazione è rimasto del tutto indimostrato, posto che l'unica documentazione medica a tal riguardo prodotta si riferisce ad una lombalgia acuta diagnosticatagli con decorrenza soltanto dal
27.02.2023, cioè a distanza di circa tre giorni dall'accaduto.
L'illecito disciplinare contestato appare pertanto pienamente sussistente, sia sul piano materiale che giuridico, e non altrimenti scriminato. La propagazione dei suoi effetti sull'intera compagine organizzativa aziendale, con paralisi dell'attività della linea ricottura fagioli programmata per il turno, integra senz'altro una grave compromissione del vincolo fiduciario su cui deve basarsi la collaborazione del prestatore di lavoro, giustificando la massima sanzione disciplinare in questa sede impugnata.
L'acclarata legittimità dell'atto espulsivo rende a questo superfluo il vaglio delle ulteriori censure di ritorsività genericamente articolate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e della qualità delle parti nonché del comportamento collaborativo serbato dalla parte ricorrente nell'espletamento del tentativo di conciliazione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA TU