Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22883 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Mario ALBANO Valentina
DI MARIA presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa di Operaio Edile con qualifica di manovale di livello 2, assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 03.03.2017 e fino al 27.03.2018 alle dipendenze dell'impresa convenuta;
che la suindicata prestazione lavorativa è stata svolta dal marzo 2017 a inizio giugno 2017 presso l'isola d'Elba per lavori di ripristino della caserma della Capitaneria di Porto in Portoferraio ( Livorno) ed
è stato effettuato l'abbattimento e la ricostruzione degli interni, ivi compresi i bagni;
di essere stato occupato successivamente- da giugno 2017 a luglio 2017- a Rosarno
(Reggio Calabria) per lavori di trasformazione di un'abitazione confiscata in Caserma dei Carabinieri;
di aver lavorato poi da fine Luglio 2017 a Marzo 2018 presso cantieri
di aver svolto in piena autonomia , sin dai primi periodi successivi all'assunzione, stante la comprovata esperienza maturata e la professionalità acquisita, mansioni di “operaio - manovale” lavorando per molte ore in modo continuativo, dal lunedì al venerdì; che una settimana ogni due riprendeva il lavoro il martedì, in quanto il lunedì era di viaggio per consentire il rientro sul luogo di lavoro dal proprio domicilio dopo il ricongiungimento con i familiari nel fine settimana precedente;
di aver lavorato dalle ore 7,00 alle 17, 00 talvolta fino alle 18,00 dal lunedì al venerdì, ovvero dal martedì al sabato se il lunedì era giorno di trasferimento, con una sola ora di pausa pranzo;
che le mansioni svolte erano particolarmente usuranti in quanto comportanti lavori di muratura in ambito di edilizia privata finalizzati alla realizzazione di edifici pubblici da riadattare e ristrutturare, tutti i lavori edili di carpenteria, lavorazione ferro, intonacatura e muratura;
che il responsabile della sicurezza, che impartiva anche direttive agli operai in cantiere, era il Sig.
[...]
; che le ore di lavoro espletate non sono mai state economicamente bilanciate Parte_2
con una giusta remunerazione, stante lo svolgimento del lavoro senza pause anche durante giorni di pioggia e vista la corresponsione di soli € 80,00 giornalieri netti, senza
Cassa edile né altri emolumenti;
di aver complessivamente percepito la sola somma di € 2.300 complessivi per l'intero anno di lavoro svolto fuori regione;
che per i cantieri siti fuori sede, il datore di lavoro ha provveduto a vitto ed alloggio, sia in relazione al pranzo che alla cena;
di aver osservato quotidianamente un orario di lavoro dal lunedì al venerdì, ovvero, una settimana ogni due, dal martedì al sabato, dalle ore 8 alle ore
17, talvolta fino alle 18, con circa 60 minuti di pausa pranzo per 5 giorni a settimana e quindi lavorando mediamente per 40 ore settimanali;
di non aver mai fruito di ferie né ha mai percepito la relativa remunerazione;
di essere stato coordinato -insieme ad altri operari- dalla convenuta, nella persona di , che ha impartito Parte_2
direttive ed indicato gli strumenti da utilizzare, le sedi di lavoro, nonché le ulteriori attività da espletare;
di aver svolto tali mansioni di operaio manovale, riconducibili al livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini fin dall'anno 2017 e, nei periodi indicati nell'estratto contributivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di marzo dell'anno 2018, allorquando, ormai stremato e frustrato per le inumane ed usuranti condizioni di lavoro, ha comunicato di non voler proseguire
CP_ il rapporto con la convenuta rassegnando, così, le dimissioni volontarie;
che la retribuzione mensile percepita non ha tenuto conto delle attività svolte durante tutta la giornata;
di aver subito un pregiudizio economico ,oltre che psico – fisico, per le numerose ore lavorate rispetto a quelle economicamente remunerate, nonché per le difficili condizioni di lavoro riscontrate sui numerosi cantieri fuori regione Campania;
che il CCNL di riferimento classifica il personale per il comparto del settore nel livello
II ossia OPERAI qualificati nei termini precisati in ricorso;
che la propria posizione assistenziale e previdenziale non risulta regolare rispetto alle ore di straordinario lavorate, risultando omesso il versamento degli oneri previdenziali alla e Parte_3
di quanto connesso al rapporto di lavoro a titolo di differenze dovute, in merito sia alle mansioni svolte sia alle ore di straordinario lavorate e alle ferie maturate e non godute.
Tanto premesso, lamentando di non essere stato correttamente retribuito in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito tutto quanto a lui spettante in virtù del rapporto di lavoro intercorso, come da conteggi allegati al ricorso;
che vani sono stati i solleciti inoltrati alla ditta convenuta, ha concluso chiedendo di
“Condannare la Controparte_1
impresa individuale, in persona del legale rapp.te p.t.- P. IVA c.f. P.IVA_1
- con sede in Quarto (NA) alla Via E. Dalbono n. 14 al C.F._1 pagamento in favore del Sig. della somma complessiva di ad € Parte_1
27.255,00 di cui la somma dovuta a titolo differenze retributive pari ad € 22.632,00, ed ancora l'importo di € 4.623,00 quale somma non versata alla competente Parte_3
(di cui l'importo di € 2.748,00 dovuto al dipendente), somme dovute per le prestazioni di lavoro svolte ma non pagate, ferie maturate ma non godute e calcolate sui parametri di cui al livello 2 del CCNL di settore, come da conteggi analitici e sintetici versati in giudizio (cfr. doc sub B), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di C.T.U. se ritenuta opportuna dall'adito G.L., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare la
[...]
impresa individuale, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal ricorrente per tutto il periodo di lavoro (03.03.2017 al 27.03.2018), da quantificarsi in via equitativa.
-Disporre, ai sensi dell'art. 423 I e II co. cpc, con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio.
Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
IN VIA SUBORDINATA e GRADATA: A) risarcire, se di giustizia, per equivalente alla parte ricorrente – se del caso condizionatamente al mancato versamento agli enti previdenziali dei contributi dei quali è accertata la debenza – il danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, subordinatamente, da quantificare in separato giudizio ovvero ancor più gradatamente da liquidare in via equitativa;
il tutto con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo, oltre interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;
” Spese vinte.
La convenuta impresa individuale Controparte_1
cui è stato notificato l'atto introduttivo, non si è costituita in
[...]
giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
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Al fine della delimitazione del tema d'indagine, va in premessa rilevato che costituiscono circostanze provate dalla documentazione sia la dedotta relazione lavorativa, di natura subordinata, sia la sua complessiva durata ( cfr buste paga e estratto conto previdenziale)
E' principio consolidato, che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca ( cfr ex multis Cass.
n.20288/2011; n.19527/2012)
Ciò posto il ricorrente ha dedotto che per tutta la durata della relazione lavorativa ha percepito complessivamente solo € 2.300,00.
Ne consegue, stante il parziale adempimento, che al ricorrente spettano ancora gli importi riportati in busta paga – e quindi calcolati dallo stesso datore di lavoro - che ammontano a € 22.632,00 lordi come da conteggio allegato alla produzione ( cfr colonna retribuzione lorda) nonché il TFR pari ad € 1.599,91 a titolo di TFR ( cfr conteggio in atti).
Per quanto attiene agli accantonamenti , deve in premessa evidenziarsi Parte_3 che ai sensi dell'art 18 del CCNL 2010 versato in atti “Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la secondo quanto stabilito localmente dalle Parte_3
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti… All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la in base al Parte_3 presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.”
Nella fattispecie in esame, anche in ragione della contumacia del datore di lavoro – il cui comportamento processuale è quanto meno sintomatico dell'impossibilità di eccepire fatti estintivi della pretesa azionata con il presente ricorso – al ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto al pagamento dei ratei ( 12) di tredicesima mensilità, per complessivi € 1.733,15 ( cfr 'totale elementi fissi' in busta paga) e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura di 26 giorni lavorativi, come calcolati dal datore di lavoro nell'ultima busta paga (cfr ferie 'residue') pari a € 1.733,15 ( intera mensilità di retribuzione). Questo capo di domanda infatti può essere accolto solo nei predetti termini, non disponendosi della prova dell'effettivo versamento alla cassa edile degli importi prescritti dal contratto collettivo, che risultano riportati nelle buste paga ma che non trovano riscontro nelle poste contabili indicate nel conteggio allegato alla produzione per questa voce economica.
Su tutti gli importi spettanti vanno altresì riconosciuti gli accessori di legge, come precisato in dispositivo
Deve infine rigettarsi il capo di domanda con cui il ricorrente ha chiesto di essere risarcito di danni ' non patrimoniali ' che– in ragione dell'onere della prova - non sono stati specificamente allegati prima ancora che provati
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna
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al pagamento di € Controparte_1
22.632,00 a titolo di differenze retributive, di € 1.599,91 a titolo di TFR, di € 1.733,15 a titolo di tredicesima mensilità e di € 1.733,15 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo b) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 02.04.2025
Il giudice del lavoro