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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 803/2024 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Luciana Pattaro del Foro di Verona, giusta procura in atti attrice nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. dom. Stefania Sartori del Foro di Verona, giusta procura in atti convenuta con l'intervento di
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ) e C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. dom. CP_5 C.F._6
Stefania Sartori del Foro di Verona, giusta procura in atti intervenuti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Pag. 1 di 6 In punto: dichiarazione giudiziale di paternità
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza di data 28/02/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 17/12/2024
“Dichiararsi che , nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_1
17.6.2018, è padre di , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
; disporsi, ai sensi dell'art. 262 c.c., che eseguendo la C.F._7 Parte_1
relativa scelta, assuma quale cognome;
ordinarsi all'ufficio Persona_2
dello Stato Civile del comune di Bolzano di eseguire l'annotazione della relativa emananda sentenza, a margine dell'atto di nascita n. 1015, Parte I, serie A, anno 1980
e di eseguire la trasmissione dell'annotazione agli uffici di stato civile competenti;
spese
e competenze di lite compensate. Per scrupolo defensionale, in via subordinata istruttoria: [omissis]” per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 19/12/2024
“Nel merito: accogliersi la domanda di accertamento della paternità di Persona_1
nei confronti di;
quanto alla domanda di parte attrice di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome parte convenuta si rimette a giustizia;
spese di causa Per_1 compensate. In via istruttoria: [omissis]” per parte intervenuta: come da note scritte depositate in data 19/12/2024
“Nel merito: previa dichiarazione dell'ammissibilità dell'intervento spiegato dai sigg.ri
, e nel presente giudizio, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
accogliersi la domanda di accertamento della paternità di nei confronti Persona_1
di ; quanto alla domanda di parte attrice di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome gli intervenuti si rimettono a giustizia;
spese di causa compensate. In Per_1 via istruttoria: [omissis]” il Pubblico Ministero: come da conclusioni pervenute in data 16/12/2024
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 1. Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di quanto statuito dal Tribunale di
Verona con sentenza n. 194/2024 di data 23/01/2024, pubblicata in data 25/01/2024, conveniva qui in giudizio , vedova di Parte_1 Controparte_1 Per_1
, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi spiegate.
[...]
Si costituiva in giudizio la convenuta, depositando relativa comparsa di risposta in data
27/06/2024 chiedendo l'accoglimento della domanda formulata ai fini della dichiarazione di paternità di nei confronti dell'attrice, rimettendosi alla Persona_1
decisione del Tribunale in ordine all'assunzione del cognome in aggiunta a quello Per_1
attribuitole alla nascita.
Parimenti, si costituivano in giudizio, depositando in data 27/06/2024 relativa comparsa,
i quattro figli di spiegando intervento volontario adesivo alle conclusioni Persona_1
rassegnate da parte convenuta.
Tutte le parti processuali fondavano le domande, formulate in atti, facendo riferimento agli accurati e completi accertamenti genetici eseguiti in via stragiudiziale dai rispettivi consulenti tecnici, l'esito dei quali è risultato essere inequivocabile e univoco.
Parte attrice depositava in data 11/10/2024 l'atto integrale di nascita, alla medesima riferito, giusta ordinanza di data 20/09/2024.
2. Sotto il profilo processuale, va brevemente rilevato come l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sia stata promossa nei confronti della vedova di , Persona_1
, ai sensi dell'art. 276 co. 1 c.c., avendola questi nominata sua Controparte_1
erede universale con testamento olografo pubblicato in data 23/07/2018 (cfr. doc. n. 9 di parte attrice). Ne consegue che, l'intervento in giudizio spiegato dai quattro figli di
è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 276 co. 2 c.c. (cfr. doc. nn. 3 e Persona_1
3-bis di parte attrice).
Inoltre, dall'esame dell'atto di nascita dell'attrice, si evince come l'azione, dalla medesima proposta, sia parimenti ammissibile ai sensi degli artt. 253 e 269 co. 1 c.c.
3. Nel merito, la domanda azionata dall'attrice, volta all'accertamento del rapporto di filiazione con , nato il [...] e ivi deceduto in data 17/06/2018, è Persona_1
fondata e, pertanto, va accolta.
Infatti, i consulenti tecnici incaricati dalle parti, per parte attrice, il dott. Per_3
, biologo e consulente genetico forense presso la Eurofins Genoma Group
[...]
Pag. 3 di 6 e, per parte convenuta, il dott. , medico legale e docente presso CP_6 Persona_4
l'Università di Verona, mediante indagine genetica eseguita sul materiale biologico prelevato dall'attrice dalla madre di quest'ultima dalla Parte_1 Parte_2
convenuta e dagli intervenuti , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , hanno accertato la paternità biologica di CP_4 Controparte_5 Persona_1
nei confronti di Parte_1
Il consulente tecnico di parte attrice ha proceduto, previa identificazione, al prelievo dei campioni, di seguito redigendo i relativi verbali (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Le conclusioni degli accertamenti, da questi eseguiti separatamente rispetto a quelli svolti dal consulente tecnico delle controparti, sono riportate nella relazione redatta, ove conclude come segue: “A) Dal confronto diretto del profilo genetico di , Parte_1
e , nonché delle rispettive madri, CP_3 CP_4 Controparte_5
e , sono emerse indicazioni significative circa la Parte_2 Controparte_1
possibilità che i soggetti condividano medesimo padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto forte all'ipotesi di un padre comune per due dei quattro fratelli B) La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi Per_1
di sesso femminile ha evidenziato poi che , Parte_1 Persona_5
e di presentano una perfetta compatibilità genetica, condividendo Controparte_5
quindi gli alleli di derivazione paterna, dato indicativo del fatto che siano tutte figlie del medesimo padre. C) In conclusione, in seguito alle analisi genetiche effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che , Parte_1
, , e condividono il padre CP_2 CP_4 CP_3 Controparte_5
biologico” (cfr. doc. n. 7 di parte attrice).
Parimenti, il consulente tecnico di parte convenuta, ha accertato quanto segue: “La elaborazione biostatistica ha prodotto informazioni risolutive quanto alla sussistenza del rapporto di parentela di fratellastri/mezzi fratelli fra e e Parte_1 Pt_1 CP_3
, e e quindi indirettamente della
[...] CP_2 CP_4 Controparte_5
paternità biologica di , nei confronti di . Il dato statistico Persona_1 Parte_1
è altamente significativo ove si consideri che il rapporto parentale ricercato prevede la condivisione di un solo genitore, il padre biologico, e madri biologiche diverse. A supporto del dato biostatistico derivante dall'analisi degli STR autosomici, opera infine
Pag. 4 di 6 anche l'analisi dei profili genetici X-STRs. Come già ricordato in premessa il padre biologico trasmette alla propria progenie femminile l'aplotipo X-STRs e pertanto tutte le figlie femmine, a prescindere dalla madre biologica, condivideranno l'aplotipo X-
STRs trasmesso dal medesimo padre biologico. In questa prospettiva, per comparazione dei profili genetici è stato possibile evidenziare per ciascuno dei 12 marcatori X-STRs indagati, previa estrapolazione della variante allelica di necessaria derivazione materna, la piena condivisione fra e le tre sorelle ( , Parte_1 Per_1 CP_2 Pt_1
e di una deriva genetica paterna comune, ossia un aplotipo 12 X-STRs CP_5
trasmesso dal medesimo padre biologico (vedasi Tabella). Tanto rilevato, si deve affermare che rientra nella linea genetica per derivazione paterna da Parte_1
cui derivano , e , e di CP_3 CP_2 CP_4 Controparte_5
riflesso, alla luce della precedente elaborazione biostatistica, essa sia da considerarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, generata dal medesimo padre biologico. Va osservato che le condizioni richieste dalla controparte rispetto al superamento della soglia di valore di LR 1000 non risulterebbero rispettate quanto meno per il confronto fra e e e e (vedi supra). Si Parte_1 Pt_1 CP_3 Parte_1 CP_4
tratta di un criterio erroneamente applicato (non da noi che non avevamo uno specifico interesse a enfatizzare i risultati bio-statistici) al rapporto di parentela=mezzi fratelli, non tanto per il rapporto di verosimiglianza quanto per il valore atteso. Il valore LR indicato come superiore a 1000 è un valore che trova giustificazione
ESCLUSIVAMENTE quando viene vagliato come ipotesi il rapporto di paternità diretto padre/figlio. In sintesi conclusiva risulta sostanzialmente comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del rapporto parentale di fratelli Persona_6
fra ed di quattro fratelli: , Parte_1 CP_3 CP_2 CP_4
e , tanto da potersi ritenere, che sia il padre biologico Controparte_5 Persona_1 anche di ” (cfr. doc. sub 2 n. 3 di parte convenuta e intervenuta). Parte_1
I consulenti tecnici delle parti hanno eseguito gli accertamenti tecnici loro demandati anteriormente alla proposizione del presente giudizio;
i medesimi sono professionisti di riconosciuta esperienza e affidabilità, ragione per la quale non si è reso necessario assumere consulenza tecnica d'ufficio a fronte delle conclusioni da questi
Pag. 5 di 6 rispettivamente rassegnate, inequivocabili e univoche. Superfluo, pertanto, l'esperire ulteriore attività istruttoria.
Alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, condivisi dai consulenti delle parti,
l'attrice va dichiarata figlia di . Parte_1 Persona_1
4. Per quanto attiene alla richiesta, formulata dall'attrice, di assunzione del cognome in aggiunta a quello attribuitole alla nascita a seguito del riconoscimento da parte Per_1
della madre questa trova accoglimento ai sensi dell'art. 262 c.c. Parte_2
5. In merito alle spese del presente giudizio, tutte le parti processuali chiedono che ne venga dichiarata la compensazione posto che si è reso necessario adire il giudice perché venga dichiarata in via giudiziale la paternità dell'attrice a seguito dell'improvviso decesso di , quando questi era ormai prossimo a procedere al suo Persona_1
riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1) dichiara , nato il [...] a [...] e ivi deceduto in data Persona_1
17/06/2018, padre di nata il [...] a [...], così assumendo Parte_1
il cognome “ ; Persona_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bolzano di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita al suo passaggio in giudicato, come per legge;
3) manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, o agli interessati, di curare la trasmissione della presente sentenza al sopra indicato Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 396/2000;
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 26/03/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 803/2024 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Luciana Pattaro del Foro di Verona, giusta procura in atti attrice nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. dom. Stefania Sartori del Foro di Verona, giusta procura in atti convenuta con l'intervento di
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ) e C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. dom. CP_5 C.F._6
Stefania Sartori del Foro di Verona, giusta procura in atti intervenuti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Pag. 1 di 6 In punto: dichiarazione giudiziale di paternità
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza di data 28/02/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 17/12/2024
“Dichiararsi che , nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_1
17.6.2018, è padre di , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
; disporsi, ai sensi dell'art. 262 c.c., che eseguendo la C.F._7 Parte_1
relativa scelta, assuma quale cognome;
ordinarsi all'ufficio Persona_2
dello Stato Civile del comune di Bolzano di eseguire l'annotazione della relativa emananda sentenza, a margine dell'atto di nascita n. 1015, Parte I, serie A, anno 1980
e di eseguire la trasmissione dell'annotazione agli uffici di stato civile competenti;
spese
e competenze di lite compensate. Per scrupolo defensionale, in via subordinata istruttoria: [omissis]” per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 19/12/2024
“Nel merito: accogliersi la domanda di accertamento della paternità di Persona_1
nei confronti di;
quanto alla domanda di parte attrice di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome parte convenuta si rimette a giustizia;
spese di causa Per_1 compensate. In via istruttoria: [omissis]” per parte intervenuta: come da note scritte depositate in data 19/12/2024
“Nel merito: previa dichiarazione dell'ammissibilità dell'intervento spiegato dai sigg.ri
, e nel presente giudizio, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
accogliersi la domanda di accertamento della paternità di nei confronti Persona_1
di ; quanto alla domanda di parte attrice di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome gli intervenuti si rimettono a giustizia;
spese di causa compensate. In Per_1 via istruttoria: [omissis]” il Pubblico Ministero: come da conclusioni pervenute in data 16/12/2024
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 1. Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di quanto statuito dal Tribunale di
Verona con sentenza n. 194/2024 di data 23/01/2024, pubblicata in data 25/01/2024, conveniva qui in giudizio , vedova di Parte_1 Controparte_1 Per_1
, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi spiegate.
[...]
Si costituiva in giudizio la convenuta, depositando relativa comparsa di risposta in data
27/06/2024 chiedendo l'accoglimento della domanda formulata ai fini della dichiarazione di paternità di nei confronti dell'attrice, rimettendosi alla Persona_1
decisione del Tribunale in ordine all'assunzione del cognome in aggiunta a quello Per_1
attribuitole alla nascita.
Parimenti, si costituivano in giudizio, depositando in data 27/06/2024 relativa comparsa,
i quattro figli di spiegando intervento volontario adesivo alle conclusioni Persona_1
rassegnate da parte convenuta.
Tutte le parti processuali fondavano le domande, formulate in atti, facendo riferimento agli accurati e completi accertamenti genetici eseguiti in via stragiudiziale dai rispettivi consulenti tecnici, l'esito dei quali è risultato essere inequivocabile e univoco.
Parte attrice depositava in data 11/10/2024 l'atto integrale di nascita, alla medesima riferito, giusta ordinanza di data 20/09/2024.
2. Sotto il profilo processuale, va brevemente rilevato come l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sia stata promossa nei confronti della vedova di , Persona_1
, ai sensi dell'art. 276 co. 1 c.c., avendola questi nominata sua Controparte_1
erede universale con testamento olografo pubblicato in data 23/07/2018 (cfr. doc. n. 9 di parte attrice). Ne consegue che, l'intervento in giudizio spiegato dai quattro figli di
è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 276 co. 2 c.c. (cfr. doc. nn. 3 e Persona_1
3-bis di parte attrice).
Inoltre, dall'esame dell'atto di nascita dell'attrice, si evince come l'azione, dalla medesima proposta, sia parimenti ammissibile ai sensi degli artt. 253 e 269 co. 1 c.c.
3. Nel merito, la domanda azionata dall'attrice, volta all'accertamento del rapporto di filiazione con , nato il [...] e ivi deceduto in data 17/06/2018, è Persona_1
fondata e, pertanto, va accolta.
Infatti, i consulenti tecnici incaricati dalle parti, per parte attrice, il dott. Per_3
, biologo e consulente genetico forense presso la Eurofins Genoma Group
[...]
Pag. 3 di 6 e, per parte convenuta, il dott. , medico legale e docente presso CP_6 Persona_4
l'Università di Verona, mediante indagine genetica eseguita sul materiale biologico prelevato dall'attrice dalla madre di quest'ultima dalla Parte_1 Parte_2
convenuta e dagli intervenuti , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , hanno accertato la paternità biologica di CP_4 Controparte_5 Persona_1
nei confronti di Parte_1
Il consulente tecnico di parte attrice ha proceduto, previa identificazione, al prelievo dei campioni, di seguito redigendo i relativi verbali (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Le conclusioni degli accertamenti, da questi eseguiti separatamente rispetto a quelli svolti dal consulente tecnico delle controparti, sono riportate nella relazione redatta, ove conclude come segue: “A) Dal confronto diretto del profilo genetico di , Parte_1
e , nonché delle rispettive madri, CP_3 CP_4 Controparte_5
e , sono emerse indicazioni significative circa la Parte_2 Controparte_1
possibilità che i soggetti condividano medesimo padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto forte all'ipotesi di un padre comune per due dei quattro fratelli B) La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi Per_1
di sesso femminile ha evidenziato poi che , Parte_1 Persona_5
e di presentano una perfetta compatibilità genetica, condividendo Controparte_5
quindi gli alleli di derivazione paterna, dato indicativo del fatto che siano tutte figlie del medesimo padre. C) In conclusione, in seguito alle analisi genetiche effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che , Parte_1
, , e condividono il padre CP_2 CP_4 CP_3 Controparte_5
biologico” (cfr. doc. n. 7 di parte attrice).
Parimenti, il consulente tecnico di parte convenuta, ha accertato quanto segue: “La elaborazione biostatistica ha prodotto informazioni risolutive quanto alla sussistenza del rapporto di parentela di fratellastri/mezzi fratelli fra e e Parte_1 Pt_1 CP_3
, e e quindi indirettamente della
[...] CP_2 CP_4 Controparte_5
paternità biologica di , nei confronti di . Il dato statistico Persona_1 Parte_1
è altamente significativo ove si consideri che il rapporto parentale ricercato prevede la condivisione di un solo genitore, il padre biologico, e madri biologiche diverse. A supporto del dato biostatistico derivante dall'analisi degli STR autosomici, opera infine
Pag. 4 di 6 anche l'analisi dei profili genetici X-STRs. Come già ricordato in premessa il padre biologico trasmette alla propria progenie femminile l'aplotipo X-STRs e pertanto tutte le figlie femmine, a prescindere dalla madre biologica, condivideranno l'aplotipo X-
STRs trasmesso dal medesimo padre biologico. In questa prospettiva, per comparazione dei profili genetici è stato possibile evidenziare per ciascuno dei 12 marcatori X-STRs indagati, previa estrapolazione della variante allelica di necessaria derivazione materna, la piena condivisione fra e le tre sorelle ( , Parte_1 Per_1 CP_2 Pt_1
e di una deriva genetica paterna comune, ossia un aplotipo 12 X-STRs CP_5
trasmesso dal medesimo padre biologico (vedasi Tabella). Tanto rilevato, si deve affermare che rientra nella linea genetica per derivazione paterna da Parte_1
cui derivano , e , e di CP_3 CP_2 CP_4 Controparte_5
riflesso, alla luce della precedente elaborazione biostatistica, essa sia da considerarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, generata dal medesimo padre biologico. Va osservato che le condizioni richieste dalla controparte rispetto al superamento della soglia di valore di LR 1000 non risulterebbero rispettate quanto meno per il confronto fra e e e e (vedi supra). Si Parte_1 Pt_1 CP_3 Parte_1 CP_4
tratta di un criterio erroneamente applicato (non da noi che non avevamo uno specifico interesse a enfatizzare i risultati bio-statistici) al rapporto di parentela=mezzi fratelli, non tanto per il rapporto di verosimiglianza quanto per il valore atteso. Il valore LR indicato come superiore a 1000 è un valore che trova giustificazione
ESCLUSIVAMENTE quando viene vagliato come ipotesi il rapporto di paternità diretto padre/figlio. In sintesi conclusiva risulta sostanzialmente comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del rapporto parentale di fratelli Persona_6
fra ed di quattro fratelli: , Parte_1 CP_3 CP_2 CP_4
e , tanto da potersi ritenere, che sia il padre biologico Controparte_5 Persona_1 anche di ” (cfr. doc. sub 2 n. 3 di parte convenuta e intervenuta). Parte_1
I consulenti tecnici delle parti hanno eseguito gli accertamenti tecnici loro demandati anteriormente alla proposizione del presente giudizio;
i medesimi sono professionisti di riconosciuta esperienza e affidabilità, ragione per la quale non si è reso necessario assumere consulenza tecnica d'ufficio a fronte delle conclusioni da questi
Pag. 5 di 6 rispettivamente rassegnate, inequivocabili e univoche. Superfluo, pertanto, l'esperire ulteriore attività istruttoria.
Alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, condivisi dai consulenti delle parti,
l'attrice va dichiarata figlia di . Parte_1 Persona_1
4. Per quanto attiene alla richiesta, formulata dall'attrice, di assunzione del cognome in aggiunta a quello attribuitole alla nascita a seguito del riconoscimento da parte Per_1
della madre questa trova accoglimento ai sensi dell'art. 262 c.c. Parte_2
5. In merito alle spese del presente giudizio, tutte le parti processuali chiedono che ne venga dichiarata la compensazione posto che si è reso necessario adire il giudice perché venga dichiarata in via giudiziale la paternità dell'attrice a seguito dell'improvviso decesso di , quando questi era ormai prossimo a procedere al suo Persona_1
riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1) dichiara , nato il [...] a [...] e ivi deceduto in data Persona_1
17/06/2018, padre di nata il [...] a [...], così assumendo Parte_1
il cognome “ ; Persona_2
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bolzano di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita al suo passaggio in giudicato, come per legge;
3) manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, o agli interessati, di curare la trasmissione della presente sentenza al sopra indicato Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 396/2000;
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 26/03/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
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