Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11695 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- dell'informazione antimafia ostativa resa dal Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma - con provvedimento del -OMISSIS-, che ha disposto il rigetto della domanda di iscrizione della -OMISSIS- nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori pubblici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 30 del d.l. n. 189 del 2016;
- della nota prot. n. -OMISSIS-. A. 1. /Area I del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Avellino ha comunicato la revoca dell'iscrizione dall'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (c.d. white list ), in ragione dell'adozione del provvedimento interdittivo di cui al punto che precede;
- della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma - ha comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento interdittivo impugnato in via principale;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, di estremi e contenuto non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”) ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, l’informazione interdittiva antimafia resa dal Ministero dell’Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma - con provvedimento del -OMISSIS-, con contestuale il rigetto della domanda di iscrizione della società odierna ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori pubblici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 30 del d.l. n. 189/2016, unitamente alla nota prot. n. -OMISSIS-. A. 1. /Area I del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Avellino ha comunicato la revoca dell’iscrizione della società dall’elenco di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (c.d. “white list”).
2. I provvedimenti gravati poggiano, in estrema sintesi, su due elementi istruttori emersi dalle risultanze info-investigative acquisite dalle Autorità competenti, e segnatamente:
- sul rinvio a giudizio nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., nell’ambito del quale alla società ricorrente è stato contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 24 ter, 25, 25 octies del d. lgs. n. 231/2001. Dalle relative indagini, in particolare, sarebbe emersa l’esistenza di un sodalizio tra alcuni imprenditori finalizzato a finanziare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “-OMISSIS-”, fazione “-OMISSIS-”, attraverso l’illecita aggiudicazione di appalti pubblici della ASL 3 - Napoli Sud e il pagamento dei relativi corrispettivi anche in assenza dell’esecuzione dei lavori. Tale sodalizio di imprenditori, per raggiungere l’obiettivo indicato, avrebbe corrotto un dirigente della citata ASL, che sarebbe stato posto a servizio dell’organizzazione criminale;
- sul coinvolgimento della -OMISSIS- in detto quadro criminoso per il tramite del sig. -OMISSIS-, soggetto ritenuto appartenente alla consorteria mafiosa sopra citata e risultato amministratore di fatto della società ricorrente.
3. Tanto premesso, avverso i gravati provvedimenti parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85, 91 e 94 del d.lgs. 159 del 2011 - Difetto di motivazione - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - Contraddittorietà ed illogicità manifesta - travisamento, arbitrarietà e sviamento - Difetto assoluto di istruttoria - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Sostiene la ricorrente che i provvedimenti gravati si baserebbero sulla sola circostanza, del tutto irrilevante ai fini del giudizio di “mafiosità”, che la società abbia subito il rinvio a giudizio, per la presunta commissione dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 24-ter, 25 e 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001, nel menzionato procedimento penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. La -OMISSIS- sarebbe stata, infatti, casualmente implicata nel citato procedimento penale per illecito amministrativo dipendente da reato per essersi aggiudicata una sola commessa da parte della ASL 3 - Napoli Sud, di esiguo valore (e poi risolta), in ragione dell’indimostrata ingerenza del Sig. -OMISSIS- – soggetto controindicato - nelle scelte operative e imprenditoriali della società, senza però alcun coinvolgimento degli organi societari della stessa. La società ricorrente farebbe infatti capo esclusivamente alla famiglia -OMISSIS-, i cui componenti, privi di pregiudizi penali, non sarebbero mai stati vicini ad alcuna consorteria criminale. Indimostrata sarebbe, quindi, l’affermata infiltrazione criminale nella -OMISSIS-
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159 del 2011 - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - Difetto assoluto di istruttoria - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Afferma la ricorrente che il presunto pericolo di infiltrazione criminale, anche qualora ritenuto ipoteticamente ipotizzabile, sarebbe comunque riconducibile ad una situazione del tutto occasionale, tale per cui l’Amministrazione, in un’ottica di proporzionalità, avrebbe dovuto prescrivere all’impresa, in luogo dell’immediata adozione dell’informazione interdittiva, l’osservanza di una delle misure collaborative elencate dall’art. 94-bis del Codice antimafia.
4. In data 25 gennaio 2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino, depositando documentazione relativa al procedimento de quo e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. In vista dell’udienza sulla sospensiva parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata respinta.
7. Con nota depositata in data 2 maggio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Le due doglianze proposte da parte ricorrente possono essere trattate congiuntamente, in ragione del loro tenore. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l'interdittiva antimafia costituisce una misura che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
11. Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione e non sanzionatoria, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
12. Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).
13. Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica (dunque, si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre), l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione, non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali.
14. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia) lì dove altri, “ a condotta libera ”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, “unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.
15. Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell'art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall'art. 91, comma 6, possano essere desunti “ dagli accertamenti disposti dal prefetto ”.
16. L'ampiezza dei poteri di accertamento è giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento interdittivo e comporta che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti di per sé privi dell'assoluta certezza che, tuttavia, complessivamente letti, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
17. L’elasticità della copertura legislativa, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
18. La funzione di “ frontiera avanzata ” dell'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone infatti, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (così Consiglio di Stato, sez. III, n. 7796/2024, n. 9357/ 2023; n. 758/2019).
19. In tale direzione, la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “ più probabile che non ”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 3531/2024).
20. Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3263).
21. In tale direzione assumono rilevanza condizionante rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose. A tali rapporti l'Amministrazione può dare rilievo laddove, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto (Consiglio di Stato n. 7796/2024, n. 5227/2023).
22. Poste tali coordinate ermeneutiche in ordine alla natura delle regole di giudizio che devono orientare l’amministrazione, va pure considerato che, in caso di contestazione giudiziaria, il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell’infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
23. Ciò posto e venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che il quadro indiziario a fondamento delle avversate determinazioni superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della gravità delle acquisizioni istruttorie agli atti.
24. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, un quadro indiziario complessivo dal quale devono ritenersi sussistenti idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori dì concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte della società ricorrente.
25. Rilievo centrale nelle valutazioni della Struttura di Missione assumono in tal senso gli atti del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito del quale alla società ricorrente è stato contestato l’illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5, 24 ter, 25, 25 octies del d. lgs. n. 231/2001.
26. In particolare, dalle indagini coordinate dalla DDA di Firenze e svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca quali versaste in atti è emerso un articolato sodalizio criminale che ruotava attorno ad imprenditori edili residenti in provincia di Lucca e Caserta, intranei e/o a disposizione dell’associazione mafiosa denominata “-OMISSIS-” fazione “-OMISSIS-”, i quali, utilizzando prestanomi e società compiacenti, si aggiudicavano illecitamente appalti della ASL 3 – Napoli Sud per milioni di euro. A tale scopo il sodalizio aveva stabilito rapporti corruttivi con un dirigente della ASL, il quale non solo aveva affidato/aggiudicato gli appalti in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva consentito al sodalizio di conseguirne il pagamento anche in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori.
27. In detto ambito delittuoso la società ricorrente è risultata inserita tramite -OMISSIS-, associato al gruppo criminale indagato e della cui collaborazione i capi, direttori ed organizzatori dell’associazione si avvalevano per l’utilizzo delle diverse imprese edili allo stesso riferibili, tra le quali anche la -OMISSIS-
28. In tale ottica depongono il contenuto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, versati in atti.
29. Il ruolo di -OMISSIS- quale amministratore di fatto della -OMISSIS- è rimarcato anche nell’interdittiva antimafia adottata 16 novembre 2020 dal Prefetto di Frosinone nei confronti della -OMISSIS- (altra ditta coinvolta nell’indagine), pure depositata in atti dall’Amministrazione resistente.
30. In virtù di questo rapporto tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, la Procura della Repubblica di Firenze ha contestato a quest’ultima i reati previsti e puniti dagli artt. 5 (responsabilità dell’ente) e 24 ter (delitti di criminalità organizzata), 25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio), 25 octies (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del d.lgs. n. 231/2001.
31. Detta circostanza risulta già di per sé sufficiente a ritenere configurato il pericolo, secondo la regola del “ più probabile che non ”, che la -OMISSIS-, risultata aggiudicataria di una commessa con la ASL in questione, fosse esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
32. Né in proposito assume rilevanza la circostanza dedotta dalla società ricorrente che nessuno dei soci e amministratori della -OMISSIS- sia stato direttamente indagato nel procedimento penale che ha interessato la società come persona giuridica, tenuto conto che il disegno criminoso contestato alla società si è realizzato per il tramite di -OMISSIS-, figura tramite la quale la -OMISSIS- si sarebbe resa strumento, unitamente ad altre aziende, per la realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione criminale.
33. In proposito va considerato che, come evidenziato, l'interdittiva antimafia costituisce misura di natura cautelare che ha la funzione della massima anticipazione della soglia di prevenzione. Essa non richiede né la sussistenza di condanne, quale presupposto preclusivo al giudizio complessivo sugli altri indici-spia, né la necessità di altri provvedimenti del giudice penale (rinvio a giudizio, misure cautelari, misure di prevenzione) ai fini della complessiva valutazione sul grado di permeabilità della criminalità organizzata; permeabilità che nel caso di specie è risultata confermata dalle indagini penali che hanno interessato (quello che è risultato essere) l’amministratore di fatto della società e che, in un’ottica preventiva, hanno ragionevolmente indotto l’Amministrazione resistente a ritenere sussistente il rischio di permeabilità della -OMISSIS- alle attività criminali del sodalizio nel quale il -OMISSIS- è risultato inserito.
34. Da ciò è derivato logicamente anche la cancellazione della -OMISSIS- dall’Anagrafe antimafia degli esecutori, la cui iscrizione si sarebbe configurato – come evidenziato dalla difesa erariale - come un atto manifestamente irragionevole.
35. La ratio giustificatrice dell’istituzione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori è infatti quella di creare un elenco di operatori economici scevri da qualsivoglia pregiudizio antimafia per garantire che la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto avvenga nel pieno rispetto della legalità; l’iscrizione di una società su cui attualmente pende una richiesta di rinvio a giudizio per sospetti legami con la criminalità organizzata si configurerebbe, dunque, come un atto gravemente in contrasto non solo con il paradigma normativo di riferimento, ma anche con i principi ispiratori della normativa speciale per la ricostruzione.
36. Tanto considerato, ritiene il Collegio che l’Amministrazione, tenuto conto delle risultanze delle indagini penali richiamate e degli accertamenti svolti dalle Autorità a ciò preposte, abbia correttamente operato nelle valutazioni formulate nei riguardi della -OMISSIS-
37. D’altra parte, non condivisibile è pure la doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione delle misure amministrative di cui all'art. 94-bis D. Lgs. n. 159/2011, poiché non è ravvisabile il requisito della “agevolazione occasionale” previsto da tale disposizione, avuto riguardo alla stabile struttura organizzata messa in atto dagli imprenditori imputati nel richiamato procedimento penale ai fini dell’aggiudicazione delle commesse pubbliche, da cui si è desunto il rischio di condizionamento mafioso.
38. Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene i provvedimenti gravati indenni dalle censure di parte ricorrente. Il ricorso va dunque respinto perché infondato.
39. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che determina in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’Amministrazione resistente, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, nonché i riferimenti al clan indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.