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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
N.R.G. 30194/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PULIANI Parte_1
AN e IC IL per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.rp.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Scarlato per CP_1 procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: assegno unico familiare
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver presentato domanda in sede amministrativa di pagamento di assegno unico familiare, che i figli minori erano arrivati in Italia il 19 febbraio
2023 convivevano con i genitori ed erano in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, che la mancata attestazione rilasciata alle figlie di minori di residenza in Italia non poteva costituire ostacolo al riconoscimento del beneficio, in ragione delle lungaggini burocratiche sottostanti gli accertamenti amministrativi, di essere altresì in possesso del requisito economico, ciò premesso ha chiesto al
Tribunale di :“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di marzo 2024 o dalla diversa data accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad CP_1 erogare la citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto. “
In corso di causa parte ricorrente ha depositato stato di famiglia del ricorrente, come da attestazione del Ministero dell'Interno del 26 giugno 2025.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda atteso che dalla CP_1 consultazione dei registri anagrafici non risultava la residenza delle minori in
Roma, fatto ammesso dalla stessa parte ricorrente e pertanto non sussistente il presupposto richiamato dal D.Legs. 230/21 secondo cui : “ Ai fini del presente decreto si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato nell'Isee”, documento che richiede la residenza in Italia dei figli minori.
Concesso termine a parte ricorrente per integrare la documentazione, come da ordinanza del 18 luglio 2025, la parte non dava seguito alla richiesta e all'odierna udienza, sulle produzioni documentali richieste la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente in assenza di documentazione prodotta da parte ricorrente che dia conto dell'effettiva e continua presenza in Italia delle minori dopo il loro ingresso nel territorio italiano, fin dal deposito della domanda amministrativa presentata dal ricorrente il 24 marzo 2024 e volta alla corresponsione della prestazione in oggetto, non è possibile superare l'eccezione dell' che a sua volta si fonda sulle risultanze dei registri anagrafici. CP_1
Pag. 2 di 3 La domanda non merita pertanto di essere accolta ed in ragione della dichiarazione contenuta in ricorso sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 6 agosto 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge la domanda;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
Roma 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
N.R.G. 30194/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PULIANI Parte_1
AN e IC IL per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.rp.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Scarlato per CP_1 procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: assegno unico familiare
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver presentato domanda in sede amministrativa di pagamento di assegno unico familiare, che i figli minori erano arrivati in Italia il 19 febbraio
2023 convivevano con i genitori ed erano in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, che la mancata attestazione rilasciata alle figlie di minori di residenza in Italia non poteva costituire ostacolo al riconoscimento del beneficio, in ragione delle lungaggini burocratiche sottostanti gli accertamenti amministrativi, di essere altresì in possesso del requisito economico, ciò premesso ha chiesto al
Tribunale di :“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di marzo 2024 o dalla diversa data accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad CP_1 erogare la citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto. “
In corso di causa parte ricorrente ha depositato stato di famiglia del ricorrente, come da attestazione del Ministero dell'Interno del 26 giugno 2025.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda atteso che dalla CP_1 consultazione dei registri anagrafici non risultava la residenza delle minori in
Roma, fatto ammesso dalla stessa parte ricorrente e pertanto non sussistente il presupposto richiamato dal D.Legs. 230/21 secondo cui : “ Ai fini del presente decreto si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato nell'Isee”, documento che richiede la residenza in Italia dei figli minori.
Concesso termine a parte ricorrente per integrare la documentazione, come da ordinanza del 18 luglio 2025, la parte non dava seguito alla richiesta e all'odierna udienza, sulle produzioni documentali richieste la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente in assenza di documentazione prodotta da parte ricorrente che dia conto dell'effettiva e continua presenza in Italia delle minori dopo il loro ingresso nel territorio italiano, fin dal deposito della domanda amministrativa presentata dal ricorrente il 24 marzo 2024 e volta alla corresponsione della prestazione in oggetto, non è possibile superare l'eccezione dell' che a sua volta si fonda sulle risultanze dei registri anagrafici. CP_1
Pag. 2 di 3 La domanda non merita pertanto di essere accolta ed in ragione della dichiarazione contenuta in ricorso sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato 6 agosto 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge la domanda;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
Roma 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Pag. 3 di 3