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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1596/2021 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. NEGRO ISABELLA;
Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
E
( ) Controparte_1 C.F._3
Avv. RECUPITO GIUSEPPE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16419/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era Parte_1
stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per ingiurie e danneggiamento proposta nei confronti di Controparte_1
Si è costituito in giudizio quest'ultimo instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe .
L'appello è infondato.
La vicenda si è sviluppata in un contesto di rapporti condominiali indubbiamente tesi ed acrimoniosi, ma l'oggetto del presente giudizio è stabilire se ed in un preciso momento si siano verificati gli episodi de quibus.
Va premesso che l'onere della prova del fatto illecito, del danno e del nesso di causalità grava sull'attore ex art 2697 c.c, sicchè l'insufficienza della prova grava su di esso per una precisa scelta del Legislatore che in subiecta materia, a differenza di altre fattispecie , non ha previsto alcuna inversione dei normali oneri probatori.
Per quanto attiene alle ingiurie, le deposizioni testimoniali sono insufficienti a ritenere assolto tale onere.
In linea generale va evidenziato che i riferimenti temporali sono generici.
Sul piano soggettivo si evidenzia la lacunosità della deposizione della teste che da una parte ha genericamente confermato l'assunto di parte attrice, Tes_1
dall'altro non ha saputo precisare l'esatto contesto temporale in cui l'episodio sarebbe avvenuto, come pure è estremamente ridotta l' attendibilità della deposizione del coniuge, non suffragata da alcun riscontro.
Parte appellante ha invocato a sostegno del proprio assunto quanto dichiarato dai testi nell'ambito di un procedimento penale.
2 Ma , a prescindere dal fatto che trattasi di prova atipica, si rileva l'irritualità delle produzioni documentali in grado di appello.
A norma degli artt.87 e 74 disp. att. c.p.c., infatti, i documenti non possono essere prodotti alla rinfusa, ma ogni singolo documento deve essere indicato e descritto nell'indice dei documenti, sicchè sarebbe stata indispensabile una indicazione analitica dei singoli documenti prodotti per ciascuna parte richiesta . La norma che prescrive l'indicazione del singolo documento ha infatti una ratio ben precisa.
La certezza della individuazione dei documenti prodotti, del contenuto degli stessi rispondono alla necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, nell'interesse del soggetto che li produce, della controparte per l'esercizio di difesa, del giudice per il doveroso compiuto esame degli stessi in rito ed in merito.
Tale disposizioni conservano piena validità anche nel processo telematico, nel quale non è consentita comunque la produzione disordinata dei documenti.
Espressione di tale onere di carattere generale è la sentenza della Corte di
Cassazione 11617/2011 che ha precisato : “ La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice
d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.”.
Con l'ordinanza 23452/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato:
“L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto
a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da
3 un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 16235/2022 ha ribadito:
“Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Al riguardo si rileva che quelli che avrebbero dovuto essere i singoli documenti sono stati riversati in grado di appello in pochi file contenenti una pluralità di documenti.
Per quanto attiene al danneggiamento, oltre a quanto già esposto, si aggiunge l'insufficienza della prova del nesso di causalità , in quanto le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono state censurate in modo apodittico.
Il motivo di appello concernente la regolazione delle spese di lite è infondato non essendo stata proposta una domanda riconvenzionale, oggetto di altro giudizio .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( > € 26.000,00 come da sommatoria delle voci di condanna contenute nelle conclusioni dell'atto di appello)
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1
favore di con distrazione in favore dell'avv. RECUPITO Controparte_1
4 IU dichiaratosi antistatario che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 30.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1596/2021 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. NEGRO ISABELLA;
Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
E
( ) Controparte_1 C.F._3
Avv. RECUPITO GIUSEPPE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16419/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era Parte_1
stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per ingiurie e danneggiamento proposta nei confronti di Controparte_1
Si è costituito in giudizio quest'ultimo instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe .
L'appello è infondato.
La vicenda si è sviluppata in un contesto di rapporti condominiali indubbiamente tesi ed acrimoniosi, ma l'oggetto del presente giudizio è stabilire se ed in un preciso momento si siano verificati gli episodi de quibus.
Va premesso che l'onere della prova del fatto illecito, del danno e del nesso di causalità grava sull'attore ex art 2697 c.c, sicchè l'insufficienza della prova grava su di esso per una precisa scelta del Legislatore che in subiecta materia, a differenza di altre fattispecie , non ha previsto alcuna inversione dei normali oneri probatori.
Per quanto attiene alle ingiurie, le deposizioni testimoniali sono insufficienti a ritenere assolto tale onere.
In linea generale va evidenziato che i riferimenti temporali sono generici.
Sul piano soggettivo si evidenzia la lacunosità della deposizione della teste che da una parte ha genericamente confermato l'assunto di parte attrice, Tes_1
dall'altro non ha saputo precisare l'esatto contesto temporale in cui l'episodio sarebbe avvenuto, come pure è estremamente ridotta l' attendibilità della deposizione del coniuge, non suffragata da alcun riscontro.
Parte appellante ha invocato a sostegno del proprio assunto quanto dichiarato dai testi nell'ambito di un procedimento penale.
2 Ma , a prescindere dal fatto che trattasi di prova atipica, si rileva l'irritualità delle produzioni documentali in grado di appello.
A norma degli artt.87 e 74 disp. att. c.p.c., infatti, i documenti non possono essere prodotti alla rinfusa, ma ogni singolo documento deve essere indicato e descritto nell'indice dei documenti, sicchè sarebbe stata indispensabile una indicazione analitica dei singoli documenti prodotti per ciascuna parte richiesta . La norma che prescrive l'indicazione del singolo documento ha infatti una ratio ben precisa.
La certezza della individuazione dei documenti prodotti, del contenuto degli stessi rispondono alla necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, nell'interesse del soggetto che li produce, della controparte per l'esercizio di difesa, del giudice per il doveroso compiuto esame degli stessi in rito ed in merito.
Tale disposizioni conservano piena validità anche nel processo telematico, nel quale non è consentita comunque la produzione disordinata dei documenti.
Espressione di tale onere di carattere generale è la sentenza della Corte di
Cassazione 11617/2011 che ha precisato : “ La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice
d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.”.
Con l'ordinanza 23452/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato:
“L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto
a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da
3 un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 16235/2022 ha ribadito:
“Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Al riguardo si rileva che quelli che avrebbero dovuto essere i singoli documenti sono stati riversati in grado di appello in pochi file contenenti una pluralità di documenti.
Per quanto attiene al danneggiamento, oltre a quanto già esposto, si aggiunge l'insufficienza della prova del nesso di causalità , in quanto le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono state censurate in modo apodittico.
Il motivo di appello concernente la regolazione delle spese di lite è infondato non essendo stata proposta una domanda riconvenzionale, oggetto di altro giudizio .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( > € 26.000,00 come da sommatoria delle voci di condanna contenute nelle conclusioni dell'atto di appello)
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1
favore di con distrazione in favore dell'avv. RECUPITO Controparte_1
4 IU dichiaratosi antistatario che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 30.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
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