Sentenza 7 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 00439/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2017, proposto da
ER RKs S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Valerio, domiciliato presso la Segreteria TAR, in Bologna, via D'Azeglio, 54;
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento in data 15/12/2017, con cui il comune di Cesena ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità della istanza per manifestazione circense da svolgersi presso il Parco Ippodromo di Cesena dal 18.12.2017 al 20.01.2018 15.12.2017 - comunicato a mezzo pec in pari data)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ER RKs srls chiede l’annullamento dell’atto in data 18/12/2016, con il quale il Comune di Cesena ha comunicato alla società “…l’improcedibilità della istanza per manifestazione circense da svolgersi presso il Parco Ippodromo di Cesena dal 18.12.2017 al 20.01.2018…” presentata da ER RKs srls in data 15/12/2017.
La società ricorrente ritiene illagittimo l’operato dell’Amministrazione comunale di Cesena per motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 9 L. n. 337 del 1968; violazione degli artt. 4, 9, 16, 21, 33, 35, 41 Cost., nonché violazione dell’art. 50 del D.lgs.n. 267 del 2000., in quanto tutto l’operato del Comune nel caso della domanda della società ricorrente è stato preordinato ad impedire lo svolgimento della manifestazione circense nell’area dell’Ippodromo di Cesena in quel tempo gestita da Hippogroup Cesenate s.p.a. nei giorni dal 18/12/2017 al 20/1/2018. Detto atteggiamento sembra il portato di un’impostazione di tipo animalista contro l’attività circense in generale, perché ritenuta responsabile di maltrattamento nei confronti degli animali che si esibiscono nel Circo. Tale operato risulta illegittimo stante la liceità dell’utilizzo degli animali nei circhi ex artt. 1 e 9 della L. 337 del 1968, dovendo anzi le amministrazioni comunali mettere a disposizione delle imprese circensi, per la loro esibizione, almeno un’area pubblica a tale scopo idonea.
Nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto assistere ed esitare favorevolmente la domanda della ricorrente mediante soccorso istruttorio procedimentale, anziché affermare ingiustificatamente l’improcedibilità per presunta tardività della stessa.
Il Comune di Cesena, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 16 maggio 2023, nessuna parte costituita presente, la causa è stata chiamata: il Presidente comunica la possibilità di decisione della controversia mediante rilievo d’ufficio, ex art. 73 comma 3 Cod. Proc. Amm., dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale osserva che il presente ricorso si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse di ER RK srls.
Dagli atti di causa risulta infatti che la società ricorrente non ha più alcun concreto interesse a contestare al Comune di Cesena di non avere potuto – a causa dell’atto in questa sede impugnato – esercitare la propria attività circense nel Comune di Cesena nel periodo dal 18/12/2017 al 23/1/2018.
Né in atti risulta che tale domanda sia stata presentata dalla società ricorrente per gli anni successivi e nemmeno risulta dal ricorso o da ulteriori atti depositati successivamente che sia stata proposta subordinata azione risarcitoria nei confronti del comune di Cesena per il pregiudizio derivato alla ricorrente dagli atti comunali qui impugnati.
Per le suesposte ragioni, il Collegio dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Tenuto conto della peculiarità della controversia, si ritiene di disporre, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Umberto Giovannini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO