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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15705/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1972), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE MARCO MARCO;
(ROMA (RM), 03/02/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE MARCO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/05/1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e e per l'effetto autorizzare gli stessi Parte_1 Controparte_1
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma (RM) alla Via Emilio Macro n. 28,
interno 10, di proprietà del Sig. verrà assegnata a Controparte_1
quest'ultimo che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non Per_1
autonomo economicamente, e che contribuirà al mantenimento del figlio in
via esclusiva.
3) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto
economicamente autosufficiente.
4) A composizione transattiva degli aspetti patrimoniali dei coniugi il
Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante Parte_1
assegno circolare che verrà consegnato dal Sig. alla Controparte_1
Sig.ra all'udienza per la comparizione delle Parte_1
parti nel caso in cui essa si svolga in presenza, oppure entro e non oltre 10
giorni dall'emanazione della sentenza nel caso in cui l'udienza per la
comparizione delle parti si svolga mediante trattazione scritta. 5) Tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali ed indispensabili ai
fini della risoluzione del contrasto tra i coniugi e del raggiungimento della
definizione congiunta della presente separazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15705/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 04/11/1972) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 03/02/1970) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
25/05/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 322, Parte II, Serie A04, Anno 1996, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15705/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1972), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE MARCO MARCO;
(ROMA (RM), 03/02/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE MARCO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/05/1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e e per l'effetto autorizzare gli stessi Parte_1 Controparte_1
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Roma (RM) alla Via Emilio Macro n. 28,
interno 10, di proprietà del Sig. verrà assegnata a Controparte_1
quest'ultimo che la abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non Per_1
autonomo economicamente, e che contribuirà al mantenimento del figlio in
via esclusiva.
3) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto
economicamente autosufficiente.
4) A composizione transattiva degli aspetti patrimoniali dei coniugi il
Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante Parte_1
assegno circolare che verrà consegnato dal Sig. alla Controparte_1
Sig.ra all'udienza per la comparizione delle Parte_1
parti nel caso in cui essa si svolga in presenza, oppure entro e non oltre 10
giorni dall'emanazione della sentenza nel caso in cui l'udienza per la
comparizione delle parti si svolga mediante trattazione scritta. 5) Tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali ed indispensabili ai
fini della risoluzione del contrasto tra i coniugi e del raggiungimento della
definizione congiunta della presente separazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15705/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 04/11/1972) e (ROMA
[...] Controparte_1
(RM), 03/02/1970) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
25/05/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 322, Parte II, Serie A04, Anno 1996, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi