TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8078/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8078/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Giuseppe Vendola e Almerinda Giordano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in San Giuseppe UV (NA) alla via XX Settembre n. 20/2;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dagli avv.ti Andrea
Viscovo ed Umberto De Luca, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Volla (NA), alla via IV Novembre n. 75;
APPELLATO
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Angela Klain e
Rita Garlassi, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Napoli, alla via Scarlatti n.201; APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1538/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la società Controparte_1 CP_2
al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito all'installazione
[...]
sulla sua autovettura, modello Nissan Juke, di un impianto Gpl montato presso l'officina di e fornito ed omologato dalla società . _1 CP_2
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la nullità della domanda, Controparte_1
nonché, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, contestando, altresì, il merito della pretesa creditoria.
Si costituiva anche la la quale deduceva l'inoperatività e la Controparte_2
decadenza dalla garanzia prevista in materia, nonché, l'infondatezza dell'azione, chiedendone il rigetto.
Esperito vanamente il procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante una CTU tecnica all'esito della quale il Giudicante, con sentenza n.
1538/2019, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Avverso la suindicata pronuncia proponeva il presente gravame, Parte_1
deducendo che il primo Giudice gli aveva erroneamente contestato l'omessa qualificazione della domanda;
denunciava, inoltre, l'inesattezza del quesito sottoposto all'Ausiliario, nonché, l'incompletezza dell'elaborato peritale;
si doleva dell'impropria valutazione compiuta in merito all'insufficienza della prova, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; censurava, infine, la pronuncia sulle spese.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di disporre una nuova CTU nonché, in via subordinata, di riformare l'impugnata pronuncia “confermando le conclusioni della CTU quali quelle riportate a pag. 15 dell'elaborato peritale”; in via ulteriormente gradata, chiedeva di riconoscere la parte maggiore di responsabilità del danno a carico di con relativa condanna al proporzionato ristoro. In estremo Controparte_1
subordine chiedeva, infine, di disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado e, in ogni caso, di condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.
Si costituivano entrambi gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 01.10.2024 alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa degli appellati, i quali hanno avuto modo di contrastare l'impugnativa in maniera articolata e diffusa.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il Giudice di Parte_1
Pace gli avrebbe contestato la mancata qualificazione della domanda in maniera impropria, in quanto la detta qualificazione spetta al giudice, ed evidenzia che la
“critica” mossa nei suoi confronti avrebbe inficiato l'intera sentenza, perché avrebbe condotto il Giudicante a “ragionare in maniera difforme da quanto richiesto”.
Il motivo è infondato atteso che l'appellante non ha specificato in che modo questo abbia inciso sulla pronuncia gravata e, di conseguenza, ha omesso di censurare ritualmente la sentenza sul punto. Del pari infondata è la doglianza espressa circa il tenore del quesito sottoposto all'Ausiliario (cfr. “accertare se l'installazione dell'impianto a GPL eseguito dall'officina sul veicolo della parte attrice sia avvenuta a regola Controparte_1
d'arte, ovvero se abbia cagionato i danni lamentati determinandone, se del caso
l'ammontare”), in cui non sarebbe contemplata l'ipotesi di responsabilità del produttore dell'impianto, nonostante lo stesso fosse stato Controparte_2
regolarmente evocato in giudizio.
Difatti, “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (v. ex multis Cass. Ord. n. 326/2020; Cass. n.
4660/2006).
Conseguentemente, i provvedimenti di ammissione di una CTU o che concernono il suo espletamento non sono autonomamente impugnabili, in quanto non pregiudicano la decisione, essendo anzi ad essa strumentali;
sono d'altronde pienamente revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi (v. Cass. n. 10771/1996), anche implicitamente, avendo efficacia del tutto provvisoria (v. Cass n. 11183/2000).
Orbene, l'attore nel corso del primo grado di giudizio nulla ha eccepito circa la formulazione del quesito, non ne ha richiesto la modifica, né ha prospettato la derivazione dallo stesso di ipotesi di nullità che, comunque, avrebbero dovuto essere sollevate nella prima difesa utile;
pertanto, il motivo non può trovare accoglimento, anche in considerazione del fatto che l'Ausiliario ha comunque attentamente vagliato la responsabilità del fornitore dell'impianto.
Non coglie nel segno neppure la censura che investe le risultanze dell'indagine tecnica, che - a dire dell'appellante - non restituirebbe una risposta univoca e, quindi, avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a disporre la rinnovazione della
CTU, anziché a rigettare la domanda.
Invero, l'odierno appellante nella pregressa fase processuale non ha svolto rilievi critici né alla bozza che l'Ausiliario ha trasmesso alle parti, né alla relazione definitiva;
tant'è che dopo il deposito dell'elaborato peritale ha chiesto rinvio per precisazione conclusioni. Motivo per cui le riserve espresse soltanto con l'atto di appello sono tardive e strumentali, oltre che infondate.
A ben vedere, infatti, mentre, da un lato, l'appellante stigmatizza la perplessità delle conclusioni peritali, dall'altro, pretende di attribuire alle stesse un senso diverso da quello che realmente hanno, smentendo così la prospettata incertezza.
Per la precisione, l'appellante sostiene che le conclusioni sarebbero quelle contenute nella pag. 15 della Relazione in cui l'Ausiliario “individua una responsabilità a carico della società per non aver fornito nel kit di montaggio un CP_2
cuscinetto antivibrazione – seppur non obbligatorio in base alla normativa vigente –
e, dall'altro al mancato controllo periodico da effettuarsi dal proprietario dell'auto annualmente” (v. atto di appello).
Invece, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le conclusioni sarebbero quelle riportate alla pagina 19 che, secondo il costituiscono “solo Pt_1
una mera risposta ad un quesito di cui alle note tecniche del CTP della società CP_2
tal .
[...] Per_1
Ebbene, il motivo non ha fondamento in quanto la Relazione Peritale mette in luce che “La casistica in oggetto evidentemente è stata determinata da una condizione progressivamente non ottimale dell'avvitamento del serbatoio alla piastra, condizione che ha portato ad uno strappo del pianale di supporto, strappo che sicuramente si sarebbe potuto evitare con l'azione combinata di un cuscinetto antivibrazione opportunamente dimensionato e dal controllo periodico suggerito dalla ditta produttrice… Ciò che sicuramente è evidente … è che dopo l'installazione dell'impianto né il primo né il secondo proprietario hanno effettuato il controllo periodico suggerito dalla ditta produttrice ed il secondo proprietario ha acquistato il veicolo senza accertarsi di ciò dal primo proprietario”, prospettando quale causa dei danni (in un primo momento) la mancanza del sistema antivibrazione, un fissaggio
“potenzialmente” non perfetto del serbatoio alla carrozzeria, nonché la mancanza di manutenzione da parte dei proprietari.
In merito al primo dei fattori causali anzidetti, il CTU inizialmente aveva ritenuto di poter individuare la responsabilità di senonché, una volta Controparte_2
ricevute le puntuali osservazioni del CTP ha correttamente modificato le Per_1
proprie conclusioni per escludere ogni addebito nei confronti del fornitore dell'impianto, giacché la normativa applicabile nello specifico non prevede la necessità di un sistema antivibrazione, ma solo di dispositivi di sicurezza di tipo ignifugo (presenti).
Per quel che riguarda il secondo fattore causale, ovvero il “fissaggio potenzialmente non perfetto del serbatoio alla carrozzeria”, invece, lo stesso è stato individuato solo in termini ipotetici, giacché l'Ausiliario ha dato atto del fatto che nel momento in cui ha visionato il veicolo (aprile 2017) “il pianale posteriore si presenta alla data dell'accesso riparato ed il serbatoio rimontato” (v. pag. 12 della Relazione) e che, quindi, “non è stato possibile rilevare con foto o altra documentazione il montaggio ad opera d'arte dell'impianto”, confermando anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti di non aver potuto verificare la corretta installazione dell'impianto effettuata a suo tempo dall'officina . _1
Rimane il terzo fattore, vale a dire il fatto - non contestato - che il così come Pt_1
il precedente proprietario della Nissan Juke, non hanno provveduto alla manutenzione consigliata nella fattispecie.
Pertanto, la compiuta disamina dell'elaborato peritale non consente di intravedere contraddizioni nelle conclusioni cui il CTU è pervenuto, né nella conseguente statuizione adottata in sentenza. (cfr. “Ne consegue che non può ritenersi raggiunta una chiara e convincente prova che i danni al veicolo siano imputabili all'errato montaggio del serbatoio, potendosi solo con certezza escludere che, nella specie, si sia in presenza di un prodotto difettoso, tanto è vero che il predetto serbatoio è stato smontato e rinvenuto rimontato sul veicolo all'atto degli accertamenti e delle ispezioni eseguite dal c.t.u.”).
Neppure può trovare accoglimento il motivo di gravame teso a censurare la pronuncia nella parte in cui evidenzia la mancanza di elementi probatori che consentano di accertare la derivazione causale del danno lamentato, nonostante l'attore avesse fatto richiesta di prova testimoniale ed avesse prodotto perizia tecnica stragiudiziale, disattese dal Giudicante.
E ciò in quanto la “perizia tecnica” a firma del geom. p.a. prodotta Persona_2
in primo grado dal non poteva colmare la carenza rilevata, atteso che la Pt_1
stessa, redatta al di fuori del contraddittorio, “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Ord. n.
33503/2018; Cass. n. 9551/2009).
Per quel che riguarda poi la prova testimoniale, genericamente richiesta dall'attore in primo grado sulle “circostanze di cui alla premessa dell'atto di citazione”, la doglianza non ha pregio, in quanto il implicitamente vi ha rinunciato nel Pt_1
momento in cui ha chiesto il rinvio della causa per precisazione conclusioni (v. ex multis Cass. n. 10797/2018: “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso”).
D'altro canto, l'appellante non ha reiterato in sede di gravame l'istanza di prova orale.
Priva di pregio, ancora, è la doglianza circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto – come esattamente ritenuto in sentenza –
l'attore non ha dimostrato che il danno lamentato fosse ascrivibile alla colpa dei convenuti, malgrado fosse a suo carico “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Infatti, il Giudice di Pace ha ineccepibilmente evidenziato che nella specie la prova non avrebbe potuto “attingersi alla presunzione vigente in materia di responsabilità nelle obbligazioni contrattuali, atteso che, diversamente da quanto dichiarato nel libello introduttivo, l'acquisto del serbatoio e la installazione dello stesso venne commissionato al convenuto non già dalla parte attrice, ma dal signor _1
, il quale, dopo qualche mese, ebbe a rivendere il veicolo all'attuale CP_3
istante, per cui quest'ultimo non aveva una azione contrattuale da fare valere nei confronti del convenuto, ma solo la generale azione ex art. 2043 c.c. per la quale, tuttavia – anche laddove la si volesse ritenere tempestivamente proposta con la citazione introduttiva del giudizio – occorreva la rigorosa prova del fatto illecito colposo imputabile al convenuto ” (v. sentenza). _1
In tal senso l'indagine dell'Ausiliario ha fornito valido supporto alla decisione adottata perché, andando ad analizzare con precisione le possibili cause dei denunciati pregiudizi, ha indotto il Giudicante ad escludere correttamente sia la responsabilità della per i motivi prima indicati;
sia la Controparte_2
responsabilità di , in quanto il CTU non ha potuto verificare se il Controparte_1
montaggio dell'impianto fosse avvenuto a regola d'arte, in quanto all'atto dell'ispezione il detto impianto era già stato smontato e rimontato in precedenza da altri.
Destituito di fondamento, infine, è anche il motivo di gravame concernente la condanna alle spese che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere compensate sussistendo un grave ed eccezionale motivo - non meglio specificato - idoneo a giustificare una decisione in tal senso, dovuta anche alla particolare difficoltà del caso.
La statuizione impugnata, invero, è perfettamente conforme a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e non ricorrono nella fattispecie - né sono stati dedotti - i presupposti per l'invocata compensazione (art. 92 c.p.c.). In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1538/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
e della che si liquidano, per ciascuno degli appellati,
[...] Controparte_2
in euro 1.278,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A, con attribuzione, per l'appellato , ai procuratori Controparte_1
costituiti;
3) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Nola, 07.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8078/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Giuseppe Vendola e Almerinda Giordano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in San Giuseppe UV (NA) alla via XX Settembre n. 20/2;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dagli avv.ti Andrea
Viscovo ed Umberto De Luca, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Volla (NA), alla via IV Novembre n. 75;
APPELLATO
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Angela Klain e
Rita Garlassi, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Napoli, alla via Scarlatti n.201; APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1538/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e la società Controparte_1 CP_2
al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito all'installazione
[...]
sulla sua autovettura, modello Nissan Juke, di un impianto Gpl montato presso l'officina di e fornito ed omologato dalla società . _1 CP_2
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la nullità della domanda, Controparte_1
nonché, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita, contestando, altresì, il merito della pretesa creditoria.
Si costituiva anche la la quale deduceva l'inoperatività e la Controparte_2
decadenza dalla garanzia prevista in materia, nonché, l'infondatezza dell'azione, chiedendone il rigetto.
Esperito vanamente il procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante una CTU tecnica all'esito della quale il Giudicante, con sentenza n.
1538/2019, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Avverso la suindicata pronuncia proponeva il presente gravame, Parte_1
deducendo che il primo Giudice gli aveva erroneamente contestato l'omessa qualificazione della domanda;
denunciava, inoltre, l'inesattezza del quesito sottoposto all'Ausiliario, nonché, l'incompletezza dell'elaborato peritale;
si doleva dell'impropria valutazione compiuta in merito all'insufficienza della prova, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; censurava, infine, la pronuncia sulle spese.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di disporre una nuova CTU nonché, in via subordinata, di riformare l'impugnata pronuncia “confermando le conclusioni della CTU quali quelle riportate a pag. 15 dell'elaborato peritale”; in via ulteriormente gradata, chiedeva di riconoscere la parte maggiore di responsabilità del danno a carico di con relativa condanna al proporzionato ristoro. In estremo Controparte_1
subordine chiedeva, infine, di disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado e, in ogni caso, di condannare gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.
Si costituivano entrambi gli appellati, i quali eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 01.10.2024 alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa degli appellati, i quali hanno avuto modo di contrastare l'impugnativa in maniera articolata e diffusa.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il Giudice di Parte_1
Pace gli avrebbe contestato la mancata qualificazione della domanda in maniera impropria, in quanto la detta qualificazione spetta al giudice, ed evidenzia che la
“critica” mossa nei suoi confronti avrebbe inficiato l'intera sentenza, perché avrebbe condotto il Giudicante a “ragionare in maniera difforme da quanto richiesto”.
Il motivo è infondato atteso che l'appellante non ha specificato in che modo questo abbia inciso sulla pronuncia gravata e, di conseguenza, ha omesso di censurare ritualmente la sentenza sul punto. Del pari infondata è la doglianza espressa circa il tenore del quesito sottoposto all'Ausiliario (cfr. “accertare se l'installazione dell'impianto a GPL eseguito dall'officina sul veicolo della parte attrice sia avvenuta a regola Controparte_1
d'arte, ovvero se abbia cagionato i danni lamentati determinandone, se del caso
l'ammontare”), in cui non sarebbe contemplata l'ipotesi di responsabilità del produttore dell'impianto, nonostante lo stesso fosse stato Controparte_2
regolarmente evocato in giudizio.
Difatti, “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (v. ex multis Cass. Ord. n. 326/2020; Cass. n.
4660/2006).
Conseguentemente, i provvedimenti di ammissione di una CTU o che concernono il suo espletamento non sono autonomamente impugnabili, in quanto non pregiudicano la decisione, essendo anzi ad essa strumentali;
sono d'altronde pienamente revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi (v. Cass. n. 10771/1996), anche implicitamente, avendo efficacia del tutto provvisoria (v. Cass n. 11183/2000).
Orbene, l'attore nel corso del primo grado di giudizio nulla ha eccepito circa la formulazione del quesito, non ne ha richiesto la modifica, né ha prospettato la derivazione dallo stesso di ipotesi di nullità che, comunque, avrebbero dovuto essere sollevate nella prima difesa utile;
pertanto, il motivo non può trovare accoglimento, anche in considerazione del fatto che l'Ausiliario ha comunque attentamente vagliato la responsabilità del fornitore dell'impianto.
Non coglie nel segno neppure la censura che investe le risultanze dell'indagine tecnica, che - a dire dell'appellante - non restituirebbe una risposta univoca e, quindi, avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a disporre la rinnovazione della
CTU, anziché a rigettare la domanda.
Invero, l'odierno appellante nella pregressa fase processuale non ha svolto rilievi critici né alla bozza che l'Ausiliario ha trasmesso alle parti, né alla relazione definitiva;
tant'è che dopo il deposito dell'elaborato peritale ha chiesto rinvio per precisazione conclusioni. Motivo per cui le riserve espresse soltanto con l'atto di appello sono tardive e strumentali, oltre che infondate.
A ben vedere, infatti, mentre, da un lato, l'appellante stigmatizza la perplessità delle conclusioni peritali, dall'altro, pretende di attribuire alle stesse un senso diverso da quello che realmente hanno, smentendo così la prospettata incertezza.
Per la precisione, l'appellante sostiene che le conclusioni sarebbero quelle contenute nella pag. 15 della Relazione in cui l'Ausiliario “individua una responsabilità a carico della società per non aver fornito nel kit di montaggio un CP_2
cuscinetto antivibrazione – seppur non obbligatorio in base alla normativa vigente –
e, dall'altro al mancato controllo periodico da effettuarsi dal proprietario dell'auto annualmente” (v. atto di appello).
Invece, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le conclusioni sarebbero quelle riportate alla pagina 19 che, secondo il costituiscono “solo Pt_1
una mera risposta ad un quesito di cui alle note tecniche del CTP della società CP_2
tal .
[...] Per_1
Ebbene, il motivo non ha fondamento in quanto la Relazione Peritale mette in luce che “La casistica in oggetto evidentemente è stata determinata da una condizione progressivamente non ottimale dell'avvitamento del serbatoio alla piastra, condizione che ha portato ad uno strappo del pianale di supporto, strappo che sicuramente si sarebbe potuto evitare con l'azione combinata di un cuscinetto antivibrazione opportunamente dimensionato e dal controllo periodico suggerito dalla ditta produttrice… Ciò che sicuramente è evidente … è che dopo l'installazione dell'impianto né il primo né il secondo proprietario hanno effettuato il controllo periodico suggerito dalla ditta produttrice ed il secondo proprietario ha acquistato il veicolo senza accertarsi di ciò dal primo proprietario”, prospettando quale causa dei danni (in un primo momento) la mancanza del sistema antivibrazione, un fissaggio
“potenzialmente” non perfetto del serbatoio alla carrozzeria, nonché la mancanza di manutenzione da parte dei proprietari.
In merito al primo dei fattori causali anzidetti, il CTU inizialmente aveva ritenuto di poter individuare la responsabilità di senonché, una volta Controparte_2
ricevute le puntuali osservazioni del CTP ha correttamente modificato le Per_1
proprie conclusioni per escludere ogni addebito nei confronti del fornitore dell'impianto, giacché la normativa applicabile nello specifico non prevede la necessità di un sistema antivibrazione, ma solo di dispositivi di sicurezza di tipo ignifugo (presenti).
Per quel che riguarda il secondo fattore causale, ovvero il “fissaggio potenzialmente non perfetto del serbatoio alla carrozzeria”, invece, lo stesso è stato individuato solo in termini ipotetici, giacché l'Ausiliario ha dato atto del fatto che nel momento in cui ha visionato il veicolo (aprile 2017) “il pianale posteriore si presenta alla data dell'accesso riparato ed il serbatoio rimontato” (v. pag. 12 della Relazione) e che, quindi, “non è stato possibile rilevare con foto o altra documentazione il montaggio ad opera d'arte dell'impianto”, confermando anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti di non aver potuto verificare la corretta installazione dell'impianto effettuata a suo tempo dall'officina . _1
Rimane il terzo fattore, vale a dire il fatto - non contestato - che il così come Pt_1
il precedente proprietario della Nissan Juke, non hanno provveduto alla manutenzione consigliata nella fattispecie.
Pertanto, la compiuta disamina dell'elaborato peritale non consente di intravedere contraddizioni nelle conclusioni cui il CTU è pervenuto, né nella conseguente statuizione adottata in sentenza. (cfr. “Ne consegue che non può ritenersi raggiunta una chiara e convincente prova che i danni al veicolo siano imputabili all'errato montaggio del serbatoio, potendosi solo con certezza escludere che, nella specie, si sia in presenza di un prodotto difettoso, tanto è vero che il predetto serbatoio è stato smontato e rinvenuto rimontato sul veicolo all'atto degli accertamenti e delle ispezioni eseguite dal c.t.u.”).
Neppure può trovare accoglimento il motivo di gravame teso a censurare la pronuncia nella parte in cui evidenzia la mancanza di elementi probatori che consentano di accertare la derivazione causale del danno lamentato, nonostante l'attore avesse fatto richiesta di prova testimoniale ed avesse prodotto perizia tecnica stragiudiziale, disattese dal Giudicante.
E ciò in quanto la “perizia tecnica” a firma del geom. p.a. prodotta Persona_2
in primo grado dal non poteva colmare la carenza rilevata, atteso che la Pt_1
stessa, redatta al di fuori del contraddittorio, “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Ord. n.
33503/2018; Cass. n. 9551/2009).
Per quel che riguarda poi la prova testimoniale, genericamente richiesta dall'attore in primo grado sulle “circostanze di cui alla premessa dell'atto di citazione”, la doglianza non ha pregio, in quanto il implicitamente vi ha rinunciato nel Pt_1
momento in cui ha chiesto il rinvio della causa per precisazione conclusioni (v. ex multis Cass. n. 10797/2018: “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso”).
D'altro canto, l'appellante non ha reiterato in sede di gravame l'istanza di prova orale.
Priva di pregio, ancora, è la doglianza circa la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto – come esattamente ritenuto in sentenza –
l'attore non ha dimostrato che il danno lamentato fosse ascrivibile alla colpa dei convenuti, malgrado fosse a suo carico “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Infatti, il Giudice di Pace ha ineccepibilmente evidenziato che nella specie la prova non avrebbe potuto “attingersi alla presunzione vigente in materia di responsabilità nelle obbligazioni contrattuali, atteso che, diversamente da quanto dichiarato nel libello introduttivo, l'acquisto del serbatoio e la installazione dello stesso venne commissionato al convenuto non già dalla parte attrice, ma dal signor _1
, il quale, dopo qualche mese, ebbe a rivendere il veicolo all'attuale CP_3
istante, per cui quest'ultimo non aveva una azione contrattuale da fare valere nei confronti del convenuto, ma solo la generale azione ex art. 2043 c.c. per la quale, tuttavia – anche laddove la si volesse ritenere tempestivamente proposta con la citazione introduttiva del giudizio – occorreva la rigorosa prova del fatto illecito colposo imputabile al convenuto ” (v. sentenza). _1
In tal senso l'indagine dell'Ausiliario ha fornito valido supporto alla decisione adottata perché, andando ad analizzare con precisione le possibili cause dei denunciati pregiudizi, ha indotto il Giudicante ad escludere correttamente sia la responsabilità della per i motivi prima indicati;
sia la Controparte_2
responsabilità di , in quanto il CTU non ha potuto verificare se il Controparte_1
montaggio dell'impianto fosse avvenuto a regola d'arte, in quanto all'atto dell'ispezione il detto impianto era già stato smontato e rimontato in precedenza da altri.
Destituito di fondamento, infine, è anche il motivo di gravame concernente la condanna alle spese che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere compensate sussistendo un grave ed eccezionale motivo - non meglio specificato - idoneo a giustificare una decisione in tal senso, dovuta anche alla particolare difficoltà del caso.
La statuizione impugnata, invero, è perfettamente conforme a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e non ricorrono nella fattispecie - né sono stati dedotti - i presupposti per l'invocata compensazione (art. 92 c.p.c.). In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1538/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
e della che si liquidano, per ciascuno degli appellati,
[...] Controparte_2
in euro 1.278,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A, con attribuzione, per l'appellato , ai procuratori Controparte_1
costituiti;
3) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Nola, 07.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi