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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/12/2025 innanzi al Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, chiamato il procedimento iscritto al n.
17534/2024, vertente TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
sono presenti l'avv. RAIMONDO CAMMALLERI per parte ricorrente, nonché l'avv. MARCO DI GLORIA per parte resistente. L'Avv. Cammalleri si riporta alle osservazioni critiche alla relazione medico -legale inviate all'Ausiliario del Giudice a mezzo pec in data 24/09/2025 e chiede che il Giudice voglia decidere la causa discostandosi dalle conclusioni dell'Ausiliario del Giudice, ovvero disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. L'Avv. Di Gloria chiede che la causa venga decisa.
IL GOP
SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO.
*****
Successivamente, alle ore 13:30, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17534/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
avente il seguente
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta per il resto l'opposizione;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Erario, del CP_1
50% delle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che liquida in tal misura in complessivi euro 625,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, compensandone la restante parte;
◊ dichiara irripetibili le spese di lite relative alla fase di opposizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, come lì CP_1 liquidate, nonché le spese della CTU espletata nella successiva fase di opposizione, liquidate con separato decreto di pagamento.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 02/12/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l per CP_1
verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, che,
difatti, aveva riconosciuto, in capo alla parte, una invalidità nella misura dell'84%, nonché la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992 (accertamento pure richiesto dalla parte);
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto si costituiva in CP_2
giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 29/11/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
l'Ausiliario del Giudice ha confermato le conclusioni del CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, sulla scorta di un accurato esame del ricorrente e di una attenta analisi della documentazione medica prodotta;
rilevato che, più esattamente, l'Ausiliario del Giudice ha concluso il proprio accertamento precisando quanto segue: “… Dall'esito della visita odierna e dall'esame della documentazione medica allegata si formula la
seguente diagnosi: “Insufficienza mentale lieve-media con turbe caratteriali ed epilessia in buon controllo
farmacologico con riferite crisi 6-8-annue”. Abbiamo assegnato un grado di deficit intellettivo lieve- medio
anche in assenza di esecuzione di test per il quoziente intellettivo, fidandoci delle precedenti valutazioni, del
titolo di studio in possesso (terza elementare) e della obiettività rilevata. Per quanto riguarda la epilessia,
anche se non è specificata la frequenza delle crisi negli ultimi referti neurologici allegati, ci fidiamo del dato
anamnestico raccolto con l'aiuto della sorella, di circa 6-8 crisi annuali. Le turbe caratteriali fanno parte
dell'abitus costituzionale dell'epilettico e del debole mentale. Per una giusta valutazione della percentuale di
invalidità utilizziamo le tabelle allegate al D.M. 5-2-1992. Codici 1005 e 1006, facciamo la media aritmetica
dei valori massimi (60%). Codici 2001 e 2002, facciamo la media aritmetica dei valori massimi (33%).
Trattandosi di menomazioni concorrenti usiamo la formula intermedia salomonica. Pertanto possiamo concludere che il signor è: - invalido civile con riduzione permanente della capacità di Parte_1
lavoro nella misura del 84%. - Portatore di handicap grave ai sensi del' art 3 comma 3 della L. 104/92. La
decorrenza dei giudizi espressi può farsi risalire alla presentazione della domanda (07.10.2022). Non si
ritiene necessaria una visita medica futura di revisione”;
rilevato che le osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente rispetto alle conclusioni dell'Ausiliario
del Giudice, facenti riferimento al referto neurologico del 30/04/2025 versato in atti, risultano superate in ragione di quanto chiarito dal CTU, ossia della circostanza che “… esistono delle scale di valutazione (ADL,
IADL) che forniscono un dato di efficienza rispetto alle attività fondamentali del paziente” e che il referto del
30/04/2025 invocato dal ricorrente “… non fa menzione a questi test e non vi sono referti allegati di essi”;
ritenuto, dunque, di condividere le conclusioni rassegnate dall'Ausiliario del Giudice;
considerato che parte ricorrente, nonostante la parziale soccombenza, non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 17/12/2025
IL GOP
EMANUELA LF IA LA RL
Firmato digitalmente a margine
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/12/2025 innanzi al Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, chiamato il procedimento iscritto al n.
17534/2024, vertente TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
sono presenti l'avv. RAIMONDO CAMMALLERI per parte ricorrente, nonché l'avv. MARCO DI GLORIA per parte resistente. L'Avv. Cammalleri si riporta alle osservazioni critiche alla relazione medico -legale inviate all'Ausiliario del Giudice a mezzo pec in data 24/09/2025 e chiede che il Giudice voglia decidere la causa discostandosi dalle conclusioni dell'Ausiliario del Giudice, ovvero disporre la rinnovazione delle operazioni peritali. L'Avv. Di Gloria chiede che la causa venga decisa.
IL GOP
SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO.
*****
Successivamente, alle ore 13:30, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17534/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
avente il seguente
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta per il resto l'opposizione;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Erario, del CP_1
50% delle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che liquida in tal misura in complessivi euro 625,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, compensandone la restante parte;
◊ dichiara irripetibili le spese di lite relative alla fase di opposizione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, come lì CP_1 liquidate, nonché le spese della CTU espletata nella successiva fase di opposizione, liquidate con separato decreto di pagamento.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato in data 02/12/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l per CP_1
verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, che,
difatti, aveva riconosciuto, in capo alla parte, una invalidità nella misura dell'84%, nonché la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992 (accertamento pure richiesto dalla parte);
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto si costituiva in CP_2
giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 29/11/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
l'Ausiliario del Giudice ha confermato le conclusioni del CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, sulla scorta di un accurato esame del ricorrente e di una attenta analisi della documentazione medica prodotta;
rilevato che, più esattamente, l'Ausiliario del Giudice ha concluso il proprio accertamento precisando quanto segue: “… Dall'esito della visita odierna e dall'esame della documentazione medica allegata si formula la
seguente diagnosi: “Insufficienza mentale lieve-media con turbe caratteriali ed epilessia in buon controllo
farmacologico con riferite crisi 6-8-annue”. Abbiamo assegnato un grado di deficit intellettivo lieve- medio
anche in assenza di esecuzione di test per il quoziente intellettivo, fidandoci delle precedenti valutazioni, del
titolo di studio in possesso (terza elementare) e della obiettività rilevata. Per quanto riguarda la epilessia,
anche se non è specificata la frequenza delle crisi negli ultimi referti neurologici allegati, ci fidiamo del dato
anamnestico raccolto con l'aiuto della sorella, di circa 6-8 crisi annuali. Le turbe caratteriali fanno parte
dell'abitus costituzionale dell'epilettico e del debole mentale. Per una giusta valutazione della percentuale di
invalidità utilizziamo le tabelle allegate al D.M. 5-2-1992. Codici 1005 e 1006, facciamo la media aritmetica
dei valori massimi (60%). Codici 2001 e 2002, facciamo la media aritmetica dei valori massimi (33%).
Trattandosi di menomazioni concorrenti usiamo la formula intermedia salomonica. Pertanto possiamo concludere che il signor è: - invalido civile con riduzione permanente della capacità di Parte_1
lavoro nella misura del 84%. - Portatore di handicap grave ai sensi del' art 3 comma 3 della L. 104/92. La
decorrenza dei giudizi espressi può farsi risalire alla presentazione della domanda (07.10.2022). Non si
ritiene necessaria una visita medica futura di revisione”;
rilevato che le osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente rispetto alle conclusioni dell'Ausiliario
del Giudice, facenti riferimento al referto neurologico del 30/04/2025 versato in atti, risultano superate in ragione di quanto chiarito dal CTU, ossia della circostanza che “… esistono delle scale di valutazione (ADL,
IADL) che forniscono un dato di efficienza rispetto alle attività fondamentali del paziente” e che il referto del
30/04/2025 invocato dal ricorrente “… non fa menzione a questi test e non vi sono referti allegati di essi”;
ritenuto, dunque, di condividere le conclusioni rassegnate dall'Ausiliario del Giudice;
considerato che parte ricorrente, nonostante la parziale soccombenza, non è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 17/12/2025
IL GOP
EMANUELA LF IA LA RL
Firmato digitalmente a margine