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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGEN N 1010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, composto dai SIg.:
Dott.ssa Gabriella CANTO …………………………….
Presidente
Dott. Francesco LAURICELLA………………….....…..Giudice rel
Dott. Alex COSTANZA …………………….…………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe , avente ad oggetto : “
Impugnazione di testamento e riduzione per lesione di legittima ”
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] Parte_1
residente in [...] c.f. C.F._1
e
Messina
ATTRICE
nato a [...] il Parte_2
29.08.1970 residente in [...] c.da Sillemi Corso
Tropicana Alta c.f. C.F._2
Avv. Filippo Calà
ATTORE
CONTRO
ato a Caltanissetta 1'1.1.1964 ivi Controparte_1
residente in [...] c.f. C.F._3
Avv. Guglielmo Ventrone del Foro di Santa Maria Capua Vetere
CONVENUTO
nata a [...] il [...] ivi Controparte_2
residente in [...] c.f..
C.F._4
Avv. Giovanni Di Giovanni CONVENUTA
Conclusioni delle parti :
Concludono come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio parziale è la sola domanda di simulazione avanzata dall'attrice con riguardo al contratto di “ cessione Parte_1 onerosa di abitazione in cambio di servizi ” stipulato tra la de cuius SI.ra
[...]
, quale cedente, e la LI , quale cessionaria, in Persona_1 Controparte_2
data 9/9/2014 in Notaio di Canicattì rep. n. 62852 racc. 21760 Persona_2
.
Per una migliore comprensione della domanda oggi in esame é necessario premettere che la SI.ra , nata a [...] il [...], ivi deceduta Persona_1 in data 9/11/2019 nell'ambito di successione testamentaria, era madre di quattro figli, le odierne parti in causa.
La SI.ra dopo la separazione coniugale dal marito, occorsa nel 1997, Per_1 convisse a lungo con la LI nell'abitazione sita in Caltanissetta via Monte CP_2
San Giuliano nn. 13/15 ( già c.da FI ), una villetta realizzata nel 1964, distinta in catasto al fg. 91, p.lla 90, di vani 13,5, piano T e I, avente come pertinenza un terreno esteso mq 1850 circa.
La domanda di simulazione oggetto di odierno esame é stata avanzata dalla sola con riferimento all'atto in Notaio di Parte_1 Per_2
Canicattì sopra meglio specificato. A giudizio del Collegio la domanda di simulazione è infondata e va rigettata.
In primis occorre rilevare che lo schema contrattuale intercorso tra le stipulanti
[...]
e - ovvero la cessione onerosa di bene immobile Persona_1 Controparte_2
verso la prestazione di servizi attesi a carico del cessionario in favore del cedente - è uno schema contrattuale costituente ius receptum presso la S.C., quale negozio atipico la cui causa è meritevole di protezione da parte dell'ordinamento giuridico in applicazione del generale principio dell' autonomia contrattuale ex art. 1322 cc ( Cass. 2023, n. 28389 ).
Trattasi di negozio di evidente natura aleatoria in quanto il cessionario del bene immobile lo riceve corrispondendone un prezzo - che in ragione di tale circostanza può essere anche ridotto rispetto al valore del bene stesso - assumendo su di se' l'obbligo di prestare assistenza morale e/o materiale al cedente durante tutta la sua vita.
È evidente che la durata della vita del cedente condiziona, con notevole alea, il concreto svolgersi della tipologia di rapporto obbligatorio in esame in guisa che la convenienza della stipula per il cessionario è in rapporto di proporzionalità inversa rispetto alla durata della vita del cedente.
Cio' premesso, ritiene il Collegio che il lieve scostamento del prezzo del bene oggetto di cessione verso la prestazione di servizi ( è in atti la CTU a firma dell' Ing. , Persona_3
condotta cin adeguato metodo scientifico e, pertanto, accoglibile ) è ampiamente giustificato dalla aleatorietà del contratto e dall'assunzione dell'obbligo assistenziale e di servizio da parte della cessionaria verso la cedente madre Controparte_2
Persona_1
Deve evidenziarsi che oggetto della cessione è stata unicamente la nuda proprietà della villetta sita in via Monte San Giuliano di Caltanissetta, essendosene, la , Per_1
riservata l'usufrutto. La nuda proprietà viene stimata dal CTU in Euro 100.000 circa a fronte del prezzo praticato di Euro 85.100,00, con una differenza di Euro 15.000 che appare giustificata dalla aleatorietà del negozio, sopra evidenziata e dalla assunzione dell'obbligo di assistenziale.
Va evidenziato che risulta provato in giudizio che lo schema contrattuale seguito ha avuto una concreta ed effettiva attuazione tra le stipulanti.
Infatti è dimostrato che:
- la SI.ra dopo la separazione coniugale del 1997 per lunghissimi anni ( da tale Per_1
data fino alla sua morte ) coabitò nella villetta oggetto di cessione con la LI . CP_2
- la SInora dopo la separazione era assillata dalla preoccupazione di Per_1
rimanere sola, circostanza che la indusse a cedere verso il pagamento di un prezzo e verso la parallela assunzione di obbligo assistenziale da parte della cessionaria, la nuda proprietà della villetta di via Monte San Giuliano.
( testi che ha risposto come segue : Testimone_1
Sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 cpc di cosi risponde: Controparte_2
g) “ Si è vero ” ( cap. g: “ Vero che dopo la separazione dal marito, avvenuta nel 1997, la defunta signora rimase a vivere con la LI ” ); Persona_1 Controparte_2
h) “ Si è vero, la convivenza durò ininterrottamente ” ( cap. h : “ Vero che la convivenza con la LI perdurò ininterrottamente fino alla morte della de cuius ” ); Controparte_2
i) “ Si è vero, solo ha dato assistenza ed aiuto alla madre, gli altri figli erano CP_2
del tutto assenti. ” ( cap. i ) : “ Durante la convivenza della de cuius con la LI CP_2
, successiva alla separazione coniugale, fu proprio la detta LI a prestare
[...]
assistenza alla madre ” ) ;
J) “ Si è vero, la mia amica aveva non solo paura di rimanere sola ma avevi parecchie altre paure, come ad esempio quelle economiche. Sono stata proprio io a consigliarle di stipulare una vendita
in favore della LI con vitalizio in modo che stesse tranquilla ” ( cap. J) : “ Vero che CP_2
dopo la separazione coniugale, la signora cominciò a manifestare Persona_1
ripetutamente il timore di rimanere a vivere da sola ” ).
Teste che ha risposto come segue : Testimone_2
Sui capitoli di cui alla memoria n.2 di cosi risponde: Controparte_2
r) “ Si è vero ” ( cap. r : “ Vero che la signora accompagnava sistematicamente Controparte_2
la signora nelle uscite da casa ” ); Persona_1
s) “ Si è vero ” ( cap. s: “ Vero che la signora , quando non aveva impegni Controparte_2
lavorativi, stava sistematicamente a casa con la madre ” );
t) “ Si è vero, però devo precisare che io ho frequentato la casa della signora quasi sicuramente
dopo il 2000 ed, in effetti aveva paura da rimanere sola ” ( cap. t : “ Vero che dopo la separazione coniugale, la signora cominciò a manifestare ripetutamente il timore di Persona_1
rimanere a vivere da sola ” )
u) “ Si è vero, sono stato io il promotore di questo viaggio, ma non l'ha utilizzato. Lo stesso CP_2
l'ha convertito in brevi gite della durata massima di due giorni, con un solo pernottamento fuori ”
(Cap. u : “ Vero che lo sconforto psicologico che pervadeva la de cuius impose alla signora CP_2
di rinunciare al viaggio di nozze, nel 2018, per rimanere costantemente accanto alla madre
[...]
” );
v) “ Si è vero. ” ( cap. v : “ Vero che gli impegni di lavoro della signora , anche Controparte_2
se fuori sede, hanno sempre consentito alla stessa di fare ritorno a casa quotidianamente e di continuare a vivere con la madre ” ).
vi)
A D.R. Preciso che nel periodo di pre-fidanzamento di , andavo tre quatto volte alla CP_2
settimana nella casa della sig.ra . Poi le mie visite sono continuate, anche se con meno Per_1 assiduità. In ogni caso, considerata la ubicazione dei nostri appartamenti, un saluto quotidiano c'era
sempre.
( … )
Teste , marito di il quale ha così risposto : Testimone_3 Controparte_2
Sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 cpc di cosi risponde: Controparte_2
aa) “ Si è vero ”. ( Cap. aa) : “ Vero che la defunta signora ha vissuto Persona_1
ininterrottamente con la LI dal 2011 alla morte ” ) ; Controparte_2
bb) “ Si è vero, posso dire che si è visto a casa solo pochissime volte, l' ho vista CP_1 Parte_1
per la prima volta al funerale della madre, veniva di rado, in quanto viveva fuori per Pt_2
ragioni di lavoro ” ( Cap. bb : “ Vero che durante la convivenza della de cuius con la LI
, nel periodo suddetto, era la sola LI predetta a prestare assistenza alla Controparte_2
madre ” ) ; cc) “ Si è vero, aveva paura di vivere da sola e soprattutto senza la LI , Ciò imponeva CP_2
una presenza continua da parte nostra ”
( Cap. cc : “Vero che a signora manifestava ripetutamente il timore di Persona_1
rimanere a vivere da sola ” ) .
Appare evidente, anche alla luce delle testimonianze raccolte, che l'evoluzione dell'esecuzione del contratto stipulato non simula alcuna donazione e risponde alla causa tipica della cessione onerosa di abitazione ovvero a quella causa, aleatoria per quanto sopra sottolineato, di trasferimento a titolo oneroso di immobile abitativo verso il pagamento di un prezzo, accompagnato dalla parallela prospettiva di ricevere assistenza e convivenza.
La effettiva convivenza assicurata dalla LI per lunghissimi anni ha CP_2
soddisfatto, a giudizio del Collegio, la concreta causa contracti. Ne deriva che il patto contrattuale in esame deve ritenersi effettivo e non simulante una diversa previsione contrattuale a titolo gratuito.
Non ricorre, pertanto, il presupposto applicativo degli atti. 1414 e 1415, co. II c.c., in combinato disposto.
Il terzo rispetto al presunto accordo simulatorio, l'attrice in simulazione
[...]
in assenza della simulazione, nulla può opporre alle parti Parte_1
dell'esaminato contratto ex art. 1415, co. II cpc.
Osserva il Collegio che la pure dimostrata circostanza che la sig.ra era una Pt_3
donna dinamica dedita a viaggi anche all' estero, non scalfisce quanto sopra chiarito ed argomentato
Infatti pur in presenza di questi viaggi ( non é dimostrato che si sia trattato di viaggi di lunga durata ), la convivenza con la cessionaria LI non ebbe mai a cessare e CP_2 si protrasse ininterrottamente per un lunghissimo arco temporale fino alla morte della . Per_1
Durante la lunga convivenza la LI non ebbe mai a farle mancare quella CP_2
assistenza materiale e morale che la madre attendeva.
La sola convivenza in se' - pur in presenza di uno stato di salute ottimale della disponente, tale da diminuire il contributo assistenziale materiale nella concreta esecuzione e contrattuale - si traduce, inoltre, a giudizio del Collegio, in un apporto di assistenza morale che giustifica ampiamente la causa dello schema contrattuale prescelto che, pertanto, deve ritenersi pienamente effettivo e non relativamente o assolutamente dissimulante un diverso negozio a titolo gratuito ( donazione ) invocato dall'attrice.
La domanda di simulazione avanzata va, pertanto, rigettata. Per l'effetto il bene oggetto del contratto oggi esaminato non va compreso nell'asse ereditario relitto della de cuius
. Persona_1
Con separata ordinanza va disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice titolare per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle altre domande avanzate nel giudizio, principalmente con riferimento alla azione di riduzione testamentaria per lesione di legittima.
Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento dovranno essere disciplinate e liquidate con la sentenza definitiva.
PQM
Non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa :
Rigetta la domanda di simulazione avanzata da con Parte_1
riferimento al contratto di cessione onerosa di abitazione principale a Caltanissetta in cambio di servizi stipulato in data 9/9/2014 in Notaio di Canicattì Persona_2
rep. n. 62852 racc. 21760 .
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Canto
Il Giudice rel.est.
Dr. Francesco Lauricella