Art. 1. Art. 106. - La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e conferisce il diploma di specialita' in puericultura. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo di allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 107. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;
elementi di genetica medica e di eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica dell'eta' infantile;
elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva;
igiene ed assistenza dell'eta' evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.
Art. 108. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in puericultura, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo di allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 107. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva;
elementi di genetica medica e di eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica dell'eta' infantile;
elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva;
igiene ed assistenza dell'eta' evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.
Art. 108. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in puericultura, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.