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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5233/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Marina Righi Giudice Relatore dott.Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2024 promossa da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Treviso, V.le Nino Bixio, 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Del Giudice (C.F.
[...]
) del Foro di Treviso. C.F._2
RICORRENTE
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bernabè (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Daniela Carrubba (C.F. ) del Foro di C.F._4 CodiceFiscale_5
Vicenza.
CO-RICORRENTE
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede dell'Avvocatura in Treviso, viale Trento e
Trieste, 6, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
). C.F._6
CONVENUTO OGGETTO: Ricorso congiunto ex art. 9, co. 3, L. 898/70 - Ripartizione quota pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le ricorrenti congiunte:
"Voglia l'Adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza, accertato e dichiarato raggiunto l'accordo tra le Parti, ordinare a di erogare alla SI.ra una quota pari al 52% e alla SI.ra CP_1 CP_2
una quota pari al 48% della pensione di reversibilità del SI. Spese e Parte_1 Parte_3 compensi di lite compensati."
Per il convenuto CP_1
"NEL MERITO: stabilirsi quota di pensione di reversibilità che dovrà eventualmente pagare CP_1 alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo al decesso del dante causa. Atteso che pagina 1 di 3 l' non può che rimettersi alla pronuncia del Tribunale, si chiede che le spese siano Controparte_3 interamente compensate. Si chiede l'esclusione del pagamento, a carico di , di interessi legali." CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024, le SInore e Parte_1 CP_2 entrambe ex coniugi del defunto SI. , adivano questo Tribunale per ottenere la Parte_3 ripartizione della pensione di reversibilità maturata a seguito del decesso del loro ex coniuge, avvenuto in data 01.01.2024.
Le ricorrenti hanno esposto di possedere i requisiti previsti dall'art. 9, co. 3, L. 898/70, essendo entrambe titolari di un assegno divorzile al momento del decesso del SI. e non avendo Pt_3 contratto nuovo matrimonio. A fronte di ciò, e al fine di definire la controversia sulla ripartizione delle rispettive quote, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per suddividere la pensione di reversibilità nella misura del 52% in favore della SI.ra e del 48% in favore della SI.ra CP_2
. Hanno pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all' l'erogazione delle quote Parte_1 CP_1 secondo tale accordo. Si è costituito in giudizio l' il quale, con memoria difensiva, ha confermato il decesso del SI. CP_1
e il rigetto delle domande amministrative presentate singolarmente dalle aventi diritto, stante la Pt_3 necessità di una pronuncia giudiziale per la ripartizione in presenza di più titolari. L' convenuto CP_1 ha dichiarato di non opporsi alla ratifica dell'accordo raggiunto tra le parti e di rimettersi alla decisione del Tribunale, precisando che la pensione potrà decorrere dal primo mese successivo al decesso (01.02.2024) e che l'importo effettivo dipenderà dai redditi delle beneficiarie ai sensi della L. 335/95.
All'udienza del 27.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La domanda congiunta avanzata dalle ricorrenti trova il suo fondamento normativo nell'art. 9, comma 3, della Legge n. 898/1970. La norma, nel disciplinare il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge, prevede che, in presenza di un concorso con un altro coniuge divorziato, il Tribunale determini la ripartizione delle quote tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e di altri elementi di natura solidaristica.
Nel caso di specie, le parti hanno superato ogni potenziale conflitto presentando un accordo di ripartizione. Tale accordo, che assegna il 52% alla SI.ra e il 48% alla SI.ra , appare CP_2 Pt_1 congruo e idoneo a definire la posizione di entrambe le aventi diritto.
La posizione dell' che si è rimesso alla decisione del Tribunale senza sollevare eccezioni, CP_1 conferma la cessazione della materia del contendere, rendendo necessaria unicamente una pronuncia che ratifichi l'accordo e lo renda esecutivo nei confronti dell'ente previdenziale.
Le spese di lite, stante la natura consensuale del procedimento e l'assenza di opposizione del convenuto, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire la pensione di reversibilità del SI. (C.F. ) secondo le Parte_3 C.F._7 seguenti quote:
o (C.F. : quota pari al 52% (cinquantadue Parte_2 C.F._8 per cento).
o (C.F. : quota pari al 48% (quarantotto per Parte_1 C.F._1 cento).
pagina 2 di 3 2. ORDINA all' (C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della pensione di reversibilità (Cat. VCOM - Prestazione n. 36041416 VI) in favore delle aventi diritto secondo le quote sopra stabilite, con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Treviso, nella camera di conSIlio del 27 marzo 2025.
Il presidente estensore
Dott. Deli Luca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott. Marina Righi Giudice Relatore dott.Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2024 promossa da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Treviso, V.le Nino Bixio, 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Del Giudice (C.F.
[...]
) del Foro di Treviso. C.F._2
RICORRENTE
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bernabè (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Daniela Carrubba (C.F. ) del Foro di C.F._4 CodiceFiscale_5
Vicenza.
CO-RICORRENTE
E NEI CONFRONTI DI
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede dell'Avvocatura in Treviso, viale Trento e
Trieste, 6, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
). C.F._6
CONVENUTO OGGETTO: Ricorso congiunto ex art. 9, co. 3, L. 898/70 - Ripartizione quota pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le ricorrenti congiunte:
"Voglia l'Adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza, accertato e dichiarato raggiunto l'accordo tra le Parti, ordinare a di erogare alla SI.ra una quota pari al 52% e alla SI.ra CP_1 CP_2
una quota pari al 48% della pensione di reversibilità del SI. Spese e Parte_1 Parte_3 compensi di lite compensati."
Per il convenuto CP_1
"NEL MERITO: stabilirsi quota di pensione di reversibilità che dovrà eventualmente pagare CP_1 alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo al decesso del dante causa. Atteso che pagina 1 di 3 l' non può che rimettersi alla pronuncia del Tribunale, si chiede che le spese siano Controparte_3 interamente compensate. Si chiede l'esclusione del pagamento, a carico di , di interessi legali." CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024, le SInore e Parte_1 CP_2 entrambe ex coniugi del defunto SI. , adivano questo Tribunale per ottenere la Parte_3 ripartizione della pensione di reversibilità maturata a seguito del decesso del loro ex coniuge, avvenuto in data 01.01.2024.
Le ricorrenti hanno esposto di possedere i requisiti previsti dall'art. 9, co. 3, L. 898/70, essendo entrambe titolari di un assegno divorzile al momento del decesso del SI. e non avendo Pt_3 contratto nuovo matrimonio. A fronte di ciò, e al fine di definire la controversia sulla ripartizione delle rispettive quote, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per suddividere la pensione di reversibilità nella misura del 52% in favore della SI.ra e del 48% in favore della SI.ra CP_2
. Hanno pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all' l'erogazione delle quote Parte_1 CP_1 secondo tale accordo. Si è costituito in giudizio l' il quale, con memoria difensiva, ha confermato il decesso del SI. CP_1
e il rigetto delle domande amministrative presentate singolarmente dalle aventi diritto, stante la Pt_3 necessità di una pronuncia giudiziale per la ripartizione in presenza di più titolari. L' convenuto CP_1 ha dichiarato di non opporsi alla ratifica dell'accordo raggiunto tra le parti e di rimettersi alla decisione del Tribunale, precisando che la pensione potrà decorrere dal primo mese successivo al decesso (01.02.2024) e che l'importo effettivo dipenderà dai redditi delle beneficiarie ai sensi della L. 335/95.
All'udienza del 27.03.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La domanda congiunta avanzata dalle ricorrenti trova il suo fondamento normativo nell'art. 9, comma 3, della Legge n. 898/1970. La norma, nel disciplinare il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge, prevede che, in presenza di un concorso con un altro coniuge divorziato, il Tribunale determini la ripartizione delle quote tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e di altri elementi di natura solidaristica.
Nel caso di specie, le parti hanno superato ogni potenziale conflitto presentando un accordo di ripartizione. Tale accordo, che assegna il 52% alla SI.ra e il 48% alla SI.ra , appare CP_2 Pt_1 congruo e idoneo a definire la posizione di entrambe le aventi diritto.
La posizione dell' che si è rimesso alla decisione del Tribunale senza sollevare eccezioni, CP_1 conferma la cessazione della materia del contendere, rendendo necessaria unicamente una pronuncia che ratifichi l'accordo e lo renda esecutivo nei confronti dell'ente previdenziale.
Le spese di lite, stante la natura consensuale del procedimento e l'assenza di opposizione del convenuto, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire la pensione di reversibilità del SI. (C.F. ) secondo le Parte_3 C.F._7 seguenti quote:
o (C.F. : quota pari al 52% (cinquantadue Parte_2 C.F._8 per cento).
o (C.F. : quota pari al 48% (quarantotto per Parte_1 C.F._1 cento).
pagina 2 di 3 2. ORDINA all' (C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della pensione di reversibilità (Cat. VCOM - Prestazione n. 36041416 VI) in favore delle aventi diritto secondo le quote sopra stabilite, con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Treviso, nella camera di conSIlio del 27 marzo 2025.
Il presidente estensore
Dott. Deli Luca
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