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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Brescia
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6580/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentate pt (avv.to Mariaserena Sartore) Parte_1
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (Avv. Luca Vegini )
All'udienza del 4.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IE , in persona del legale rappresentante pt, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1338/2024 del 11/04/2024 per l'importo di €
66.903,10, emesso dal Tribunale di Brescia su richiesta della creditrice Controparte_1
a seguito del mancato pagamento delle seguenti fatture:
[...]
- fattura nr. 139/2023 del 27.02.2023, scaduta il 30.04.2023, dell'importo capitale di Euro 36.941,47=, per la rimanente somma di Euro 34.792,45= (doc. n. 2); fattura nr. 205/2023 del 01.03.2023, scaduta il 01.04.2023, dell'importo capitale di Euro 14.943,50=
(doc. n. 3); fattura nr. 239/2023 del 20.03.2023, scaduta il 20.04.2023, dell'importo capitale di Euro 17.167,15.
Invocava il sopravvenuto integrale pagamento dell'importo portato in linea capitale dalle fatture azionate anche in via monitoria, mediante i bonifici che allegava. pagina 1 di 3 Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il risarcimento del danno atteso il comportamento contrario a buona fede della creditrice opposta che aveva posto subito all'incasso degli assegni consegnati a titolo di mera garanzia
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione ed instando per il rigetto con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
Deduceva, in particolare, che l'opponente, a distanza di circa un anno dalla scadenza, aveva disposto solo un bonifico per il minor importo di Euro 2.149,02= (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) ed aveva consegnato gli assegni datati 27.02.2024 e 29.02.2024, rispettivamente di Euro 36.941,47= ed
Euro 32.110,65= (complessivi Euro 69.052,12=, e cioè la somma dell'importo delle tre fatture) che, tuttavia, portati all'incasso, erano risultati insoluti.
Riconosceva l'intervenuto pagamento della sorte capitale delle fatture, pari ad Euro 66.903,10 precisando che lo stesso era avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Aggiungeva di non aver proceduto con la fase esecutiva solo perché erano sopraggiunti accordi per una composizione della vertenza, con la corresponsione dell'importo di Euro 7.096,90= omnia a titolo di interessi e spese di lite.
L'opposizione non è fondata
Ed infatti, la parte opposta ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della sorte capitale delle fatture, pari ad Euro 66.903,10, sia pur eseguito dalla debitrice opponente solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto (e dopo un anno dalla scadenza delle fatture).
Il predetto pagamento, infatti, non comprende gli interessi e le spese pure riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto proprio nella misura richiesta dal creditore che superano l'importo di € 5.000,00 indicato dall'opponente.
V'è in atti, altresì, la mail del 14.05.2024, con cui la IE informava Parte_1
di aver predisposto i bonifici per l'importo capitale e segnalava: «Domani mattina CP_1
provvedo all'invio dei 7.096,90€ come da accordi a chiusura interessi e spese».
Detta somma non è stata corrisposta.
Per tali ragioni nulla è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, dalla parte opposta che ha dovuto azionare il decreto ingiuntivo per far valere un proprio credito peraltro a distanza di circa un anno dalla scadenza indicata in fattura.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa parametrato al debito residuo non ancora pagato.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, rigetta l'opposizione dando atto del pagamento della sorte capitale delle fatture pari ad Euro 66.903,10; rigetta ogni altra domanda.
DA IE , in persona del legale rappresentante pt, al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 6.12.2025
Il giudice
Alessandra IE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Brescia
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6580/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentate pt (avv.to Mariaserena Sartore) Parte_1
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (Avv. Luca Vegini )
All'udienza del 4.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IE , in persona del legale rappresentante pt, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1338/2024 del 11/04/2024 per l'importo di €
66.903,10, emesso dal Tribunale di Brescia su richiesta della creditrice Controparte_1
a seguito del mancato pagamento delle seguenti fatture:
[...]
- fattura nr. 139/2023 del 27.02.2023, scaduta il 30.04.2023, dell'importo capitale di Euro 36.941,47=, per la rimanente somma di Euro 34.792,45= (doc. n. 2); fattura nr. 205/2023 del 01.03.2023, scaduta il 01.04.2023, dell'importo capitale di Euro 14.943,50=
(doc. n. 3); fattura nr. 239/2023 del 20.03.2023, scaduta il 20.04.2023, dell'importo capitale di Euro 17.167,15.
Invocava il sopravvenuto integrale pagamento dell'importo portato in linea capitale dalle fatture azionate anche in via monitoria, mediante i bonifici che allegava. pagina 1 di 3 Instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il risarcimento del danno atteso il comportamento contrario a buona fede della creditrice opposta che aveva posto subito all'incasso degli assegni consegnati a titolo di mera garanzia
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione ed instando per il rigetto con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
Deduceva, in particolare, che l'opponente, a distanza di circa un anno dalla scadenza, aveva disposto solo un bonifico per il minor importo di Euro 2.149,02= (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) ed aveva consegnato gli assegni datati 27.02.2024 e 29.02.2024, rispettivamente di Euro 36.941,47= ed
Euro 32.110,65= (complessivi Euro 69.052,12=, e cioè la somma dell'importo delle tre fatture) che, tuttavia, portati all'incasso, erano risultati insoluti.
Riconosceva l'intervenuto pagamento della sorte capitale delle fatture, pari ad Euro 66.903,10 precisando che lo stesso era avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Aggiungeva di non aver proceduto con la fase esecutiva solo perché erano sopraggiunti accordi per una composizione della vertenza, con la corresponsione dell'importo di Euro 7.096,90= omnia a titolo di interessi e spese di lite.
L'opposizione non è fondata
Ed infatti, la parte opposta ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della sorte capitale delle fatture, pari ad Euro 66.903,10, sia pur eseguito dalla debitrice opponente solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto (e dopo un anno dalla scadenza delle fatture).
Il predetto pagamento, infatti, non comprende gli interessi e le spese pure riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto proprio nella misura richiesta dal creditore che superano l'importo di € 5.000,00 indicato dall'opponente.
V'è in atti, altresì, la mail del 14.05.2024, con cui la IE informava Parte_1
di aver predisposto i bonifici per l'importo capitale e segnalava: «Domani mattina CP_1
provvedo all'invio dei 7.096,90€ come da accordi a chiusura interessi e spese».
Detta somma non è stata corrisposta.
Per tali ragioni nulla è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, dalla parte opposta che ha dovuto azionare il decreto ingiuntivo per far valere un proprio credito peraltro a distanza di circa un anno dalla scadenza indicata in fattura.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa parametrato al debito residuo non ancora pagato.
pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, rigetta l'opposizione dando atto del pagamento della sorte capitale delle fatture pari ad Euro 66.903,10; rigetta ogni altra domanda.
DA IE , in persona del legale rappresentante pt, al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 6.12.2025
Il giudice
Alessandra IE
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