Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1464/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA ASSUNTA Parte_1 C.F._1
IOELE
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GENTILE CP_1 C.F._2
MARIAGRAZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali.
3. Il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica con esclusione del pernottamento. In particolare, al sabato dall'uscita di scuola alle ore 21, nei periodi di frequenza scolastica, e dalle 12 alle ore 22 nei periodi di vacanza scolastica, allorquando li riaccompagnerà a casa della madre. Nella giornata della domenica dalla mattina, indicativamente intorno alle 10 alle 19 nei periodi di frequenza scolastica, allorquando li riaccompagnerà a casa della madre, preoccupandosi nel week end di sua spettanza di aiutare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici o comunque di assicurarsi che gli stessi abbiano il tempo di svolgerli. Nei periodi di vacanza scolastica, la sera della domenica il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre dopo cena e comunque entro le ore 22. Durante la settimana i figli trascorreranno con il padre il pomeriggio del martedì dalle ore 17.30 alle 20.
4. Nel corso delle vacanze e delle festività i genitori si ripartiranno i periodi come segue: vacanze natalizie, pasquali: i figli trascorrano la giornata di Natale con ciascun genitore ad anni alterni;
il genitore che non li avrà a Natale li terrà invece a Pasqua. Il capodanno e il primo dell'anno saranno trascorsi dai ragazzi con il padre ad anni alterni. L'equa alternanza fra i genitori dovrà essere mantenuta anche per le altre festività: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, esclusivamente in luoghi di villeggiatura anche all'estero, stabilendo che tali periodi siano concordati tra i genitori entro il 15 maggio di ciascun anno;
compleanni dei figli: i figli li trascorreranno ad anni alterni fra i genitori, fatta salva la diversa volontà dei minori che i genitori devono impegnarsi a rispettare.
Per_ 5. Il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori e Per_2
l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) ciascuno e così complessivamente euro 400,00
(quattrocento/00) per dodici mensilità annue entro e non oltre il giorno 18 di ogni mese, a partire dal pagina 2 di 4 deposito del presente ricorso. Assegni che verranno rivalutati annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla separazione.
6. L'assegno unico, sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, espressamente autorizzando il padre alla richiesta dello stesso la Sig.ra Pt_1
7. Le spese straordinarie sostenute a favore dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi stabiliscono che per spese straordinarie debbano intendersi quelle individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Modena e comunque:
7.1 Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
7.2 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
7.3 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
e) mensa.
7.4 Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
7.5 Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola; c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
7.6 Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie i genitori espressamente concordano che le stesse saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate/sostenute, previa richiesta anche a mezzo WhatsApp e presentazione della relativa documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta.
8. L'autovettura Fiata Panda, targata GE779PL, già intestata alla ricorrente rimanga nella sua piena ed esclusiva disponibilità, mentre l'autovettura Ford Fiesta, targata EX586TG, già intestata al Sig. rimanga nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso. CP_1
pagina 3 di 4 9. Le parti convengono reciprocamente di non chiedersi alcunché a titolo di mantenimento, provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo adeguato reddito da attività lavorativa.
10. Con la sottoscrizione della presente i coniugi danno atto di null'altro avere a che pretendere avendo complessivamente già definito ogni loro reciproco rapporto personale e patrimoniale.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...]
come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 9/6/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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