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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1470/2022 promossa da:
, anche quale titolare di PIEFFE DI PA FR con il patrocinio Parte_1 degli Avv. ti Tullio D'Amora e Giulia Zani;
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Fierravanti;
Controparte_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 1737/2022 resa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 07/06/2022
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: : Parte_1
pagina 1 di 19 “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n. n. 1737/2022 del Tribunale di Firenze pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in data 7 giugno 2022 nel procedimento inter partes RG n. 358/2019:
-in via preliminare: ex artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e se nelle more intrapreso, sospendere l'eventuale procedimento di esecuzione di tale titolo per i motivi dedotti nel presente atto, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dal sig. nel giudizio di primo grado ove non PT rinunciate e/o riproposte alla luce dei motivi del presente gravame:
i) in via preliminare, in accoglimento dei motivi di appello 1) e/o 2), dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Arezzo, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 5156/2018 (RG 12706/2018) emesso il 26.10.2018 il Tribunale di Firenze ed opposto nel giudizio di primo grado.
ii) Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello 3) e 4) accertare, pronunciare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente anche in parte qua per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5156/2018 (RG
12706/2018) emesso il 26.10.2018 il Tribunale di Firenze ed opposto nel giudizio di primo grado, per non avere il credito per cui si è proceduto i caratteri della liquidità, certezza ed esigibilità.
iii) Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello 5) e 6) accertare, pronunciare e dichiarare la responsabilità della per l'interruzione abusiva del credito e per l'effetto Controparte_1 condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti subiti dal sig. come individuati e quantificati i) equitativamente in euro 80.000,00 e/o nella somma PT che verrà ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale quantificato e dettagliato sub. 6.1) che precede, ii) in euro 20.000,00 mila, o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia, per danno morale ed esistenziale subito dall'opponente meglio illustrato sub. 6.2) che precede. iv) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi le fasi di giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate e non accolte dal giudice di primo grado:
pagina 2 di 19 a) Si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: ( di cui la Corte omette la trascrizione )
b) Si chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare i tassi di interessi concretamente applicati sul conto corrente ordinario e sui conti correnti anticipi aperti dopo il 2012, a quantificare le somme versate a titolo di interessi debitori non dovute e così quantificare i corretti saldi di estinzione dei conti correnti in esame e quindi il corretto ammontare del dare – avere tra le parti”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- di rigettare l'appello promosso dal sig. , perché infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 per i motivi tutti sopra esposti e per quelli che saranno dedotti in corso di causa, confermando integralmente la sentenza n. 1737/2022 emessa in data 17/06/2022 dal Tribunale di Firenze.
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 1737/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 7 giugno 2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” - RESPINGE l'opposizione e le domande riconvenzionali di;
Parte_1
- CONFERMA il D.I. n. 5156/2018 R.I.;
- CO , anche quale titolare dell'impresa individuale PIEFFE di PA Parte_1
FR, a rimborsare in favore della parte convenuta opposta le spese di lite, che liquida per questa fase, in euro: € 2.430,00 per lo studio della controversia, € 1.550,00 per l'introduzione del giudizio, € 3.000,00 per istruttoria e trattazione, € 3.000,00 - Fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi per 48,50”;
I.1 Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da , anche quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale PIEFFE di PA FR, avverso il decreto ingiuntivo n.
5156/2018, emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.771,19, oltre agli interessi legali a titolo di saldo debitorio di conto corrente, in favore della succeduta a Controparte_1 Controparte_2
L'opponente, premetteva : - di avere acceso con la (con sede Controparte_2
pagina 3 di 19 legale ad Arezzo), presso la filiale di San Giovanni Valdarno, per la gestione della sua azienda, il conto corrente ordinario n. 3530847/7, in data 13.10.2010, e il conto corrente anticipi n.
3531285/9, in data 8.11.2013; - che, il fido concesso di € 15.000,00 era stato, dopo circa tre anni, elevato ad € 23.000,00; - che il rapporto era poi proseguito con Controparte_1 fino all'agosto 2017, quando la banca, arbitrariamente, aveva chiuso ogni rapporto e chiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria, a cui era seguita la conseguenziale segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. Tanto premesso, il ha eccepito, in via pregiudiziale, PT
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Arezzo, sede legale della con cui i contratti in questione erano stati in origine stipulati Controparte_2
e nel merito: - la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte nei contratti di conto corrente e conto anticipi, ex art. 1341 c.c. ; - la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito;
- il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
- l'illegittima applicazione di interessi, in violazione dell'art. 117 T.U.B., domandando, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria di nullità delle relative clausole;
e, stante la mala fede della (per l'arbitraria e abusiva interruzione dei rapporti di credito), e l'illegittima CP_1 segnalazione, ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni conseguenti, CP_1 quantificati in euro 230.000,00.
La cessionaria del credito litigioso, si costituiva in giudizio e, Controparte_1 contestando integralmente le difese dell'opponente, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, la causa, istruita solo con prova documentale, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da dispositivo innanzi trascritto.
I.2 Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha, in sintesi, così motivato:
Sull'eccezione d'incompetenza territoriale
L'eccezione era da respingere. Il contratto intervenuto fra le parti recava la sottoscrizione specifica per adesione alla clausola attributiva della competenza per territorio all'ufficio giudiziario nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca (cfr. art. 16 dei contratti di c./c.
e c./a. – originariamente stipulati tra e la PIEFFE DI PA Controparte_2
pagina 4 di 19 , contratti nei quali, a seguito di cessione del relativo ramo d'azienda, era subentrata Parte_1 la ), affermandosi l'operatività della clausola di foro convenzionale presso la CP_1 sede della banca anche in caso di cessione del credito ad altro istituto avente sede in diverso circondario.
Sull'inefficacia delle clausole vessatorie
Al pari l'eccezione sollevata dall'opponente era infondata, risultando le clausole vessatorie approvate con specifica sottoscrizione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1341, II co., c.c.
Né aveva pregio l'asserita “non leggibilità” di dette clausole, in quanto redatte con caratteri troppo piccoli, dal momento che il contraente debole avrebbe potuto esigere dalla controparte che gli venisse fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non fosse stato fatto, in sede giudiziale, non avrebbe potuto eccepire di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria. Infine, la “doppia sottoscrizione” era stata effettuata con richiamo specifico ai numeri degli articoli del contratto contenenti le clausole vessatorie e con sintetica indicazione del relativo contenuto, per cui l'onere formale previsto dalla disciplina citata era stato assolto.
Sull'ammissibilità del decreto ingiuntivo
L'eccezione di inammissibilità del Decreto Ingiuntivo n. 5156/2018 era stata sollevata per due ragioni: -mancato previo esperimento di procedimento di mediazione;
- inesistenza di idonea prova scritta del credito. Entrambi i profili erano infondati. Quanto al primo, la non aveva CP_1 alcun onere di anteporre l'esperimento della mediazione alla proposizione del ricorso ingiuntivo, dal momento che il procedimento di mediazione andava necessariamente esperito solo dopo che il giudice si fosse pronunciato sulla esecutività dello stesso, né era condizione di procedibilità del ricorso ingiuntivo, ovvero della conseguente opposizione;
in ordine al secondo punto, anch'esso era da disattendere: nella fase monitoria la avrebbe potuto fornire la prova scritta del CP_1 credito anche mediante la produzione di mero estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca medesima;
tuttavia, nella fattispecie la CP_3
aveva prodotto sia gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. sia i relativi contratti bancari
[...] stipulati, così ampiamente assolvendo agli oneri probatori sulla stessa facenti carico in quella sede.
Sulla prova del credito azionato in monitorio pagina 5 di 19 Il credito di cui al ricorso ingiuntivo era stato ampiamente provato, avendo la banca depositato nel giudizio di opposizione anche la serie integrale degli estratti conto.
Sull'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta
L'eccezione sollevata dalla d'incontestabilità delle varie operazioni a causa la mancata CP_1 tempestiva contestazione degli estratti conto era da disattendere, poiché l'opponente non contestava la verità delle singole annotazioni o la loro conformità ai rapporti obbligatori inter partes, bensì la validità delle varie pattuizioni in forza delle quali erano stati eseguiti i vari addebiti.
Ragion per cui nessun effetto preclusivo sarebbe potuto derivare dalla mancata contestazione degli estratti conto.
Quanto al merito delle contestazioni sollevate dal , sulla violazione dell'art. 117 TUB, il PT
Tribunale dopo l'analisi delle previsioni imposte dalla norma a pena di nullità ha chiarito come tale vizio sarebbe da inquadrare quale nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 co 2 c.c. che non inficia la validità dell'intero accordo, posto che le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Nella fattispecie l'esistenza di pattuizione inerente ai tassi e alle altre condizioni applicate era documentalmente dimostrata (cfr. docc. 1 e 4 fascicolo monitorio). Inoltre, quanto alle condizioni economiche del conto anticipi, ove non fosse stato diversamente previsto, si sarebbero applicate le condizioni di cui al C/C, in forza del richiamo ad esso ivi contenuto. In conclusione, la mancata espressa previsione del tasso in caso di sconfinamento extra fido ovvero in assenza di fido era irrilevante, posto che in tal caso trovava evidentemente applicazione generalizzata il tasso debitore concordato. Conseguiva quindi l'assenza di violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
Sulla mala fede della ed il recesso dai rapporti di credito: la domanda risarcitoria CP_1 conseguente
Le doglianze dell'opponente non erano fondate, poiché non si ravvisava un comportamento scorretto della nel recesso dai rapporti bancari in essere, né un abuso del diritto nel CP_1 comportamento tenuto dalla stessa in relazione alla successiva segnalazione effettuata alla
Centrale Rischi. La aveva documentato che il recesso era stato esercitato quando il saldo CP_1 del conto era negativo anche per la sopravvenuta maturazione di insoluti e in presenza di segnalazione alla C.R. da parte di altro istituto di credito. Circostanze che facevano ritenere pagina 6 di 19 sussistente la giusta causa del recesso ad nutum esercitato dalla;
conseguiva che l'azione CP_1 risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da era respinta per quant'innanzi statuito PT sulla liceità del recesso.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, , anche quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale PIEFFE di PA FR (di seguito anche APPELLANTE o
), ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la PT Controparte_1
(di seguito e/o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] CP_1 sentenza affidandolo ai seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge art. 20 c.p.c. e 1341 c.c. Motivazione errata ed apparente sul capo
“L'eccezione d'incompetenza territoriale”;
2) Violazione di legge art. 1341 e 1375 c.c., Violazione dell'art. 20 c.p.c. Motivazione errata ed apparente su capo “L'inefficacia delle clausole vessatorie”;
3) Violazione di legge artt. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
art. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo “L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
4) Violazione di legge art. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
art. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo “L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845. Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai rapporti di CP_1 credito: la domanda risarcitoria conseguente”;
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845 e 2043 c.c.
Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai CP_1 rapporti di credito: la domanda risarcitoria conseguente”;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 7 di 19 II.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata di cui, al converso, ha chiesto l'interale conferma.
II.2 Con ordinanza del 14 febbraio 2023, questa Corte ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, revocando quella concessa inaudita altera parte,
e confermato l'udienza di merito già fissata.
II.3 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.2. 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da confutare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
III.1 Il primo e il secondo motivo d'impugnazione vanno esaminati congiuntamente, delineando, sotto un duplice profilo, il tentativo di superare il rigetto dell'eccepita incompetenza territoriale, invocando sia la vessatorietà della clausola di cui all'art. 16 delle C.G.C – e la conseguente nullità
e/o inefficacia della stessa – sia l'eccezione “stricto sensu” d'incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze in favore di quello di Arezzo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Il sostanzialmente sostiene che erroneamente il giudice di prime cure 1) non avrebbe PT pronunciato l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale di
Firenze, in favore del Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione; 2) aveva omesso, con riferimento all'eccezione d'incompetenza, di pronunciarsi in ordine alle nullità della clausola vessatoria derogatoria della competenza, seppur specificamente eccepita con riferimento a tale profilo, per cui l'adito Foro di pagina 8 di 19 Firenze, quale sede legale della non sarebbe stato corretto alla luce della CP_1 CP_3 previsione derogatoria della competenza contenuta all'art. 16 del contratto di conto corrente e di quello anticipi, atteso che tale disposizione contrattuale era da considerarsi nulla in quanto vessatoria e non specificamente approvata dal correntista.
Per priorità logico-giuridica, va esaminata l'eccepita nullità-inefficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta all'art. 16 “risoluzione delle controversie” del contratto conto corrente e anticipi, sottoscritta dall'APPELLANTE, con cui le parti avevano previsto la competenza esclusiva del Foro in cui aveva sede la BANCA ove il cliente non fosse consumatore:
“... il foro competente per qualunque controversia … è quello nella cui giurisdizione si trova: … la sede legale della , se il Cliente non riveste la ... qualifica di consumatore”. CP_1
sostiene, al fine di dimostrare il suo assunto, che: 1) le condizioni vessatorie erano PT state riportate nel contratto di conto corrente ordinario in un'unica pagina;
2) le pattuizioni erano scritte in caratteri piccolissimi e quasi illeggibili (così come l'intero contratto predisposto su modulo a contenuto già predeterminato) 3) le clausole non erano state espressamente e specificamente riportate nel loro contenuto, bensì richiamate con una mera “elencazione in blocco” per numero e oggetto sintetico, peraltro, unitamente ad altre condizioni non effettivamente vessatorie.
Tale confusa tecnica redazionale non gli avrebbe quindi consentito di prestare la dovuta attenzione al contenuto delle condizioni stesse e dunque di comprendere quali di esse fossero effettivamente sfavorevoli e con quali effetti. Il Tribunale nel ritenere la validità di detta clausola avrebbe fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale superato e inconferente rispetto alla fattispecie.
Le censure mosse alla ratio decidendi del Tribunale sono prive di pregio come ictu oculi emerge dall'esame della clausola innanzi riportata, inserita nel contratto di conto corrente e di conto anticipi, su cui aveva apposto la doppia sottoscrizione nel pieno rispetto degli PT insegnamenti della S.C. in tale materia.
pagina 9 di 19 A tal riguardo, innanzitutto, va osservato che per giurisprudenza consolidata, effettivamente le clausole contenenti la deroga della competenza dell'autorità giudiziaria inserite nelle C.G.C. hanno natura vessatoria, sicché si rende necessaria la loro approvazione separata, specifica e autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo, poiché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Afferma a tale proposito la S.C. nell'ordinanza n. 15278/2015 che: “ L'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale”.
Tale principio non è stato modificato, come sostenuto dall'APPELLANTE, dalla più recente giurisprudenza della S.C., laddove si consideri quanto la Corte regolatrice ha espresso nella massima che segue (cfr. Cass. ord. 4126/2024): “nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
Nella specie, in calce al contratto, dopo la prima sottoscrizione del , è scritto: “un PT esemplare del presente Contratto e del documento di sintesi è stato a voi consegnato, approvato specificamente e dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, cod. civ. e dell'art. 21 comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 68 (T.U.F.) le seguenti clausole”, segue poi l'elenco di alcune clausole, tra cui quella dell'art. 16 “risoluzione controversie” e subito dopo detto elenco vi è la data e l'ulteriore firma di approvazione specifica di . PT
pagina 10 di 19 In sintesi e conclusione la Corte ritiene che ricorrano, tutti i requisiti sopra richiamati per ritenere validamente approvata la clausola ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c.: - la sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra cui quella in esame, è stata separata e distinta rispetto al testo contrattuale nel suo complesso;
- l'indicazione della clausola è stata, sì, inserita in un'elencazione concernente le clausole vessatorie, ma sono state riportate le sezioni di riferimento, per differenziare l'oggetto delle stesse, e l'elenco contiene in modo chiaro il richiamo non solo alla numerazione dell'articolo del contratto, ma anche, sinteticamente, al contenuto di ognuna;
- la sottoscrizione è stata preceduta dalla dichiarazione di aver rivolto una particolare attenzione alle clausole vessatorie che si stavano sottoscrivendo. Ragion per cui questa Corte ritiene che sia stata adottata una tecnica redazionale del tutto idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, concordando la Corte con quanto affermato dal Tribunale sull'irrilevanza in sede giudiziale dei caratteri piccoli utilizzati nella redazione del contratto, ribadendosi che “In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti […], la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un
pagina 11 di 19 modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria” (Cass. n.
3307/2018).
Accertata quindi la validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 16 del C.G.C., che fonda la competenza del Tribunale di Firenze, va altresì respinto il primo motivo d'appello, con cui
, come detto, ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze PT in favore di quello di Arezzo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Per la prima volta nella memoria conclusionale di questo grado, la difesa del , a PT sostegno dell'eccezione d'incompetenza e della non applicazione della clausola vessatoria ritenuta dallo stesso nulla, assume la qualifica di consumatore dell'APPELLANTE, in risposta a quanto dedotto dalla con la comparsa di costituzione sulla qualifica di imprenditore commerciale CP_1 del . PT
L'appellante in particolare sostiene che “L'assunto è infondato dal momento che la natura di imprenditore commerciale del contraente non esclude affatto che nel rapporto negoziale in esame egli possa assumere la qualifica di consumatore. Ed infatti, nel contratto di conto corrente (doc. 3 sub.
B parte II), non vi è alcun elemento tale da far ritenere che il sig. abbia sottoscritto in qualità PT di imprenditore e non di persona fisica. Dall'esame del documento si evince piuttosto l'esatto contrario, atteso che NON è indicata in alcuna parte la Partita Iva dell'impresa individuale, né i riferimenti della Camera di Commercio, né si dichiara di agire nell'esercizio dell'impresa”.
La Corte rileva l'inammissibilità di quanto dedotto dal , dal momento che la qualifica di PT consumatore del non è stata oggetto di contraddittorio del primo grado. PT
A ogni buon conto, non può ritenersi che egli abbia agito come “consumatore”, perché l'odierna qualifica è in contrasto non solo con la documentazione depositata dalla , da cui si evince CP_1 senza possibilità di equivoco che i contratti sono stati sottoscritti da quale imprenditore, PT titolare della PIEFFE di PA Francesco, ma contrasta con quanto assunto dal PT medesimo, laddove ha affermato che per svolgere la sua attività imprenditoriale aveva acceso il conto corrente ordinario e poi il conto corrente anticipi. Tra l'altro ha avanzato una richiesta pagina 12 di 19 risarcitoria per l'illegittimo recesso della , sostenendo che “l'operatività della Pieffe [è] stata CP_1 pressoché paralizzata in ragione dell'impossibilità di acquistare materiali e svolgere i lavori commissionati, si è realizzato un danno da lucro cessante individuabile nella perdita della capacità produttiva e reddituale della stessa che dovrà essere risarcito…”.
Dunque, in nessun modo la pretesa qualifica di consumatore può essere riconosciuta al PT al fine di inficiare le conclusioni raggiunte in punto di valida previsione della competenza del
Tribunale di Firenze (il riferimento in sentenza a quello di Pistoia è, all'evidenza, frutto di un mero errore materiale).
Per quant'innanzi entrambi i motivi vanno disattesi.
IV Con il terzo e il quarto motivo l'APPELLANTE censura la “ Violazione di legge artt. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
artt. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo
“L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
L'APPELLANTE si duole, sotto più profili, del fatto che erroneamente il Tribunale non abbia dichiarato la nullità del contratto conto corrente ex art.117 TUB poiché il contratto conto corrente anticipazioni e smobilizzo crediti (n. 003/002/0000329R1 (doc. 5) non riportava alcuna indicazione dei tassi di interesse praticati nel paragrafo dedicato alle “condizioni economiche, “né con riferimento a tali specifiche condizioni rinvia al conto corrente ordinario presupposto;
risulta infatti per tabulas che il rinvio alle condizioni del conto ordinario n. 033-330-00300847 è operato solamente con riferimento alle condizioni “operative” (e dunque alle voci “massimo numero ammesso assegni circolanti, “limitazioni di firma”, “consegna documento di sintesi” – doc. 3)”, né il conto corrente indicava il tasso debitorio intrafido. Il tasso debitorio annuo indicato nella misura del
12,700 ed effettivo annuo nella misura del 13,3177 riportato nel contratto di C.C. appariva invero teoricamente giustificabile in presenza di un utilizzo patologico del rapporto di conto corrente;
viceversa, il medesimo trattamento economico non poteva ritenersi giustificato (per di più perché mai accettato) in caso di un utilizzo entro il fido ed entro i limiti delle anticipazioni accordate.
In sintesi alla luce di tali documentali e pacifiche circostanze, la decisione del Tribunale di
Firenze apparirebbe errata ed illegittima: -nella parte in cui ha ritenuto che la “carenza” delle
pagina 13 di 19 condizioni economiche del conto anticipi fosse “sanabile” mediante il richiamo a quelle del conto ordinario, dal momento che il rinvio ad esso operato è relativo solamente alle condizioni “operative” del rapporto di conto corrente, ma non già anche a quelle “economiche” tra le quali rientrano ovviamente i tassi di interesse praticati;
- nella parte in cui il Giudice di primo grado ha completamente travisato la censura dell'opponente, che aveva chiaramente dedotto e censurato non già la mancanza (nel contratto di conto ordinario) del tasso in caso di sconfinamento extrafido o in assenza di fido (che infatti sono contenuti nel contratto sul pag. 2 – doc. 3), bensì la diversa (e ben più grave) assenza di pattuizioni in ordine al tasso debitore da applicarsi nel caso di utilizzo entro fido
e/o dell'anticipo accordato. -[…]“ in ogni caso, poi, la nullità per mancata espressa pattuizione del tasso debitore in caso di utilizzo entro fido neppure poteva essere sopperita dal richiamo alle condizioni standard della banca riportate “nei fogli informativi presso le filiali”.
Le doglianze non sono fondate.
Quanto al conto anticipi (doc. 4 fasc. monitorio), va condivisa la conclusione raggiunta dal
Tribunale, secondo cui il richiamo ivi operato al conto corrente riguardi anche gli interessi. È sufficiente rilevare che il rinvio, pur contenuto sotto l'indicazione “condizioni operative” del conto anticipi, non sia limitato all'omonima sezione del conto ordinario, richiamandolo nella sua interezza, così come ritenuto dal Tribunale.
Nell'originario contratto di conto corrente n. 033-330-00300847 è stato previsto, per ciò che riguarda i fidi:
pagina 14 di 19 Con il motivo d'impugnazione l'APPELLANTE sostiene che mancherebbe una pattuizione scritta inerente il tasso di interesse debitore per l'utilizzo entro l'accordato.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto il non ha dimostrato – PT onere su di lui gravante – che il conte fosse affidato e, dunque, che non sia stato previsto un tasso intrafido. Peraltro, ove anche un affidamento fosse stato concordato in via di fatto – ciò che, peraltro, non risulta in maniera sufficientemente evidente – in mancanza di specifica previsione diversa, non avrebbe potuto che applicarsi l'unico tasso debitore previsto.
Il motivo va quindi respinto non essendo emerse le dedotte violazione di cui all'art.117 TUB.
V Con il quinto e il sesto motivo, entrambi rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2
e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845. Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai rapporti di credito: la domanda risarcitoria conseguente”, CP_1 PT sostiene che erroneamente la decisione non avrebbe accolto la sua domanda di declaratoria d'illegittimità del recesso della dai rapporti di conto, violando gli obblighi di buona fede e di CP_1 correttezza contrattuale.
lamenta due errori, pur collegati tra loro: anzitutto sostiene che il primo Giudice PT avrebbe aggirato i termini della questione di diritto portata al suo vaglio e che consisterebbero nella diversa deduzione dell'APPELLANTE secondo cui il recesso della si sarebbe verificato ben CP_1 prima della comunicazione formale dell'agosto 2017 e di quella avente – asseritamente – natura di preavviso del maggio 2017; piuttosto detto recesso si sarebbe verificato nel marzo 2017, allorquando la , senza preavvertirlo che le piccole esposizioni in essere a quella data avrebbero CP_1 potuto impedire, ove non rientrate, la concessione di ulteriori anticipazioni, ha del tutto improvvisamente ed unilateralmente interrotto le erogazioni che dal 2010 e sino a quel momento gli erano sempre state accordate ed erano sempre state concesse; quanto al secondo profilo, la sentenza sarebbe errata nella misura in cui avrebbe opposto un rigido ed astratto ragionamento formale ad una questione puramente sostanziale basata sul legittimo affidamento maturato dall'opponente formatosi sulla possibilità di operare attraverso il sistema degli anticipi su fattura che gli consentiva di pagare i fornitori della materia prima (non appena ottenuta una commessa) e quindi di portare a
pagina 15 di 19 termine la commessa stessa per poi farsi pagare dal cliente, con relativa provvista che veniva accreditata sul conto corrente e consentiva a propria volta di rientrare dell'anticipazione ottenuta e riportare il conto su saldi attivi (o al massimo su contenuti saldi negativi).
Dell'infondatezza di entrambi i motivi di censura si ha contezza ove solo si esaminino i documenti bancari e la narrazione dei fatti dedotti dall'APPELLANTE.
Da un lato la ha documentato che il recesso è stato esercitato quando il saldo del conto CP_1 era negativo, anche per la sopravvenuta maturazione di insoluti, ed in presenza di segnalazione alla C.R. da in parte di altro istituto di credito. Dall'altro lato, viene in rilievo la condotta dell'APPELLANTE, che, seppure sollecitato al rientro, è rimasto inadempiente ai rilievi mossigli dalla
[...]
sostiene apoditticamente che di fatto il recesso della Banca era da retrodatare al mese CP_4 di marzo dell'anno 2017, in seguito al mancato anticipo delle due fatture, senza motivazione alcuna se non quella comunicata nel mese di maggio 2017, a cui poi era seguito il recesso del 17 agosto
2017.
Tale assunto della mancata conoscenza della motivazione per cui la aveva cessato CP_1
l'ulteriore erogazione di somme per anticipo fatture già nel marzo 2017 è smentito da quanto si legge a pag. 12 dell'atto di opposizione, ove dalla narrazione fattuale emerge che “… chiede PT il lunedì successivo 6.03.2017 spiegazioni al Direttore della Banca che laconicamente gli dice che risultava segnalazione di MPS a carico dell'opponente”.
E' quindi innegabile che già nel marzo 2017 avesse avuto contezza che la PT [...]
, subentrata quale cessionaria alla aveva rinvenuto dalle CP_1 CP_1 Controparte_2 interrogazioni della Centrale Rischi segnalazioni da parte di MPS a suo carico;
circostanza quest'ultima che da sola denota un complessivo quadro di difficoltà finanziaria e un mutamento delle condizioni che avevano giustificato gli anticipi fino a quel momento.
E' ovvio, essendo la un istituto di credito, che, persistendo l'inadempimento del CP_1 PT
e la non riscossione delle fatture anticipate, e avendo conoscenza della segnalazione al CRI, correttamente abbia formalizzato in data 15\5\2017 l'indicazione della criticità della posizione pagina 16 di 19 economica del , invitandolo al rientro dall'esposizione dei conti. Persistendo il grave PT inadempimento del , la ha formalizzato il recesso dai rapporti intercorsi PT CP_1 avvalendosi dell'art. 13 del contratto di C/C, secondo cui: “Il cliente e la hanno diritto di CP_1 recedere in qualsiasi momento, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno: 1) cinque giorni lavorativi, se è il Cliente a recedere;
due mesi, se è la a recedere. In presenza di una giusta causa CP_1
o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con effetto immediato”.
Appare di estrema evidenza che il recesso del 17 agosto 2017, comunicato con lettera raccomandata con invito al al rimborso di quanto dovuto dalla non sia stato né PT CP_1 improvviso né illegittimo, dovendosi ritenere provato il peggioramento della situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
Al pari anche il motivo con cui il sostiene la violazione dei criteri di buona fede e di PT correttezza oltre l'interruzione abusiva del credito da parte della è privo di pregio. CP_1
Secondo l'APPELLANTE, invocando il criterio basato sull'affidamento sarebbe possibile
“spostare l'attenzione, dall'analisi della fattispecie negoziale, ad un'indagine tesa a verificare se
l'esercizio del diritto di recesso sia avvenuto in concreto "secondo buona fede" tenendo conto, sia del fatto che, l'apertura di credito, è istituzionalmente un contratto di durata da eseguirsi mediante più
pagina 17 di 19 utilizzazioni della disponibilità, sia del fatto che, la banca, è un soggetto dotato di uno status professionale e sul quale grava un obbligo di correttezza 'qualificata'”.
L'infondatezza del motivo emerge dalla narrazione dei fatti: stante l'inadempimento del
, la ha agito in conformità con criteri di buona fede e correttezza, rappresentando PT CP_1 preventivamente le ragioni della revoca, come pacifico nel maggio 2017, laddove con missiva segnalava a “gravi anomalie” relative a cinque anticipazioni andate insolute. A ciò va PT aggiunta la circostanza di maggiore rilievo, quale la segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo del da parte di altro istituto di credito oltre il fatto che erano andate insolute PT altre due ricevute bancarie, per cui l'istituto di credito ha esercitato il suo diritto di recesso.
Né in tale comportamento la Corte riscontra la violazione del principio dell'affidamento.
Tali circostanze sono, infatti, sufficienti a escludere che possa invocarsi un legittimo affidamento da parte del , stante il conclamato suo inadempimento e la circostanza che, nonostante la PT conoscenza che la non avrebbe tollerato ulteriori insoluti già nel marzo 2017, nulla ha fatto CP_1 per porre rimedio alla sua situazione debitoria pur in presenza di un debito non particolarmente elevato.
Stante l'esito del giudizio sulle doglianze fin qui esaminate, il motivo di gravame sul rigetto dell'azione risarcitoria per illegittimo recesso resta assorbito dalla decisione;
al pari le richieste istruttorie di prova orale e di ammissione c.t.u. risultano essere irrilevanti e vanno respinte.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza impugnata
VI Le spese processuali del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di , titolare di PIEFFE DI PA FR, Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, valore medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
VII Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa da
, titolare dell'Impresa Individuale “PIEFFE di , contro Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza, n. 1737/2022 resa dal Tribunale di Firenze e Controparte_1 pubblicata il 07/06/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CO , titolare di PIEFFE DI PA, al pagamento in favore della Parte_1 elle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 Controparte_1 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1470/2022 promossa da:
, anche quale titolare di PIEFFE DI PA FR con il patrocinio Parte_1 degli Avv. ti Tullio D'Amora e Giulia Zani;
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Fierravanti;
Controparte_1
APPELLATA avverso la sentenza n. 1737/2022 resa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 07/06/2022
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: : Parte_1
pagina 1 di 19 “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n. n. 1737/2022 del Tribunale di Firenze pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in data 7 giugno 2022 nel procedimento inter partes RG n. 358/2019:
-in via preliminare: ex artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e se nelle more intrapreso, sospendere l'eventuale procedimento di esecuzione di tale titolo per i motivi dedotti nel presente atto, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dal sig. nel giudizio di primo grado ove non PT rinunciate e/o riproposte alla luce dei motivi del presente gravame:
i) in via preliminare, in accoglimento dei motivi di appello 1) e/o 2), dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Arezzo, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 5156/2018 (RG 12706/2018) emesso il 26.10.2018 il Tribunale di Firenze ed opposto nel giudizio di primo grado.
ii) Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello 3) e 4) accertare, pronunciare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente anche in parte qua per violazione degli artt. 117 e 119 TUB e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5156/2018 (RG
12706/2018) emesso il 26.10.2018 il Tribunale di Firenze ed opposto nel giudizio di primo grado, per non avere il credito per cui si è proceduto i caratteri della liquidità, certezza ed esigibilità.
iii) Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello 5) e 6) accertare, pronunciare e dichiarare la responsabilità della per l'interruzione abusiva del credito e per l'effetto Controparte_1 condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti subiti dal sig. come individuati e quantificati i) equitativamente in euro 80.000,00 e/o nella somma PT che verrà ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale quantificato e dettagliato sub. 6.1) che precede, ii) in euro 20.000,00 mila, o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia, per danno morale ed esistenziale subito dall'opponente meglio illustrato sub. 6.2) che precede. iv) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi le fasi di giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate e non accolte dal giudice di primo grado:
pagina 2 di 19 a) Si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: ( di cui la Corte omette la trascrizione )
b) Si chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare i tassi di interessi concretamente applicati sul conto corrente ordinario e sui conti correnti anticipi aperti dopo il 2012, a quantificare le somme versate a titolo di interessi debitori non dovute e così quantificare i corretti saldi di estinzione dei conti correnti in esame e quindi il corretto ammontare del dare – avere tra le parti”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- di rigettare l'appello promosso dal sig. , perché infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 per i motivi tutti sopra esposti e per quelli che saranno dedotti in corso di causa, confermando integralmente la sentenza n. 1737/2022 emessa in data 17/06/2022 dal Tribunale di Firenze.
Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza n. 1737/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 7 giugno 2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
” - RESPINGE l'opposizione e le domande riconvenzionali di;
Parte_1
- CONFERMA il D.I. n. 5156/2018 R.I.;
- CO , anche quale titolare dell'impresa individuale PIEFFE di PA Parte_1
FR, a rimborsare in favore della parte convenuta opposta le spese di lite, che liquida per questa fase, in euro: € 2.430,00 per lo studio della controversia, € 1.550,00 per l'introduzione del giudizio, € 3.000,00 per istruttoria e trattazione, € 3.000,00 - Fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi per 48,50”;
I.1 Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da , anche quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale PIEFFE di PA FR, avverso il decreto ingiuntivo n.
5156/2018, emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.771,19, oltre agli interessi legali a titolo di saldo debitorio di conto corrente, in favore della succeduta a Controparte_1 Controparte_2
L'opponente, premetteva : - di avere acceso con la (con sede Controparte_2
pagina 3 di 19 legale ad Arezzo), presso la filiale di San Giovanni Valdarno, per la gestione della sua azienda, il conto corrente ordinario n. 3530847/7, in data 13.10.2010, e il conto corrente anticipi n.
3531285/9, in data 8.11.2013; - che, il fido concesso di € 15.000,00 era stato, dopo circa tre anni, elevato ad € 23.000,00; - che il rapporto era poi proseguito con Controparte_1 fino all'agosto 2017, quando la banca, arbitrariamente, aveva chiuso ogni rapporto e chiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria, a cui era seguita la conseguenziale segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. Tanto premesso, il ha eccepito, in via pregiudiziale, PT
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore del Tribunale di Arezzo, sede legale della con cui i contratti in questione erano stati in origine stipulati Controparte_2
e nel merito: - la nullità delle clausole vessatorie sottoscritte nei contratti di conto corrente e conto anticipi, ex art. 1341 c.c. ; - la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito;
- il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
- l'illegittima applicazione di interessi, in violazione dell'art. 117 T.U.B., domandando, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria di nullità delle relative clausole;
e, stante la mala fede della (per l'arbitraria e abusiva interruzione dei rapporti di credito), e l'illegittima CP_1 segnalazione, ha chiesto la condanna della al risarcimento dei danni conseguenti, CP_1 quantificati in euro 230.000,00.
La cessionaria del credito litigioso, si costituiva in giudizio e, Controparte_1 contestando integralmente le difese dell'opponente, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, la causa, istruita solo con prova documentale, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da dispositivo innanzi trascritto.
I.2 Il Tribunale per quello che qui ancora rileva ha, in sintesi, così motivato:
Sull'eccezione d'incompetenza territoriale
L'eccezione era da respingere. Il contratto intervenuto fra le parti recava la sottoscrizione specifica per adesione alla clausola attributiva della competenza per territorio all'ufficio giudiziario nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca (cfr. art. 16 dei contratti di c./c.
e c./a. – originariamente stipulati tra e la PIEFFE DI PA Controparte_2
pagina 4 di 19 , contratti nei quali, a seguito di cessione del relativo ramo d'azienda, era subentrata Parte_1 la ), affermandosi l'operatività della clausola di foro convenzionale presso la CP_1 sede della banca anche in caso di cessione del credito ad altro istituto avente sede in diverso circondario.
Sull'inefficacia delle clausole vessatorie
Al pari l'eccezione sollevata dall'opponente era infondata, risultando le clausole vessatorie approvate con specifica sottoscrizione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1341, II co., c.c.
Né aveva pregio l'asserita “non leggibilità” di dette clausole, in quanto redatte con caratteri troppo piccoli, dal momento che il contraente debole avrebbe potuto esigere dalla controparte che gli venisse fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non fosse stato fatto, in sede giudiziale, non avrebbe potuto eccepire di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria. Infine, la “doppia sottoscrizione” era stata effettuata con richiamo specifico ai numeri degli articoli del contratto contenenti le clausole vessatorie e con sintetica indicazione del relativo contenuto, per cui l'onere formale previsto dalla disciplina citata era stato assolto.
Sull'ammissibilità del decreto ingiuntivo
L'eccezione di inammissibilità del Decreto Ingiuntivo n. 5156/2018 era stata sollevata per due ragioni: -mancato previo esperimento di procedimento di mediazione;
- inesistenza di idonea prova scritta del credito. Entrambi i profili erano infondati. Quanto al primo, la non aveva CP_1 alcun onere di anteporre l'esperimento della mediazione alla proposizione del ricorso ingiuntivo, dal momento che il procedimento di mediazione andava necessariamente esperito solo dopo che il giudice si fosse pronunciato sulla esecutività dello stesso, né era condizione di procedibilità del ricorso ingiuntivo, ovvero della conseguente opposizione;
in ordine al secondo punto, anch'esso era da disattendere: nella fase monitoria la avrebbe potuto fornire la prova scritta del CP_1 credito anche mediante la produzione di mero estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca medesima;
tuttavia, nella fattispecie la CP_3
aveva prodotto sia gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. sia i relativi contratti bancari
[...] stipulati, così ampiamente assolvendo agli oneri probatori sulla stessa facenti carico in quella sede.
Sulla prova del credito azionato in monitorio pagina 5 di 19 Il credito di cui al ricorso ingiuntivo era stato ampiamente provato, avendo la banca depositato nel giudizio di opposizione anche la serie integrale degli estratti conto.
Sull'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta
L'eccezione sollevata dalla d'incontestabilità delle varie operazioni a causa la mancata CP_1 tempestiva contestazione degli estratti conto era da disattendere, poiché l'opponente non contestava la verità delle singole annotazioni o la loro conformità ai rapporti obbligatori inter partes, bensì la validità delle varie pattuizioni in forza delle quali erano stati eseguiti i vari addebiti.
Ragion per cui nessun effetto preclusivo sarebbe potuto derivare dalla mancata contestazione degli estratti conto.
Quanto al merito delle contestazioni sollevate dal , sulla violazione dell'art. 117 TUB, il PT
Tribunale dopo l'analisi delle previsioni imposte dalla norma a pena di nullità ha chiarito come tale vizio sarebbe da inquadrare quale nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 co 2 c.c. che non inficia la validità dell'intero accordo, posto che le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Nella fattispecie l'esistenza di pattuizione inerente ai tassi e alle altre condizioni applicate era documentalmente dimostrata (cfr. docc. 1 e 4 fascicolo monitorio). Inoltre, quanto alle condizioni economiche del conto anticipi, ove non fosse stato diversamente previsto, si sarebbero applicate le condizioni di cui al C/C, in forza del richiamo ad esso ivi contenuto. In conclusione, la mancata espressa previsione del tasso in caso di sconfinamento extra fido ovvero in assenza di fido era irrilevante, posto che in tal caso trovava evidentemente applicazione generalizzata il tasso debitore concordato. Conseguiva quindi l'assenza di violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
Sulla mala fede della ed il recesso dai rapporti di credito: la domanda risarcitoria CP_1 conseguente
Le doglianze dell'opponente non erano fondate, poiché non si ravvisava un comportamento scorretto della nel recesso dai rapporti bancari in essere, né un abuso del diritto nel CP_1 comportamento tenuto dalla stessa in relazione alla successiva segnalazione effettuata alla
Centrale Rischi. La aveva documentato che il recesso era stato esercitato quando il saldo CP_1 del conto era negativo anche per la sopravvenuta maturazione di insoluti e in presenza di segnalazione alla C.R. da parte di altro istituto di credito. Circostanze che facevano ritenere pagina 6 di 19 sussistente la giusta causa del recesso ad nutum esercitato dalla;
conseguiva che l'azione CP_1 risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da era respinta per quant'innanzi statuito PT sulla liceità del recesso.
II Con atto di citazione, regolarmente notificato, , anche quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale PIEFFE di PA FR (di seguito anche APPELLANTE o
), ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello la PT Controparte_1
(di seguito e/o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] CP_1 sentenza affidandolo ai seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge art. 20 c.p.c. e 1341 c.c. Motivazione errata ed apparente sul capo
“L'eccezione d'incompetenza territoriale”;
2) Violazione di legge art. 1341 e 1375 c.c., Violazione dell'art. 20 c.p.c. Motivazione errata ed apparente su capo “L'inefficacia delle clausole vessatorie”;
3) Violazione di legge artt. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
art. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo “L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
4) Violazione di legge art. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
art. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo “L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845. Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai rapporti di CP_1 credito: la domanda risarcitoria conseguente”;
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845 e 2043 c.c.
Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai CP_1 rapporti di credito: la domanda risarcitoria conseguente”;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 7 di 19 II.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata di cui, al converso, ha chiesto l'interale conferma.
II.2 Con ordinanza del 14 febbraio 2023, questa Corte ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, revocando quella concessa inaudita altera parte,
e confermato l'udienza di merito già fissata.
II.3 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.2. 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
III Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da confutare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
III.1 Il primo e il secondo motivo d'impugnazione vanno esaminati congiuntamente, delineando, sotto un duplice profilo, il tentativo di superare il rigetto dell'eccepita incompetenza territoriale, invocando sia la vessatorietà della clausola di cui all'art. 16 delle C.G.C – e la conseguente nullità
e/o inefficacia della stessa – sia l'eccezione “stricto sensu” d'incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze in favore di quello di Arezzo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Il sostanzialmente sostiene che erroneamente il giudice di prime cure 1) non avrebbe PT pronunciato l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale di
Firenze, in favore del Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione; 2) aveva omesso, con riferimento all'eccezione d'incompetenza, di pronunciarsi in ordine alle nullità della clausola vessatoria derogatoria della competenza, seppur specificamente eccepita con riferimento a tale profilo, per cui l'adito Foro di pagina 8 di 19 Firenze, quale sede legale della non sarebbe stato corretto alla luce della CP_1 CP_3 previsione derogatoria della competenza contenuta all'art. 16 del contratto di conto corrente e di quello anticipi, atteso che tale disposizione contrattuale era da considerarsi nulla in quanto vessatoria e non specificamente approvata dal correntista.
Per priorità logico-giuridica, va esaminata l'eccepita nullità-inefficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta all'art. 16 “risoluzione delle controversie” del contratto conto corrente e anticipi, sottoscritta dall'APPELLANTE, con cui le parti avevano previsto la competenza esclusiva del Foro in cui aveva sede la BANCA ove il cliente non fosse consumatore:
“... il foro competente per qualunque controversia … è quello nella cui giurisdizione si trova: … la sede legale della , se il Cliente non riveste la ... qualifica di consumatore”. CP_1
sostiene, al fine di dimostrare il suo assunto, che: 1) le condizioni vessatorie erano PT state riportate nel contratto di conto corrente ordinario in un'unica pagina;
2) le pattuizioni erano scritte in caratteri piccolissimi e quasi illeggibili (così come l'intero contratto predisposto su modulo a contenuto già predeterminato) 3) le clausole non erano state espressamente e specificamente riportate nel loro contenuto, bensì richiamate con una mera “elencazione in blocco” per numero e oggetto sintetico, peraltro, unitamente ad altre condizioni non effettivamente vessatorie.
Tale confusa tecnica redazionale non gli avrebbe quindi consentito di prestare la dovuta attenzione al contenuto delle condizioni stesse e dunque di comprendere quali di esse fossero effettivamente sfavorevoli e con quali effetti. Il Tribunale nel ritenere la validità di detta clausola avrebbe fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale superato e inconferente rispetto alla fattispecie.
Le censure mosse alla ratio decidendi del Tribunale sono prive di pregio come ictu oculi emerge dall'esame della clausola innanzi riportata, inserita nel contratto di conto corrente e di conto anticipi, su cui aveva apposto la doppia sottoscrizione nel pieno rispetto degli PT insegnamenti della S.C. in tale materia.
pagina 9 di 19 A tal riguardo, innanzitutto, va osservato che per giurisprudenza consolidata, effettivamente le clausole contenenti la deroga della competenza dell'autorità giudiziaria inserite nelle C.G.C. hanno natura vessatoria, sicché si rende necessaria la loro approvazione separata, specifica e autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo, poiché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Afferma a tale proposito la S.C. nell'ordinanza n. 15278/2015 che: “ L'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale”.
Tale principio non è stato modificato, come sostenuto dall'APPELLANTE, dalla più recente giurisprudenza della S.C., laddove si consideri quanto la Corte regolatrice ha espresso nella massima che segue (cfr. Cass. ord. 4126/2024): “nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.
Nella specie, in calce al contratto, dopo la prima sottoscrizione del , è scritto: “un PT esemplare del presente Contratto e del documento di sintesi è stato a voi consegnato, approvato specificamente e dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, cod. civ. e dell'art. 21 comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 68 (T.U.F.) le seguenti clausole”, segue poi l'elenco di alcune clausole, tra cui quella dell'art. 16 “risoluzione controversie” e subito dopo detto elenco vi è la data e l'ulteriore firma di approvazione specifica di . PT
pagina 10 di 19 In sintesi e conclusione la Corte ritiene che ricorrano, tutti i requisiti sopra richiamati per ritenere validamente approvata la clausola ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c.: - la sottoscrizione delle clausole vessatorie, tra cui quella in esame, è stata separata e distinta rispetto al testo contrattuale nel suo complesso;
- l'indicazione della clausola è stata, sì, inserita in un'elencazione concernente le clausole vessatorie, ma sono state riportate le sezioni di riferimento, per differenziare l'oggetto delle stesse, e l'elenco contiene in modo chiaro il richiamo non solo alla numerazione dell'articolo del contratto, ma anche, sinteticamente, al contenuto di ognuna;
- la sottoscrizione è stata preceduta dalla dichiarazione di aver rivolto una particolare attenzione alle clausole vessatorie che si stavano sottoscrivendo. Ragion per cui questa Corte ritiene che sia stata adottata una tecnica redazionale del tutto idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, concordando la Corte con quanto affermato dal Tribunale sull'irrilevanza in sede giudiziale dei caratteri piccoli utilizzati nella redazione del contratto, ribadendosi che “In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti […], la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un
pagina 11 di 19 modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria” (Cass. n.
3307/2018).
Accertata quindi la validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 16 del C.G.C., che fonda la competenza del Tribunale di Firenze, va altresì respinto il primo motivo d'appello, con cui
, come detto, ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze PT in favore di quello di Arezzo ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Per la prima volta nella memoria conclusionale di questo grado, la difesa del , a PT sostegno dell'eccezione d'incompetenza e della non applicazione della clausola vessatoria ritenuta dallo stesso nulla, assume la qualifica di consumatore dell'APPELLANTE, in risposta a quanto dedotto dalla con la comparsa di costituzione sulla qualifica di imprenditore commerciale CP_1 del . PT
L'appellante in particolare sostiene che “L'assunto è infondato dal momento che la natura di imprenditore commerciale del contraente non esclude affatto che nel rapporto negoziale in esame egli possa assumere la qualifica di consumatore. Ed infatti, nel contratto di conto corrente (doc. 3 sub.
B parte II), non vi è alcun elemento tale da far ritenere che il sig. abbia sottoscritto in qualità PT di imprenditore e non di persona fisica. Dall'esame del documento si evince piuttosto l'esatto contrario, atteso che NON è indicata in alcuna parte la Partita Iva dell'impresa individuale, né i riferimenti della Camera di Commercio, né si dichiara di agire nell'esercizio dell'impresa”.
La Corte rileva l'inammissibilità di quanto dedotto dal , dal momento che la qualifica di PT consumatore del non è stata oggetto di contraddittorio del primo grado. PT
A ogni buon conto, non può ritenersi che egli abbia agito come “consumatore”, perché l'odierna qualifica è in contrasto non solo con la documentazione depositata dalla , da cui si evince CP_1 senza possibilità di equivoco che i contratti sono stati sottoscritti da quale imprenditore, PT titolare della PIEFFE di PA Francesco, ma contrasta con quanto assunto dal PT medesimo, laddove ha affermato che per svolgere la sua attività imprenditoriale aveva acceso il conto corrente ordinario e poi il conto corrente anticipi. Tra l'altro ha avanzato una richiesta pagina 12 di 19 risarcitoria per l'illegittimo recesso della , sostenendo che “l'operatività della Pieffe [è] stata CP_1 pressoché paralizzata in ragione dell'impossibilità di acquistare materiali e svolgere i lavori commissionati, si è realizzato un danno da lucro cessante individuabile nella perdita della capacità produttiva e reddituale della stessa che dovrà essere risarcito…”.
Dunque, in nessun modo la pretesa qualifica di consumatore può essere riconosciuta al PT al fine di inficiare le conclusioni raggiunte in punto di valida previsione della competenza del
Tribunale di Firenze (il riferimento in sentenza a quello di Pistoia è, all'evidenza, frutto di un mero errore materiale).
Per quant'innanzi entrambi i motivi vanno disattesi.
IV Con il terzo e il quarto motivo l'APPELLANTE censura la “ Violazione di legge artt. 2, 3 e 41 Cost;
artt. 117 e 119 TUB;
artt. 1375 e 1419 c.c. Motivazione assente, errata e/o apparente sul capo
“L'illegittimità degli addebiti per interessi per difetto di pattuizione scritta”;
L'APPELLANTE si duole, sotto più profili, del fatto che erroneamente il Tribunale non abbia dichiarato la nullità del contratto conto corrente ex art.117 TUB poiché il contratto conto corrente anticipazioni e smobilizzo crediti (n. 003/002/0000329R1 (doc. 5) non riportava alcuna indicazione dei tassi di interesse praticati nel paragrafo dedicato alle “condizioni economiche, “né con riferimento a tali specifiche condizioni rinvia al conto corrente ordinario presupposto;
risulta infatti per tabulas che il rinvio alle condizioni del conto ordinario n. 033-330-00300847 è operato solamente con riferimento alle condizioni “operative” (e dunque alle voci “massimo numero ammesso assegni circolanti, “limitazioni di firma”, “consegna documento di sintesi” – doc. 3)”, né il conto corrente indicava il tasso debitorio intrafido. Il tasso debitorio annuo indicato nella misura del
12,700 ed effettivo annuo nella misura del 13,3177 riportato nel contratto di C.C. appariva invero teoricamente giustificabile in presenza di un utilizzo patologico del rapporto di conto corrente;
viceversa, il medesimo trattamento economico non poteva ritenersi giustificato (per di più perché mai accettato) in caso di un utilizzo entro il fido ed entro i limiti delle anticipazioni accordate.
In sintesi alla luce di tali documentali e pacifiche circostanze, la decisione del Tribunale di
Firenze apparirebbe errata ed illegittima: -nella parte in cui ha ritenuto che la “carenza” delle
pagina 13 di 19 condizioni economiche del conto anticipi fosse “sanabile” mediante il richiamo a quelle del conto ordinario, dal momento che il rinvio ad esso operato è relativo solamente alle condizioni “operative” del rapporto di conto corrente, ma non già anche a quelle “economiche” tra le quali rientrano ovviamente i tassi di interesse praticati;
- nella parte in cui il Giudice di primo grado ha completamente travisato la censura dell'opponente, che aveva chiaramente dedotto e censurato non già la mancanza (nel contratto di conto ordinario) del tasso in caso di sconfinamento extrafido o in assenza di fido (che infatti sono contenuti nel contratto sul pag. 2 – doc. 3), bensì la diversa (e ben più grave) assenza di pattuizioni in ordine al tasso debitore da applicarsi nel caso di utilizzo entro fido
e/o dell'anticipo accordato. -[…]“ in ogni caso, poi, la nullità per mancata espressa pattuizione del tasso debitore in caso di utilizzo entro fido neppure poteva essere sopperita dal richiamo alle condizioni standard della banca riportate “nei fogli informativi presso le filiali”.
Le doglianze non sono fondate.
Quanto al conto anticipi (doc. 4 fasc. monitorio), va condivisa la conclusione raggiunta dal
Tribunale, secondo cui il richiamo ivi operato al conto corrente riguardi anche gli interessi. È sufficiente rilevare che il rinvio, pur contenuto sotto l'indicazione “condizioni operative” del conto anticipi, non sia limitato all'omonima sezione del conto ordinario, richiamandolo nella sua interezza, così come ritenuto dal Tribunale.
Nell'originario contratto di conto corrente n. 033-330-00300847 è stato previsto, per ciò che riguarda i fidi:
pagina 14 di 19 Con il motivo d'impugnazione l'APPELLANTE sostiene che mancherebbe una pattuizione scritta inerente il tasso di interesse debitore per l'utilizzo entro l'accordato.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto il non ha dimostrato – PT onere su di lui gravante – che il conte fosse affidato e, dunque, che non sia stato previsto un tasso intrafido. Peraltro, ove anche un affidamento fosse stato concordato in via di fatto – ciò che, peraltro, non risulta in maniera sufficientemente evidente – in mancanza di specifica previsione diversa, non avrebbe potuto che applicarsi l'unico tasso debitore previsto.
Il motivo va quindi respinto non essendo emerse le dedotte violazione di cui all'art.117 TUB.
V Con il quinto e il sesto motivo, entrambi rubricati “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2
e 3 Cost, degli artt. 1175, 1375, 1845. Motivazione errata, ingiusta ed apparente sul capo “La mala fede della ed il recesso dai rapporti di credito: la domanda risarcitoria conseguente”, CP_1 PT sostiene che erroneamente la decisione non avrebbe accolto la sua domanda di declaratoria d'illegittimità del recesso della dai rapporti di conto, violando gli obblighi di buona fede e di CP_1 correttezza contrattuale.
lamenta due errori, pur collegati tra loro: anzitutto sostiene che il primo Giudice PT avrebbe aggirato i termini della questione di diritto portata al suo vaglio e che consisterebbero nella diversa deduzione dell'APPELLANTE secondo cui il recesso della si sarebbe verificato ben CP_1 prima della comunicazione formale dell'agosto 2017 e di quella avente – asseritamente – natura di preavviso del maggio 2017; piuttosto detto recesso si sarebbe verificato nel marzo 2017, allorquando la , senza preavvertirlo che le piccole esposizioni in essere a quella data avrebbero CP_1 potuto impedire, ove non rientrate, la concessione di ulteriori anticipazioni, ha del tutto improvvisamente ed unilateralmente interrotto le erogazioni che dal 2010 e sino a quel momento gli erano sempre state accordate ed erano sempre state concesse; quanto al secondo profilo, la sentenza sarebbe errata nella misura in cui avrebbe opposto un rigido ed astratto ragionamento formale ad una questione puramente sostanziale basata sul legittimo affidamento maturato dall'opponente formatosi sulla possibilità di operare attraverso il sistema degli anticipi su fattura che gli consentiva di pagare i fornitori della materia prima (non appena ottenuta una commessa) e quindi di portare a
pagina 15 di 19 termine la commessa stessa per poi farsi pagare dal cliente, con relativa provvista che veniva accreditata sul conto corrente e consentiva a propria volta di rientrare dell'anticipazione ottenuta e riportare il conto su saldi attivi (o al massimo su contenuti saldi negativi).
Dell'infondatezza di entrambi i motivi di censura si ha contezza ove solo si esaminino i documenti bancari e la narrazione dei fatti dedotti dall'APPELLANTE.
Da un lato la ha documentato che il recesso è stato esercitato quando il saldo del conto CP_1 era negativo, anche per la sopravvenuta maturazione di insoluti, ed in presenza di segnalazione alla C.R. da in parte di altro istituto di credito. Dall'altro lato, viene in rilievo la condotta dell'APPELLANTE, che, seppure sollecitato al rientro, è rimasto inadempiente ai rilievi mossigli dalla
[...]
sostiene apoditticamente che di fatto il recesso della Banca era da retrodatare al mese CP_4 di marzo dell'anno 2017, in seguito al mancato anticipo delle due fatture, senza motivazione alcuna se non quella comunicata nel mese di maggio 2017, a cui poi era seguito il recesso del 17 agosto
2017.
Tale assunto della mancata conoscenza della motivazione per cui la aveva cessato CP_1
l'ulteriore erogazione di somme per anticipo fatture già nel marzo 2017 è smentito da quanto si legge a pag. 12 dell'atto di opposizione, ove dalla narrazione fattuale emerge che “… chiede PT il lunedì successivo 6.03.2017 spiegazioni al Direttore della Banca che laconicamente gli dice che risultava segnalazione di MPS a carico dell'opponente”.
E' quindi innegabile che già nel marzo 2017 avesse avuto contezza che la PT [...]
, subentrata quale cessionaria alla aveva rinvenuto dalle CP_1 CP_1 Controparte_2 interrogazioni della Centrale Rischi segnalazioni da parte di MPS a suo carico;
circostanza quest'ultima che da sola denota un complessivo quadro di difficoltà finanziaria e un mutamento delle condizioni che avevano giustificato gli anticipi fino a quel momento.
E' ovvio, essendo la un istituto di credito, che, persistendo l'inadempimento del CP_1 PT
e la non riscossione delle fatture anticipate, e avendo conoscenza della segnalazione al CRI, correttamente abbia formalizzato in data 15\5\2017 l'indicazione della criticità della posizione pagina 16 di 19 economica del , invitandolo al rientro dall'esposizione dei conti. Persistendo il grave PT inadempimento del , la ha formalizzato il recesso dai rapporti intercorsi PT CP_1 avvalendosi dell'art. 13 del contratto di C/C, secondo cui: “Il cliente e la hanno diritto di CP_1 recedere in qualsiasi momento, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno: 1) cinque giorni lavorativi, se è il Cliente a recedere;
due mesi, se è la a recedere. In presenza di una giusta causa CP_1
o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con effetto immediato”.
Appare di estrema evidenza che il recesso del 17 agosto 2017, comunicato con lettera raccomandata con invito al al rimborso di quanto dovuto dalla non sia stato né PT CP_1 improvviso né illegittimo, dovendosi ritenere provato il peggioramento della situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
Al pari anche il motivo con cui il sostiene la violazione dei criteri di buona fede e di PT correttezza oltre l'interruzione abusiva del credito da parte della è privo di pregio. CP_1
Secondo l'APPELLANTE, invocando il criterio basato sull'affidamento sarebbe possibile
“spostare l'attenzione, dall'analisi della fattispecie negoziale, ad un'indagine tesa a verificare se
l'esercizio del diritto di recesso sia avvenuto in concreto "secondo buona fede" tenendo conto, sia del fatto che, l'apertura di credito, è istituzionalmente un contratto di durata da eseguirsi mediante più
pagina 17 di 19 utilizzazioni della disponibilità, sia del fatto che, la banca, è un soggetto dotato di uno status professionale e sul quale grava un obbligo di correttezza 'qualificata'”.
L'infondatezza del motivo emerge dalla narrazione dei fatti: stante l'inadempimento del
, la ha agito in conformità con criteri di buona fede e correttezza, rappresentando PT CP_1 preventivamente le ragioni della revoca, come pacifico nel maggio 2017, laddove con missiva segnalava a “gravi anomalie” relative a cinque anticipazioni andate insolute. A ciò va PT aggiunta la circostanza di maggiore rilievo, quale la segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo del da parte di altro istituto di credito oltre il fatto che erano andate insolute PT altre due ricevute bancarie, per cui l'istituto di credito ha esercitato il suo diritto di recesso.
Né in tale comportamento la Corte riscontra la violazione del principio dell'affidamento.
Tali circostanze sono, infatti, sufficienti a escludere che possa invocarsi un legittimo affidamento da parte del , stante il conclamato suo inadempimento e la circostanza che, nonostante la PT conoscenza che la non avrebbe tollerato ulteriori insoluti già nel marzo 2017, nulla ha fatto CP_1 per porre rimedio alla sua situazione debitoria pur in presenza di un debito non particolarmente elevato.
Stante l'esito del giudizio sulle doglianze fin qui esaminate, il motivo di gravame sul rigetto dell'azione risarcitoria per illegittimo recesso resta assorbito dalla decisione;
al pari le richieste istruttorie di prova orale e di ammissione c.t.u. risultano essere irrilevanti e vanno respinte.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza impugnata
VI Le spese processuali del giudizio di appello, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di , titolare di PIEFFE DI PA FR, Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, valore medio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
VII Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di parte APPELLANTE del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione promossa da
, titolare dell'Impresa Individuale “PIEFFE di , contro Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza, n. 1737/2022 resa dal Tribunale di Firenze e Controparte_1 pubblicata il 07/06/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CO , titolare di PIEFFE DI PA, al pagamento in favore della Parte_1 elle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 Controparte_1 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. DICHIARA che sussistono a carico di parte APPELLANTE i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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