Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1973, n. 921
CASS
Sentenza 3 aprile 1973

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi in cui la merce sia spedita da una dogana ad un'altra in esenzione da visita, la liquidazione provvisoria del tributo doganale - eseguita, agli effetti della Determinazione dell'importo della cauzione, in base al peso lordo della merce - diventa definitiva, anche se, in base alla tariffa, risulti applicabile un dazio ad valorem, quando, per effetto della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione, non sia piu possibile procedere alla verificazione della merce ed alle ulteriori operazioni necessarie per l'applicazione del dazio ad valorem.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1973, n. 921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 921
    Data del deposito : 3 aprile 1973

    Testo completo