Sentenza 3 aprile 1973
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la merce sia spedita da una dogana ad un'altra in esenzione da visita, la liquidazione provvisoria del tributo doganale - eseguita, agli effetti della Determinazione dell'importo della cauzione, in base al peso lordo della merce - diventa definitiva, anche se, in base alla tariffa, risulti applicabile un dazio ad valorem, quando, per effetto della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione, non sia piu possibile procedere alla verificazione della merce ed alle ulteriori operazioni necessarie per l'applicazione del dazio ad valorem.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/1973, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1973 |
Testo completo
Nell'ipotesi in cui la merce sia spedita da una dogana ad un'altra in esenzione da visita, la liquidazione provvisoria del tributo doganale - eseguita, agli effetti della Determinazione dell'importo della cauzione, in base al peso lordo della merce - diventa definitiva, anche se, in base alla tariffa, risulti applicabile un dazio ad valorem, quando, per effetto della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione, non sia piu possibile procedere alla verificazione della merce ed alle ulteriori operazioni necessarie per l'applicazione del dazio ad valorem.*