CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 190/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRIFFANTI GIOVANNI
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , con il patrocinio dell'avv. SACCÀ ALIDA Controparte_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - nel merito, riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
per parte appellata:
1. confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi sopra esposti;
2. rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
3. condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.9.2018, l'
[...]
impugnava il DI n. 415/2018, con il quale le veniva ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di € 17.566,10 oltre interessi e spese per fornitura di energia elettrica in favore di deducendo la inesistenza del credito e dei consumi, Parte_1 nonché la duplicazione della richiesta di interessi. Si costituiva in giudizio l'opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 849/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione e revocava il
DI opposto, ritenendo non dimostrata la pretesa creditoria.
Con atto di citazione notificato il 12.03.2020, impugnava la predetta Parte_1 sentenza, deducendo l'omessa motivazione in ordine ai documenti prodotti (in particolare ai documenti nn. 2 e 3 del fascicolo di primo grado, relativi al contratto ed al verbale di accertamento della manomissione del contatore e ricostruzione die consumi ad opera del distributore di energia elettrica) ed escludendo ogni duplicazione in ordine agli interessi, visto che la richiesta di interessi sulle fatture dalle singole scadenze era da riferirsi alle fatture per consumi e non a quelle in cui erano già stati contabilizzati gli interessi.
Si costituiva l'appellata, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la fatturazione viene – necessariamente – fatta dal fornitore sulla scorta della rilevazione dei consumi fornita dal distributore, per cui corrisponde ai consumi effettivi se i dati sono forniti in tempo reale o viene effettuata sulla base dei consumi stimati, con conguaglio al momento della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore.
pag. 2/6 La fatturazione dei consumi mensili viene effettuato sul consumo stimato, con conguaglio annuale, senza che il mancato rispetto di questa cadenza temporale sia oggetto di sanzione contrattuale.
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto - impresa, famiglia o persona singola (cfr, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/06/2024, n. 17401, Rv. 671569 - 01).
Nel caso in esame, il contatore presentava delle anomalie, in quanto veniva utilizzato un magnete che riduceva la rilevazione della erogazione di energia elettrica di circa il 90%, come emerge dal verbale redatto dagli operatori del distributore (Enel Energia spa) che trasmettevano altresì al fornitore un prospetto dei consumi rilevati e della energia fornita per il biennio anteriore alla apposizione del magnete. Sulla scorta di questi dati, il fornitore ha rielaborato i consumi, sulla scorta dei dati comunicati per i singoli periodi, richiedendo quindi il pagamento della fornitura di energia non contabilizzata dal contatore.
Il calcolo effettuato da appare coerente con i consumi reali rilevati a Parte_1
seguito del cambio del contatore, e detto calcolo non è stato contestato dall'azienda agricola opponente sotto questo profilo. La contestazione dell'attuale appellato si fonda, infatti, soltanto sulla pretesa mancanza di validità probatoria delle fatture, ritenendo che la ricostruzione dei consumi richiedesse necessariamente la prova della fatturazione della effettiva energia fornita dal distributore al fornitore. L'assunto è errato, perché la prova del credito non è offerta dalla fattura di ricalcolo in sé, ma dalla esistenza del contratto di fornitura, dell'effettiva somministrazione di energia elettrica, dalla prova della inattendibilità della contabilizzazione effettuata dal misuratore in quanto alterata dal magnete (circostanza ammessa dal titolare dell'azienda agricola, e dalla ricontabilizzazione dei consumi effettuata sulla base del prospetto dell'energia fornita pag. 3/6 all' inviato dal distributore (si veda pag. 9 dell'allegato 3 del fascicolo di parte CP_1
opposta), coerente con i consumi effettivi del periodo immediatamente successivo al cambio del contatore.
Non si riscontra alcuna ipotesi di doppia fatturazione, visto che – sebbene le fatture siano state emesse nel 2014 – la contabilizzazione si riferisce al periodo oggetto di alterazione del contatore, con ricalcolo delle somme dovute secondo il meccanismo sopra esposto. Tanto è evidenziato proprio nella fattura di cui all'allegato 23 del fascicolo di parte opposta, in cui sono elencati tutti gli addebiti per i singoli periodi, distinguendo le componenti ed i prezzi applicati, applicando appunto la ricostruzione indicata nel prospetto fornito dal distributore.
L'opposizione era quindi infondata, sussistendo la prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Ritenuto infondato il motivo principale dell'opposizione, si deve valutare l'ulteriore motivo sollevato in primo grado dall , assorbito dalla Controparte_1
decisione impugnata ed espressamente ribadito nella costituzione in questo grado.
L'opponente aveva, infatti, evidenziato che gli interessi erano stati richiesti indebitamente, e che nel ricorso avevano richiesto interessi anche sulle fatture emesse per interessi già scaduti.
Il motivo è infondato rispetto alla misura degli interessi, che sono dovuti in ragione della previsione contrattuale, e che la loro misura coincide con quella legale.
L'intervenuta fatturazione degli interessi già scaduti alla data della richiesta per decreto ingiuntivo comporta che gli interessi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo potrebbero essere conteggiati sulla somma totale e quindi anche sugli interessi scaduti, mentre dovrebbe essere limitata alle singole fatture emesse per consumi. La richiesta di condanna è stata, infatti, così chiarita e limitata in sede di costituzione in giudizio dell'opposta ed in questi termini può essere oggetto di conferma in questa sede.
Poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello stesso DI opposto non è indicata la distinzione tra la somma dovuta per consumi e somma, già conteggiata nella somma totale di € 17.566,10, occorre mantenere ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannare l al pagamento della somma dovuta per Controparte_1
pag. 4/6 consumi, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi contrattuali dalle singole scadenze.
Sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla l Parte_1 Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma di € 15.787,85, oltre interessi
[...]
dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi tener conto dell'esito del giudizio e della conferma del credito dell'appellante. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 849/2019, così provvede: Parte_1
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al pagamento della somma di €15.787,85, oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalle singole scadenze al soddisfo.
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed in € 377,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 190/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRIFFANTI GIOVANNI
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , con il patrocinio dell'avv. SACCÀ ALIDA Controparte_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - nel merito, riformare la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nel presente giudizio;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
per parte appellata:
1. confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi sopra esposti;
2. rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
3. condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.9.2018, l'
[...]
impugnava il DI n. 415/2018, con il quale le veniva ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di € 17.566,10 oltre interessi e spese per fornitura di energia elettrica in favore di deducendo la inesistenza del credito e dei consumi, Parte_1 nonché la duplicazione della richiesta di interessi. Si costituiva in giudizio l'opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 849/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione e revocava il
DI opposto, ritenendo non dimostrata la pretesa creditoria.
Con atto di citazione notificato il 12.03.2020, impugnava la predetta Parte_1 sentenza, deducendo l'omessa motivazione in ordine ai documenti prodotti (in particolare ai documenti nn. 2 e 3 del fascicolo di primo grado, relativi al contratto ed al verbale di accertamento della manomissione del contatore e ricostruzione die consumi ad opera del distributore di energia elettrica) ed escludendo ogni duplicazione in ordine agli interessi, visto che la richiesta di interessi sulle fatture dalle singole scadenze era da riferirsi alle fatture per consumi e non a quelle in cui erano già stati contabilizzati gli interessi.
Si costituiva l'appellata, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la fatturazione viene – necessariamente – fatta dal fornitore sulla scorta della rilevazione dei consumi fornita dal distributore, per cui corrisponde ai consumi effettivi se i dati sono forniti in tempo reale o viene effettuata sulla base dei consumi stimati, con conguaglio al momento della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore.
pag. 2/6 La fatturazione dei consumi mensili viene effettuato sul consumo stimato, con conguaglio annuale, senza che il mancato rispetto di questa cadenza temporale sia oggetto di sanzione contrattuale.
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto - impresa, famiglia o persona singola (cfr, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/06/2024, n. 17401, Rv. 671569 - 01).
Nel caso in esame, il contatore presentava delle anomalie, in quanto veniva utilizzato un magnete che riduceva la rilevazione della erogazione di energia elettrica di circa il 90%, come emerge dal verbale redatto dagli operatori del distributore (Enel Energia spa) che trasmettevano altresì al fornitore un prospetto dei consumi rilevati e della energia fornita per il biennio anteriore alla apposizione del magnete. Sulla scorta di questi dati, il fornitore ha rielaborato i consumi, sulla scorta dei dati comunicati per i singoli periodi, richiedendo quindi il pagamento della fornitura di energia non contabilizzata dal contatore.
Il calcolo effettuato da appare coerente con i consumi reali rilevati a Parte_1
seguito del cambio del contatore, e detto calcolo non è stato contestato dall'azienda agricola opponente sotto questo profilo. La contestazione dell'attuale appellato si fonda, infatti, soltanto sulla pretesa mancanza di validità probatoria delle fatture, ritenendo che la ricostruzione dei consumi richiedesse necessariamente la prova della fatturazione della effettiva energia fornita dal distributore al fornitore. L'assunto è errato, perché la prova del credito non è offerta dalla fattura di ricalcolo in sé, ma dalla esistenza del contratto di fornitura, dell'effettiva somministrazione di energia elettrica, dalla prova della inattendibilità della contabilizzazione effettuata dal misuratore in quanto alterata dal magnete (circostanza ammessa dal titolare dell'azienda agricola, e dalla ricontabilizzazione dei consumi effettuata sulla base del prospetto dell'energia fornita pag. 3/6 all' inviato dal distributore (si veda pag. 9 dell'allegato 3 del fascicolo di parte CP_1
opposta), coerente con i consumi effettivi del periodo immediatamente successivo al cambio del contatore.
Non si riscontra alcuna ipotesi di doppia fatturazione, visto che – sebbene le fatture siano state emesse nel 2014 – la contabilizzazione si riferisce al periodo oggetto di alterazione del contatore, con ricalcolo delle somme dovute secondo il meccanismo sopra esposto. Tanto è evidenziato proprio nella fattura di cui all'allegato 23 del fascicolo di parte opposta, in cui sono elencati tutti gli addebiti per i singoli periodi, distinguendo le componenti ed i prezzi applicati, applicando appunto la ricostruzione indicata nel prospetto fornito dal distributore.
L'opposizione era quindi infondata, sussistendo la prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Ritenuto infondato il motivo principale dell'opposizione, si deve valutare l'ulteriore motivo sollevato in primo grado dall , assorbito dalla Controparte_1
decisione impugnata ed espressamente ribadito nella costituzione in questo grado.
L'opponente aveva, infatti, evidenziato che gli interessi erano stati richiesti indebitamente, e che nel ricorso avevano richiesto interessi anche sulle fatture emesse per interessi già scaduti.
Il motivo è infondato rispetto alla misura degli interessi, che sono dovuti in ragione della previsione contrattuale, e che la loro misura coincide con quella legale.
L'intervenuta fatturazione degli interessi già scaduti alla data della richiesta per decreto ingiuntivo comporta che gli interessi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo potrebbero essere conteggiati sulla somma totale e quindi anche sugli interessi scaduti, mentre dovrebbe essere limitata alle singole fatture emesse per consumi. La richiesta di condanna è stata, infatti, così chiarita e limitata in sede di costituzione in giudizio dell'opposta ed in questi termini può essere oggetto di conferma in questa sede.
Poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello stesso DI opposto non è indicata la distinzione tra la somma dovuta per consumi e somma, già conteggiata nella somma totale di € 17.566,10, occorre mantenere ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannare l al pagamento della somma dovuta per Controparte_1
pag. 4/6 consumi, sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi contrattuali dalle singole scadenze.
Sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dalla l Parte_1 Controparte_1
deve essere condannata al pagamento della somma di € 15.787,85, oltre interessi
[...]
dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi tener conto dell'esito del giudizio e della conferma del credito dell'appellante. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 849/2019, così provvede: Parte_1
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al pagamento della somma di €15.787,85, oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalle singole scadenze al soddisfo.
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed in € 377,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/6 pag. 6/6