Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2023, proposto da
Diagnost 80 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Rosa Russo, Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Campagna, non costituito in giudizio;
per
l’ottemperanza alla sentenza n. 3461/2022 di questa Sezione;
nonché l’annullamento:
a) della nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di SA n. 11619 del 9.6.2023, (conosciuta a seguito dell’invio da parte del Comune di Campagna in data 20.6.2023);
b) ove dovesse occorrere, della nota pec del Comune di Campagna del 20.6.2023, di invio per conoscenza della nota di cui alla lettera che precede;
c) dell’istruttoria compiuta da parte della Commissione Regionale ex D.P.G.R.C. n. 22/2021, istituita presso la Giunta Regionale della Campania, non conosciuta;
d) dell’istruttoria compiuta da parte della Commissione Aziendale dell’A.S.L. di SA, istituita presso il Dipartimento di Prevenzione, non conosciuta;
e) ove dovesse occorrere, della nota prot. n. 2023.0083008 del 13.2.2023 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR istituita presso la Giunta Regionale della Campania, indirizzata all’A.S.L. di SA;
f) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della ricorrente e della Regione e udito per l’A.S.L. il difensore comparso come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato in data 5.3.2021 al SUAP del Comune di Campagna la richiesta di autorizzazione all’ampliamento della struttura sanitaria per rendere prestazioni medico chirurgiche in regime ambulatoriale privatistico.
L’odierna ricorrente ha poi impugnato il provvedimento prot. n. 0001283 del 19.1.2022, adottato dal SUAP del Comune di Campagna, di diniego di tale autorizzazione, nonché i precedenti pareri negativi espressi dalla competente commissione regionale.
Con la sentenza n. 3461/2022, pubblicata in data 15.12.2022, questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente ed annullato tale provvedimento del Comune ed i predetti pareri, affermando l’obbligo “ per la Regione, in sede di riesercizio del potere e in applicazione degli atti di pianificazione dalla stessa adottati, di procedere al compimento di un’approfondita istruttoria sull’istanza presentata dalla ricorrente, che dovrà tradursi nell’emissione di un parere congruamente motivato sulla scorta di quanto sopra precisato, fatta salva ogni determinazione comunque rimessa alla discrezionalità dell’ente ”.
2. Con nota prot. n. 2023.0083008 del 13.2.2023 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, istituita presso la Giunta Regionale della Campania, ai fini dell’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione ha chiesto al Direttore Generale ed al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di SA la trasmissione del Piano Operativo Aziendale redatto dall’A.S.L. sul fabbisogno e programmazione aziendale e delle risultanze dell’anagrafe aziendale delle strutture autorizzate per la branca visite nel territorio di pertinenza dell’A.S.L..
Con nota prot. n. 11619 del 9.6.2023 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di SA ha poi richiesto al Direttore Sanitario del Distretto 64 dell’A.S.L. di “esprimersi con proprie valutazioni sul fabbisogno residuo per le prestazioni sanitarie di “prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche in regime ambulatoriale” relativamente al Distretto Sanitario n. 64 – Comune di Campagna – di questa ASL”.
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data 16.8.2023 e depositato in data 23.8.2023) la società ricorrente ha chiesto a questa Sezione di disporre l’ottemperanza da parte delle amministrazioni intimate alla suddetta sentenza di questa Sezione e l’annullamento degli atti indicati al paragrafo precedente e degli altri indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 32, 41 e 97 Costituzione; art. 3 L. 241/1990; D.Lgs. 229/99, D.P.R. 14.01.1997; art. 8 ter D.Lgs. 502/1992; Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3958/2001 e n. 7301/2001 e relativi allegati; delibera del Commissario ad Acta in sostituzione della G.R.C. n. 1 del 24.11.2021 e relativi allegati; delibera della G.R.C. n. 599 del 28.12.2021 e relativi allegati; L.R.C. 32/1994, art. 3; Regolamento Regione Campania n. 1 del 22.06.2007, articolo 3) – Incompetenza - Eccesso di potere (illogicità manifesta – violazione dell’iter procedimentale – ingiustizia manifesta – carenza di istruttoria - erroneità) ”.
In sostanza, la ricorrente ha censurato la condotta delle amministrazioni per non avere ancora ottemperato alla sentenza suddetta ed avere demandato al mero Distretto dell’A.S.L. la determinazione del fabbisogno residuo, non tenendo neppure conto che nel caso di specie l’istanza della ricorrente riguarda una richiesta di autorizzazione e non già di accreditamento.
4. Si è costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso, rappresentando la mancanza allo stato del parere di primo grado da parte dell’A.S.L., con conseguente impossibilità per la Regione di pronunciarsi sulla richiesta della struttura ricorrente.
Si è altresì costituita l’A.S.L. di SA, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha dedotto che a breve si sarebbe espressa la relativa commissione istituita presso l’A.S.L. sull’istanza di autorizzazione della ricorrente.
5. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del 12.9.2023 su richiesta delle parti la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14.11.2023.
A quest’ultima udienza la causa è stata cancellata dal ruolo per intervenuta adozione del parere favorevole da parte dell’A.S.L. in data 10.11.2023 (v. documentazione depositata dall’A.S.L. in pari data).
In data 24.11.2023 la Regione Campania ha poi depositato la nota prot. 17/11/2023 PG/2023/0556755 nella quale è stata indicata l’avvenuta espressione di parere favorevole da parte della commissione regionale, preso atto del parere dell’A.S.L., “ limitatamente alle discipline indicate nel parere di primo grado e, per quanto riguarda le discipline chirurgiche, limitatamente alle sole visite ”.
6. In vista dell’udienza per la trattazione del merito la ricorrente e la Regione hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del rilascio dei pareri suddetti da parte dell’A.S.L. e della Regione ed ha insistito nella sola condanna delle amministrazioni alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale alla stregua di quanto sopra evidenziato e come sottolineato dalla ricorrente stessa nell’istanza di passaggio in decisione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuto adempimento delle amministrazioni intimate, della complessità del procedimento disegnato dalla normativa regionale e dell’avvenuta impugnazione da parte della ricorrente di atti meramente interlocutori e non autenticamente lesivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO