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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
EC AT UD
NI NE UD rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Moira, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione personale ed il divorzio, alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Pietro
Marchisio, 115 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, mentre il Sig. se ne è già allontanato asportando Pt_1
i beni personali.
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il Per_3
diritto di visita e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, solo in caso di disaccordo tra i coniugi il padre potrà comunque tenere i figli secondo le seguenti cadenze: - a week-end alterni dal venerdì dalle 17,00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00;
tutti i mercoledì dalle 17,00, fino alle 22, 00 con riaccompagno a casa;
- le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, di cui una nel mese di luglio e due nel mese di Agosto,
da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. - durante le festività natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola fino alla sera di Pasqua alle ore 22.00 ovvero dalla mattina alle ore 10.00
di Pasquetta sino alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni le festività annuali come da calendario, civili e religiose;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà;
5. Il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari Pt_2
complessivamente ad € 300,00; 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da protocollo del
Tribunale di Roma, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.”
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.12.2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte vanno omologate in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 15.12.2018 (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00419, Parte 1, Serie 27, Anno 2018);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio,
come da separata ordinanza;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il UD estensore La Presidente
NI NE MA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
EC AT UD
NI NE UD rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gennaro Moira, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione personale ed il divorzio, alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Pietro
Marchisio, 115 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, mentre il Sig. se ne è già allontanato asportando Pt_1
i beni personali.
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il Per_3
diritto di visita e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, solo in caso di disaccordo tra i coniugi il padre potrà comunque tenere i figli secondo le seguenti cadenze: - a week-end alterni dal venerdì dalle 17,00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00;
tutti i mercoledì dalle 17,00, fino alle 22, 00 con riaccompagno a casa;
- le vacanze estive per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, di cui una nel mese di luglio e due nel mese di Agosto,
da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. - durante le festività natalizie ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola fino alla sera di Pasqua alle ore 22.00 ovvero dalla mattina alle ore 10.00
di Pasquetta sino alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni le festività annuali come da calendario, civili e religiose;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà;
5. Il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari Pt_2
complessivamente ad € 300,00; 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da protocollo del
Tribunale di Roma, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.”
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.12.2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte vanno omologate in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 15.12.2018 (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00419, Parte 1, Serie 27, Anno 2018);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio,
come da separata ordinanza;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il UD estensore La Presidente
NI NE MA IE