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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17982 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Codice Fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rita Rosano giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo ed elett.te domiciliata in via Augusto Riboty 18, Roma 00195 presso lo studio del difensore.
OPPONENTE
E
CF: rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
DO IC il cui CF è giusta procura in atti, rilasciata su C.F._2
autorizzazione dell'assemblea condominiale del 08/02/2025 ( Doc. 01 ) di cui è
depositata copia del verbale, ed el.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo sito in
Cassino C.so della Repubblica, 144
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 10 marzo 2025, parte opposta, intimava alla parte attrice e opponente sig.ra , il pagamento della somma di euro 6.338,60 Parte_1
oltre interessi di mora maturati pari ad euro 2.394,32, rivalutazione monetaria dal 2019 di euro 1.139,43, oltre spese legali, registrazione sentenza e spese per l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 16.353,62. L'atto di precetto di cui sopra trovava origine nella sentenza di condanna n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025.
L'intimata proponeva opposizione all'atto di precetto sostenendo che sono intimati importi del tutto errati, già contestati e non previsti in sentenza:
In particolare l' applicazione di i interessi di mora maggiorati ex art. 1284 quarto comma c.c., il tutto fuori da ogni logica giuridica.
Parte opponente inoltre sosteneva che la sentenza costituente titolo esecutivo, secondo parte opposta, non possa neppure ritenersi provvisoriamente esecutiva se non quando i lavori si saranno concretizzati previa delibera condominiale.
Riteneva poi parte opponente che nessun importo è dovuto per la registrazione della sentenza (imputata in euro 500,00 nel precetto), sia perché ancora ad oggi non si è
verificato nessun avviso da parte dell'Erario, sia perché tale importo non è previsto in sentenza .Circa poi le competenze per la redazione del presente precetto, secondo parte opponente, le stesse non sono dovute. Dopo aver ampiamente esposto le proprie ragioni nell'atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni:
2 Preliminarmente, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Roma, accogliere e concedere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva concorrendo i gravi motivi esposti relativamente al calcolo erroneamente riportato nell'atto di precetto intimato,
carenza dei presupposti di cui all'art. 474 e 480 ai sensi dell'art. 617 e 624 cpc, la sentenza n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025 non costituisce titolo esecutivo in ordine agli importi erroneamente richiesti. Tale istanza, viene motivata in rapporto agli elementi di illegittimità che inficiano la regolarità degli importi portati nell'atto di precetto contestato e dunque sprovvisto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché per il titolo esecutivo / la sentenza che si contesta, come sarà fatto con atto di impugnazione, sulla quale ancora non si è ancora formato il giudicato. - Voglia l'Ill.mo Giudice sempre in via preliminare, sospendere l'atto di precetto e l'azione esecutiva per l'irregolarità dell'atto di precetto notificato e che sia inibita ogni azione di esecuzione, sino all'accertamento dell'effettivo saldo, che non corrisponde come indicato nell'atto di precetto ad euro
16.353,62, ma ad euro 14.140,58. - Dichiarare illegittima e non dovuta l'applicazione degli interessi di mora e la conseguente rivalutazione monetaria, nonché non dovute le spese di registro della sentenza e spese di redazione precetto, per l'assenza di qualsiasi convezione e condanna nella Sentenza n. 2463/2025 pubbl. il 17/02/2025, emessa dal
Tribunale di Roma. - Revocare l'intimazione dell'atto di precetto e sospendere l'esecuzione delle stesse per tutte le ragioni esposte, il tutto con condanna alle spese di lite, laddove era stata già fatta presente la non debenza degli importi richiesti
Si costituiva parte opposta con rituale comparsa di costituzione e risposta che prendeva posizione punto per punto rispetto alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusion
3 in accoglimento delle argomentazioni esposte, Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile la proposta opposizione e/o comunque respingerla per infondatezza della stessa, il tutto con condanna alle spese del presente giudizio.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva di non provvedere alla sospensione rinviando all'udienza già fissata per il merito.
La causa, di natura documentale veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c a seguito di discussione orale ,già effettuata alla prima udienza di trattazione del merito. La domanda di sospensione è pertanto assorbita dall'immediata decisione.
Parte opposta veniva dichiarata in un primo momento contumace con decreto ex art. 171
bis ma a seguito di rituale istanza ,la contumacia veniva revocata alla luce della rituale costituzione dell'opposto condominio.
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va interamente qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e
4 processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Visionato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025, emerge chiaramente la condanna a pagare gli interessi legali e non gli interessi moratori.
Emerge con evidenza la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui all'art.1284 c.c. primo comma .
Vanno, pertanto, riconosciuti esclusivamente gli interessi di cui all'art 1284 c.c.
primo comma .
Con la recentissima sentenza del 11 luglio 2024 n. 19015 la Cassazione,
ribadendo un principio già espresso dalle Sezioni Unite,chiarisce che la condanna al pagamento degli interessi contenuta in un titolo giudiziale è da intendersi,in assenza di ulteriori specificazioni,quale condanna agli interessi al solo saggio legale ex art. 1284 I
comma c.p.c
Va rilevato, comunque soprattutto dopo le modifiche dell'art. 1284 comma 4 c.c che il super tasso (interessi moratori) è esteso a tutte le obbligazioni pecuniarie comprese quelle di fonte extracontrattuale come il risarcimento danni da illecito a partire dalla domanda giudiziale proprio per disincentivare la lite e compensare il ritardo superando la vecchia distinzione rigida tra fonti diverse.
Tuttavia per le obbligazioni extracontrattuali si parla di interessi compensativi di liquidazione la cui prova e decorrenza sono piu' complesse e richiedono la dimostrazione del maggior danno a differenza degli interessi moratori “puri”
5 Le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione,
ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo,
mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
.Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione (come sopra richiamata da ultimo SSUU ) che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale all'espletamento dell'esecuzione stessa
Effettuate le precisazioni nei termini suindicati va chiarito che sulla base del dispositivo del titolo esecutivo azionato, la sentenza ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.338,60, oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 2019 sino alla pronuncia della decisione.
6 Nell'intimazione di precetto è stato operato il calcolo della rivalutazione secondo le tabelle ISTAT ed il calcolo degli interessi legali.
Il calcolo della rivalutazione è stato effettuato secondo le tabelle ISTAT
rivalutando l'importo come disposto in sentenza e quindi dal 2019.
Con riferimento invece agli interessi, va applicato il saggio degli interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. dal 2019 sino al 2021.
Non vi sono elementi e prove e non emerge dal titolo esecutivo la richiesta di applicazione del saggio di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma c.c. pari a quello per gli interessi commerciali ex art. 231/02.
Corretto è quanto segue:
Per quanto poi riguarda le spese di registrazione si ritiene che queste ultime possono essere richieste soltanto dopo che la registrazione è stata effettuata e la relativa quietanza è stata prodotta,includendole nel calcolo del credito dell'atto di precetto ma devono essere spese strettamente inerenti alla registrazione della sentenza stessa.
Nel caso in questione non risulta la prova che la parte vincitrice le ha anticipate .
Le doglianze dell'opponente colgono nel segno e sul punto vanno accolte.
Il creditore non può «autoliquidarsi» ed intimare in automatico il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.
Per quanto riguarda poi l'altra eccezione riguardante le competenze del precetto, la stessa va disattesa
Va rilevato che dalla prima comunicazione del 17/02/2025 ( Doc. 04 ) parte opponente nulla ha inteso pagare, costringendo parte opposta a notificare a distanza di un mese,
dalla bonaria richiesta di pagamento, l'intimazione di precetto.Dovuto pertanto è l'importo indicato a titolo di compenso per la redazione del precetto.
7 Ogni altra doglianza ed argomentazione a cui non è fatto cenno in questa sentenza va disattesa in quanto ritenersi assolutamente inammissibile poiché attiene al merito della decisione azionata.
E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n.
24752 del 7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497).
L'opposizione va quindi accolta parzialmente.
Secondo costante giurisprudenza, il precetto non é comunque sanzionabile con la nullità
qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11
marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515 ed in ultimo 27032
del 2014
Riassumendo il precetto dovrà contenere capitale liquidato in sentenza;
interessi legali dal settembre 2019 sino alla data della pronuncia giudiziale;
8 spese di notificazione atto;
competenze precetto,
spese generali CPA IVA
e spese legali cosi come precettate
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, l'esito del giudizio giustifica la soccombenza alle liti di parte opposta con condanna alle spese in percentuale del 50%,
secondo i parametri di valore dell'importo precettato, ai valori minimi.
La percentuale di soccombenza è stata valutata anche in virtù delle eccezioni disattese
,comprese quelle di merito dichiarate inammissibili ed in virtù dei due motivi accolti che hanno determinato l'accoglimento parziale dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e riduce l'importo del precetto secondo le seguenti indicazioni di cui in parte motiva: L'intimato ha tutti gli elementi per ricalcolare le somme riconosciute.
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_2
nella percentuale del 50% che stabilisce complessivamente in euro 1270,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali
Roma 21.12.2025
Giudice on
Dott. AE
Russo
9 10
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Codice Fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rita Rosano giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo ed elett.te domiciliata in via Augusto Riboty 18, Roma 00195 presso lo studio del difensore.
OPPONENTE
E
CF: rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
DO IC il cui CF è giusta procura in atti, rilasciata su C.F._2
autorizzazione dell'assemblea condominiale del 08/02/2025 ( Doc. 01 ) di cui è
depositata copia del verbale, ed el.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo sito in
Cassino C.so della Repubblica, 144
1 OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 10 marzo 2025, parte opposta, intimava alla parte attrice e opponente sig.ra , il pagamento della somma di euro 6.338,60 Parte_1
oltre interessi di mora maturati pari ad euro 2.394,32, rivalutazione monetaria dal 2019 di euro 1.139,43, oltre spese legali, registrazione sentenza e spese per l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 16.353,62. L'atto di precetto di cui sopra trovava origine nella sentenza di condanna n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025.
L'intimata proponeva opposizione all'atto di precetto sostenendo che sono intimati importi del tutto errati, già contestati e non previsti in sentenza:
In particolare l' applicazione di i interessi di mora maggiorati ex art. 1284 quarto comma c.c., il tutto fuori da ogni logica giuridica.
Parte opponente inoltre sosteneva che la sentenza costituente titolo esecutivo, secondo parte opposta, non possa neppure ritenersi provvisoriamente esecutiva se non quando i lavori si saranno concretizzati previa delibera condominiale.
Riteneva poi parte opponente che nessun importo è dovuto per la registrazione della sentenza (imputata in euro 500,00 nel precetto), sia perché ancora ad oggi non si è
verificato nessun avviso da parte dell'Erario, sia perché tale importo non è previsto in sentenza .Circa poi le competenze per la redazione del presente precetto, secondo parte opponente, le stesse non sono dovute. Dopo aver ampiamente esposto le proprie ragioni nell'atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni:
2 Preliminarmente, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Roma, accogliere e concedere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva concorrendo i gravi motivi esposti relativamente al calcolo erroneamente riportato nell'atto di precetto intimato,
carenza dei presupposti di cui all'art. 474 e 480 ai sensi dell'art. 617 e 624 cpc, la sentenza n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025 non costituisce titolo esecutivo in ordine agli importi erroneamente richiesti. Tale istanza, viene motivata in rapporto agli elementi di illegittimità che inficiano la regolarità degli importi portati nell'atto di precetto contestato e dunque sprovvisto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché per il titolo esecutivo / la sentenza che si contesta, come sarà fatto con atto di impugnazione, sulla quale ancora non si è ancora formato il giudicato. - Voglia l'Ill.mo Giudice sempre in via preliminare, sospendere l'atto di precetto e l'azione esecutiva per l'irregolarità dell'atto di precetto notificato e che sia inibita ogni azione di esecuzione, sino all'accertamento dell'effettivo saldo, che non corrisponde come indicato nell'atto di precetto ad euro
16.353,62, ma ad euro 14.140,58. - Dichiarare illegittima e non dovuta l'applicazione degli interessi di mora e la conseguente rivalutazione monetaria, nonché non dovute le spese di registro della sentenza e spese di redazione precetto, per l'assenza di qualsiasi convezione e condanna nella Sentenza n. 2463/2025 pubbl. il 17/02/2025, emessa dal
Tribunale di Roma. - Revocare l'intimazione dell'atto di precetto e sospendere l'esecuzione delle stesse per tutte le ragioni esposte, il tutto con condanna alle spese di lite, laddove era stata già fatta presente la non debenza degli importi richiesti
Si costituiva parte opposta con rituale comparsa di costituzione e risposta che prendeva posizione punto per punto rispetto alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusion
3 in accoglimento delle argomentazioni esposte, Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile la proposta opposizione e/o comunque respingerla per infondatezza della stessa, il tutto con condanna alle spese del presente giudizio.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva di non provvedere alla sospensione rinviando all'udienza già fissata per il merito.
La causa, di natura documentale veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c a seguito di discussione orale ,già effettuata alla prima udienza di trattazione del merito. La domanda di sospensione è pertanto assorbita dall'immediata decisione.
Parte opposta veniva dichiarata in un primo momento contumace con decreto ex art. 171
bis ma a seguito di rituale istanza ,la contumacia veniva revocata alla luce della rituale costituzione dell'opposto condominio.
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va interamente qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e
4 processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
Visionato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna n. 2463/2025 pubblicata il 17.02.2025, emerge chiaramente la condanna a pagare gli interessi legali e non gli interessi moratori.
Emerge con evidenza la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui all'art.1284 c.c. primo comma .
Vanno, pertanto, riconosciuti esclusivamente gli interessi di cui all'art 1284 c.c.
primo comma .
Con la recentissima sentenza del 11 luglio 2024 n. 19015 la Cassazione,
ribadendo un principio già espresso dalle Sezioni Unite,chiarisce che la condanna al pagamento degli interessi contenuta in un titolo giudiziale è da intendersi,in assenza di ulteriori specificazioni,quale condanna agli interessi al solo saggio legale ex art. 1284 I
comma c.p.c
Va rilevato, comunque soprattutto dopo le modifiche dell'art. 1284 comma 4 c.c che il super tasso (interessi moratori) è esteso a tutte le obbligazioni pecuniarie comprese quelle di fonte extracontrattuale come il risarcimento danni da illecito a partire dalla domanda giudiziale proprio per disincentivare la lite e compensare il ritardo superando la vecchia distinzione rigida tra fonti diverse.
Tuttavia per le obbligazioni extracontrattuali si parla di interessi compensativi di liquidazione la cui prova e decorrenza sono piu' complesse e richiedono la dimostrazione del maggior danno a differenza degli interessi moratori “puri”
5 Le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione,
ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo,
mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
.Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione (come sopra richiamata da ultimo SSUU ) che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale all'espletamento dell'esecuzione stessa
Effettuate le precisazioni nei termini suindicati va chiarito che sulla base del dispositivo del titolo esecutivo azionato, la sentenza ha disposto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.338,60, oltre rivalutazione ed interessi dall'anno 2019 sino alla pronuncia della decisione.
6 Nell'intimazione di precetto è stato operato il calcolo della rivalutazione secondo le tabelle ISTAT ed il calcolo degli interessi legali.
Il calcolo della rivalutazione è stato effettuato secondo le tabelle ISTAT
rivalutando l'importo come disposto in sentenza e quindi dal 2019.
Con riferimento invece agli interessi, va applicato il saggio degli interessi legali ex art. 1284 I comma c.c. dal 2019 sino al 2021.
Non vi sono elementi e prove e non emerge dal titolo esecutivo la richiesta di applicazione del saggio di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma c.c. pari a quello per gli interessi commerciali ex art. 231/02.
Corretto è quanto segue:
Per quanto poi riguarda le spese di registrazione si ritiene che queste ultime possono essere richieste soltanto dopo che la registrazione è stata effettuata e la relativa quietanza è stata prodotta,includendole nel calcolo del credito dell'atto di precetto ma devono essere spese strettamente inerenti alla registrazione della sentenza stessa.
Nel caso in questione non risulta la prova che la parte vincitrice le ha anticipate .
Le doglianze dell'opponente colgono nel segno e sul punto vanno accolte.
Il creditore non può «autoliquidarsi» ed intimare in automatico il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.
Per quanto riguarda poi l'altra eccezione riguardante le competenze del precetto, la stessa va disattesa
Va rilevato che dalla prima comunicazione del 17/02/2025 ( Doc. 04 ) parte opponente nulla ha inteso pagare, costringendo parte opposta a notificare a distanza di un mese,
dalla bonaria richiesta di pagamento, l'intimazione di precetto.Dovuto pertanto è l'importo indicato a titolo di compenso per la redazione del precetto.
7 Ogni altra doglianza ed argomentazione a cui non è fatto cenno in questa sentenza va disattesa in quanto ritenersi assolutamente inammissibile poiché attiene al merito della decisione azionata.
E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n.
24752 del 7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497).
L'opposizione va quindi accolta parzialmente.
Secondo costante giurisprudenza, il precetto non é comunque sanzionabile con la nullità
qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III, 11
marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515 ed in ultimo 27032
del 2014
Riassumendo il precetto dovrà contenere capitale liquidato in sentenza;
interessi legali dal settembre 2019 sino alla data della pronuncia giudiziale;
8 spese di notificazione atto;
competenze precetto,
spese generali CPA IVA
e spese legali cosi come precettate
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, l'esito del giudizio giustifica la soccombenza alle liti di parte opposta con condanna alle spese in percentuale del 50%,
secondo i parametri di valore dell'importo precettato, ai valori minimi.
La percentuale di soccombenza è stata valutata anche in virtù delle eccezioni disattese
,comprese quelle di merito dichiarate inammissibili ed in virtù dei due motivi accolti che hanno determinato l'accoglimento parziale dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e riduce l'importo del precetto secondo le seguenti indicazioni di cui in parte motiva: L'intimato ha tutti gli elementi per ricalcolare le somme riconosciute.
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_2
nella percentuale del 50% che stabilisce complessivamente in euro 1270,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali
Roma 21.12.2025
Giudice on
Dott. AE
Russo
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