Art. 4.
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19-bis, secondo comma, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il Commercio.
All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonche' alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19-bis, secondo comma, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il Commercio.